Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha non solo effetto costitutivo a norma dell'art. 5 della legge n. 443 del 1985 ai fini delle agevolazioni previste dalla legge per tali imprese, ma anche effetti sul piano probatorio, in un giudizio in cui venga contestata la natura artigiana dell'impresa iscritta, nel senso che incombe sulla parte che contesta la natura artigiana dell'impresa, in contrasto con le risultanze della certificazione prodotta in giudizio circa la sua iscrizione a detto albo, dimostrare che la stessa non possiede i requisiti previsti dall'art. 2 legge n. 443/1985.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1999, n. 7225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7225 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGENZIA INFORMAZIONE CALABRIA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI TALARICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AB OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L.MANCINELLI 100, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA AGOSTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1162/96 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 30/09/96 r.g.n.183/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/99 dal Consigliere Dott. Natale,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 maggio / 30 marzo 1996 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto dall'Agenzia Informazioni Calabria s.n.c. nei confronti di RN AN avverso la sentenza del Pretore di Catanzaro che, in data 10 giugno 1994, aveva accolto la domanda della lavoratrice che aveva chiesto differenze retributive per un rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Il Tribunale osservava che incombeva sulla datrice di lavoro provare la natura artigiana della sua impresa in relazione alla quale aveva essa eccepito l'inapplicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro per il commercio;
reso efficace erga omnes, non essendo sufficiente a tal fine, sempre ad avviso del Tribunale, la prodotta certificazione dell'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Contro la suindicata sentenza la società soccombente propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la lavoratrice con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo l'Agenzia Informazioni Calabria s.n.c. denunzia violazione degli artt. 2083 e 2291 c.c. nonché degli artt. 2083 e 2291 c.c. e degli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860 con omesso esame dei fatti decisivi, insufficienza di motivazione e violazione degli artt. 36 e 2099 c.c.. Prescindendo dalle norme di cui, non sempre a proposito, viene denunziata la violazione, nella sostanza la società ricorrente invocando la sentenza n. 12490 del 23 novembre 1992 di questa Corte (in verità confermata dalla più recente sentenza n. 3184 del 5.4.1996) deduce che aveva errato il Tribunale nel ritenere inidonea a dimostrare la natura di impresa artigiana (e, quindi, l'eccepita inapplicabilità nei suoi confronti del contratto collettivo nazionale per il commercio a efficacia erga omnes) l'avvenuta produzione della certificazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
La società ricorrente, contrastata dalla lavoratrice controricorrente, che invoca a suo favore altra sentenza di questa Corte (Cass. 28 marzo 1990 n. 2487), aggiunge che una volta prodotta la certificazione di iscrizione all'albo delle imprese, aveva dimostrato comunque, la natura artigiana dell'impresa da essa esercitata.
Incombeva alla controparte, perciò, dimostrare il contrario. Il ricorso è fondato.
Invero l'art. 1 secondo comma della legge 25 luglio 1956 n. 860 esplicitamente afferma che la natura artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione al relativo albo.
Il quarto comma dell'art. 5 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985 afferma, poi, che ha efficacia costitutiva ai fini delle agevolazioni previste per le imprese artigiane la avvenuta iscrizione al relativo albo.
Tale ultima norma, però, non si pone in contrasto con l'art. 1 secondo comma della legge del 1956 avanti citata sia perché l'effetto costitutivo può coesistere con quello probatorio;
sia perché, in ogni caso, l'effetto costitutivo è, comunque, limitato ai fini delle agevolazioni previste dalla legge per le imprese artigiane e sia infine, perché l'art. 13 primo comma della legge 8.8.1985 n. 443 ha esplicitamente avvertito che sono fatte salve le disposizioni (chiaramente non incompatibili) previste dalle altre norme statali.
La stessa espressione utilizzata dall'art. 1 secondo comma della citata legge del 1956 ("La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata...) induce, tuttavia, a ritenere che soltanto ai fini probatori dall'avvenuta iscrizione all'albo può presumersi la natura artigiana dell'impresa.
Perché possa qualificarsi artigiana, però, essa deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 1 primo comma avanti citato e dall'art. 2 legge del 1985 citata.
Ne consegue che è in facoltà della controparte che contesta la natura artigiana dell'impresa dimostrare che questa, in contrasto con quanto risulta dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, non possiede i requisiti perché possa esser qualificata artigiana. L'esercizio di tale facoltà si concretizza in una eccezione diretta a conseguire l'inefficacia probatoria o costitutiva dell'avvenuta iscrizione di una impresa all'albo delle imprese artigiane, posto che da tale iscrizione la legge, come si è rilevato, fa derivare un effetto probatorio o costitutivo. Ne consegue che incombe alla parte che contesta la natura artigiana di un'impresa, risultante dall'avvenuta produzione di una certificazione all'albo delle relative imprese, dimostrare a norma dell'art. 2697 secondo comma c.c., che in effetti l'impresa non possa considerarsi artigiana, in quanto mancante dei requisiti previsti dall'art. 1 primo comma legge del 1956 citata e dall'art. 2 legge del 1985 citata.
Ha errato, pertanto, il Tribunale ad addossare sulla datrice di lavoro anziché sulla lavoratrice l'onere di provare l'inefficacia della iscrizione all'albo delle imprese artigiane, avendo la datrice assolto all'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto da essa vantato (sottrazione alla vincolatività del contratto collettivo nazionale di lavoro efficace erga omnes) mediante la produzione della certificazione della detta iscrizione. Il proposto ricorso va, pertanto, accolto.
In conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lamezia Terme, il quale si conformerà al seguente principio di diritto:
"L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha non solo effetto costitutivo ai fini delle agevolazioni previste dalla legge per le imprese artigiane a norma dell'art. 5 legge 8.8.1985 n. 443 ma anche effetto probatorio in un giudizio in cui venga contestata la natura artigiana dell'impresa iscritta.
Pertanto incombe sulla parte che contesta la natura artigiana dell'impresa, in contrasto con le risultanze della certificazione dell'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane prodotta in giudizio dall'impresa, dimostrare che questa non possiede i requisiti previsti dall'art. 1 legge 25 luglio 1956 n. 860 e 2 legge 8 agosto 1985 n. 443 perché possa essere qualificata artigiana".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999