Sentenza 22 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 0 6 72/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5877/99 + SEZIONE LAVORO 8475/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Dott. Vincenzo Mileo Presidente lavoro Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Cron. 1245 Dott. Luciano Vigolo Consigliere Rep. Dott. Paolo Stile Consigliere Ud. 26 set- Dott. Aldo De Matteis Consigliere tembre 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I. N. P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Ven- trale dell'Istituto, presso gli avvocati Giusepe Fabiani, Vincenza Gorga e Luigi Umberto Picciotto che lo rappresentano e difendono giu- 3578 sta delega in atti;
- ricorrente
contro
SS AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Montezebio n. 32, studio avv. Marina Messina, presso l'avv. Maria Paoletti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale avversO la sentenza n. 890/98, decisa il giorno 8 luglio 1998 e pubblicata il 17 novembre 1998, resa dal Tribunale di Pisa nel procedimento n. 2091/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de 26 settembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Luigi Picciotto nell'interesse dell'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, ha concluso per il rigetto di en- trambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 14 febbraio 1995, AR SS conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pisa in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a perce-- pire l'indennità di mobilità, denegata dall'Istituto sul presuppo- sto che ai soci lavoratori delle cooperative compete solamente il diritto all'iscrizione nelle relative liste, non anche l'indennità in discorso. Il Giudice adito, con sentenza in data 14 maggio 1996, accoglieva la domanda. Interponeva appello 1'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 890/98, emessa in data 8 luglio - 17 novembre 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa 2 1 sede, motivava la decisione. Osservava che l'art. 8, comma 2, legge 236/93 (rectius: art. 8 comma 2 DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge n. 236 del 19 luglio 1993) comporta l'applicazione nei riguardi dei soci la- voratori di cooperative di tutte le disposizioni in tema di mobi- lità e quindi non solo l'iscrizione nelle relative liste, ma anche il diritto alla relativa indennità. Avverso la sentenza, notificata in data 28 gennaio 1999, propone ricorso per cassazione l'I.N.P.S. con atto notificato in data 17 marzo 1999, con un unico articolato motivo. AR SS resiste con controricorso notificato in data 26 aprile 1999 e propone ricorso incidentale con un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Con l'unico articolato motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma secondo DL 20 maggio 1993 n. 148, in relazione agli artt, 7 e 16 legge 23 luglio 1991 n. 223, nonché il difetto di motivazione. Si afferma al riguardo che l'estensione della normativa in tema di mobilità ai dipendenti delle società cooperative deve avvenire nei limiti di compatibilità con lo speciale rapporto, diverso da quel- lo di lavoro subordinato. La censura non è fondata. 3 Questa Corte di legittimità, pronunciando su analogo ricorso pro- posto dall'I.N.P.S. avverso sentenza dello stesso Tribunale di Pi- sa che decideva la stessa fattispecie, ha già affermato che "l'omologazione della disciplina sostanziale fra socio cooperatore e lavoratore subordinato giustificata evidentemente da una posi- zione socio economica sostanzialmente analoga resterebbe, irra- zionalmente, priva di uno dei peculiari effetti riconnessi alla messa in mobilità dei lavoratori licenziati se al socio cooperato- re non fosse estesa anche la indennità di mobilità prevista dal- l'art. 7 della n. 223 del 1991. Come ha ben osservato il Tribunale essa costituisce uno degli effetti necessari conseguenti alla mes- sa in mobilità. Di conseguenza deve ritenersi che ha funzione me-- ramente interpretativa l'art. 24 comma 4 della 1. 24 giugno 1997 n. 196 che dispone che le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299 con- vertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità nel di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa con- tribuzione" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 1856 del 4 marzo 1999). Tale orientamento è stato seguito nella successiva sentenza della Questo Collegio non ravvisa ragioni per rivedere tale impostazio- Questo Collegio non ravvisa ragioni per rivedere tale impostazio- ne, che appare pienamente persuasiva;
pone solamente in evidenza che l'Istituto ricorrente nulla rileva al riguardo, limitandosi ad ignorare l'esistenza delle richiamate pronunce. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, con impli- cito riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc e si rileva che il Tribunale non ha adeguatamente motivato la disposta compensazione delle spese ed ha affermato sic et simpliciter la sussistenza di giusti motivi. La censura non è fondata. Secondo il costante orientamento di questa Corte Suprema, "in tema di controllo della legittimità sulla pronunzia di compensazione delle spese processuali, ove i motivi del provvedi- mento diversi dalla reciproca soccombenza siano dal giudice del merito taciuti, opera una presunzione legale di conformità a diritto, con conseguente esclusione dell'ammissibilità del con- trollo suddetto, laddove, se i motivi sono espressi, tale presun- zione non ha modo di operare ed i motivi stessi divengono, quindi, suscettibili di censura (Cass. civ., sez. II, 6 set- tembre 1994, n. 7663, conf. ex pluribus, limitatamente alle pro- nunce più recenti, Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1994, n. 7235, Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 1995, n. 2949, Cass. civ., se z. III, 10 giugno 1997, n. 5174, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 1997, n. 5607, Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1999, n. 2216, Cass. 5 л civ., sez. lav., 13 gennaio 2000, n. 319). Del tutto corretto è stato dunque il richiamo operato dal Tribuna- le alla ricorrenza di giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello. Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno rigettati. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- VO, vanno poste a carico dell'I.N.P.S. la cui soccombenza è ampia- mente prevalente.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna l'I.N.P.S. alle spese del giudizio di legittimità, liqui- aleuro/6.48*X date in lire 12550 per, ed pexi oltre a lire 2.000.000 per onorario euro 1032.21 * Roma, 26 settembre 2001 Fincenzo Máles IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE: IL CANCELL Depositato in Cancelleria 3 3 oggi, PEN. 2002. 5 N o IL CANCELLIERE f 3 Ch ore 7 - X 8 - N 1 E 1 S E A G O T O R G T T N E T E S L I I S G R E I E A D R L L O E D 6