Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10832 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1083 2 / 0 1 REPUBBLICA TALL IN NOME DE POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G.N. 10666/99 Cron.23452 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere- Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Rep. 3613 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 07/06/01 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente W SE NTENZA a c a studio IL SOLE 24 ORE dal 8 sul ricorso proposto da: 3000 per dat * .06 AGO. 2001 EDILPESCO SRL, in persona del procuratore CASTIGLIONE SERGIO che in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, 13000 CANCELLERIA difeso dall'avvocato PIZZOLLA PROSPERO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TT ND, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato FABIO ACCARDO, difeso dall'avvocato FRANCO GUALTIERI, giusta 2001 delega in atti%;B 961
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 35/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 13/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso preliminarmente per l'inammissibilità del ricorso EDILPESCO srl, in subordine per il suo rigetto, rigetto del ricorso CASTIGLIONE. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 19 gennaio 1981 EA AT stipulò con la società per azioni NC (che ha poi mutato in “PE” la sua ragione sociale) un contratto con il quale quest'ultima si obbligò a costruire tre palazzine, iden- tiche per struttura e dimensioni, su un suolo del quale egli aveva la disponi- bilità, sito in Pescocostanzo, e nel dettaglio specificato. A titolo di corrispettivo EA AT si obbligò a trasferire alla società, completato il rustico della prima palazzina (che sarebbe poi ri- masta sua, secondo quanto previsto dal contratto) la proprietà del 70% di tale suolo, e precisamente quella parte sulla quale sarebbero state edificate le altre due palazzine, che ne avrebbe così acquistato la piena proprietà. ER NE e NI NE garantirono l'adempimento delle obbligazioni della società. Con atto di citazione notificato nel maggio del 1997 EA AT affermò che nel momento convenzionalmente stabilito, ossia all'atto del completamento del rustico della sua palazzina, egli aveva adempiuto la sua obbligazione;
ma che controparte non aveva fatto altrettanto, perché aveva edificato in modo difforme rispetto alla concessione, provocando l'intervento sia dell'autorità amministrativa, sia di quella giudiziaria, che aveva sequestrato il cantiere, e l'interruzione dei lavori;
e perchè, dopo il dissequestro, non aveva completato la costruzione della sua palazzina. Con- venne pertanto la società e i suoi garanti innanzi al Tribunale di Napoli, e chiese il risarcimento dei danni subiti. I convenuti si costituirono e risposero che le autorità ammini- strativa e giudiziaria erano intervenute per reprimere abusi edilizi commessi per venir incontro a richieste dello stesso committente, e dunque che la so- spensione dei lavori determinata dal sequestro del cantiere non era imputa- bile alla società appaltatrice;
che il dissequestro del cantiere erano interve- nuto dopo quattro anni, durante i quali i costi per il completamento dei lavo- ri erano lievitati al punto da determinare una notevole sproporzione delle prestazioni;
e che il committente non aveva chiesto ed ottenuto il condono edilizio indispensabile per la ripresa ed il completamento della costruzione della sua palazzina. I tre convenuti chiesero pertanto il rigetto della domanda;
ER NE e NI NE negarono comunque di aver prestato garanzia, e sostennero che in ogni caso che tale garanzia si era estinta per decadenza. Il Tribunale accolse la domanda, e condannò i tre convenuti a pagare all'attore quanto di ragione, detraendo dal dovuto quanto ad essi spettante per lavori non previsti dal contratto che società PE aveva eseguito a richiesta del committente. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dai soccombenti. Ha in particolare affermato, per ciò che attiene all'aspetto sa- liente della controversia, che gli abusi edilizi di cui si è detto erano stati po- sti in essere da entrambe le parti, e dunque che l'appaltatrice ed i suoi ga- ranti “sono tenuti a subirne gli effetti, anche sul piano contrattuale"; che le ragioni addotte dalla società PE per non riprendere l'esecuzione dell'appalto dopo il dissequestro del cantiere erano "del tutto pretestuose"; e che il committente "aveva diritto a dolersi delle difformità" della costruzio- 2 ne, rispetto alla concessione edilizia, “perché l'opera non venne mai ulti- mata". La Corte napoletana ha poi rigettato le altre censure degli ap- pellanti, affermato che nella determinazione delle “aree di risulta" relative alle costruzioni realizzate parti del suolo spettanti secondo contratto alla so- cietà PE e a MA AT (il 70 ed il 30 per cento di cui si è detto in- nanzi,) si doveva tener conto non soltanto dell'area di base dei fabbricati, ma anche della maggiore edificazione realizzata in verticale, per effetto delle ottenute concessioni in sanatoria;
che il Tribunale aveva correttamente conteggiato gli accessori sui crediti riconosciuti alle due parti, e parimenti correttamente affermato la responsabilità dei garanti della società appaltatri- ce. La società PE e ER NE hanno chiesto la cas- sazione di tale sentenza per 6 motivi. MA AT ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi tre motivi di ricorso la società PE sostiene che il sequestro del cantiere con cui furono repressi gli abusi edilizi com- h messi durante la costruzione delle tre palazzine ha determinato l'impossibilità sopravvenuta della sua prestazione;
che tali abusi vennero commessi per venire incontro a richieste di MA AT;
che, disseque- strato il cantiere, la società PE non fu in grado di riprendere la co- 3 struzione della palazzina di MA AT, perché quest'ultimo non chiese ed ottenne il condono edilizio;
e nega quindi di essere stato inadempiente. La censura sono per un verso è infondata, per altro verso è inammissibile. L'appaltatore è sempre responsabile degli abusi edilizi commes- si nel corso dell'appalto; deve in particolare accertare personalmente, prima di eseguirle, che le opere richieste dal committente sono conformi alle leggi urbanistiche e ai regolamenti edilizi (tra le tante, vedi Cassazione penale, sez. III, 24 febbraio 1981 e 8 maggio 1991); e deve, se del caso, correggere gli errori di progetto e le indicazioni del committente, che alla luce delle - normali conoscenze tecniche possono provocare l'intervento repressivo dell'autorità amministrativa o giudiziaria ed impedire la regolare esecuzione dell'opera appaltata (vedi Cassazione civile sez. II, 6 febbraio 1999, n. 1044). Le prime due argomentazioni della ricorrente non sono dunque condivisibili. Quanto alla terza, si rileva che essa non è stata sottoposta all'esame del giudice del merito (per quanto risulta dalla sentenza impu- gnata e dal ricorso), e non è verificabile in questa sede, richiedendo l'accertamento del fatto allegato (ossia che il committente non ottenne il condono). Per la stessa ragione è inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la determinazione “delle aree di risulta" delle tre palazzine effettuata dalla Corte d'appello di Napoli, allegandosi anche in 4 questo caso, a fondamento della censura, il mancato conseguimento del condono da parte di MA AT. Con il quinto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata per aver confermato quella di primo grado che, dopo aver rivalutata all'attualità la somma accreditata a MA AT, l'ha anche maggiorata de- gli interessi dalla domanda;
e denunziano violazione dell'art. 1224 comma 2°, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale a termini del quale la rivalutazione prevista da tale norma assorbe gli interessi moratori. La censura è infondata. La norma di cui i ricorrenti denunziano la violazione non è ap- plicabile al caso di specie perché riguarda i crediti di valuta, non anche i crediti di valore, come quello che è stato accertato e dichiarato dai giudici del merito, e che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (del quale la Corte d'appello di Napoli ha puntualmente fornito gli estremi), vanno per l'appunto liquidati all'attualità, e maggiorati degli interessi dalla domanda. Con l'ultimo motivo di ricorso ER NE censura la sentenza impugnata per aver ribadito la sua qualità di garante delle obbliga- zioni assunte dalla società PE, e confermato la sua condanna pronun- 41 ziata dal Tribunale;
il ricorrente sostiene che il suo obbligo di garanzia è ve- nuto meno perché l'inadempimento della società garantita si è verificato per fatto addebitabile al creditore, e per le "modificazioni progettuali che aveva preteso, ed espressamente approvato dopo l'esecuzione dei lavori". La censura suppone, all'evidenza, la fondatezza della prima, che innanzi è stata esclusa, e resta quindi assorbita. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società PE e Ser- gio NE a rifondere a MA AT le spese del giudizio di legitti- mità, che liquida in lire 371 400 oltre lire 14.000.000 per ono- rari. Roma, 7 giugno 2001 Il presidente (Rafaele Corona) лепти L'estensore (Carlo Cioffi) hali IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico هة DEPOSITATS IN CANCELLERIA. Roma 6 AGO. 2001 L 109T 250.000 4507, hoooo TOT. 290000 UFFICIO DELLE NE ROMA 2 Registrato in d 3. SET. 2001, 4. ain 4048 verts. 290.000 anhouts. DUECENTO p. 11 Dirigo rea Servici (lire (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Besponsabile Servizio Atti Cludiziari 0 8 1 (D RACO CHINI)