Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
Il termine di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione avente ad oggetto diritti a prestazioni previdenziali dovute dall'INPS, disciplinato dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come autenticamente interpretato e integrato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n.103 ( convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991,n.166), decorre dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, anche quando questa intervenga dopo il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso stesso, fissato per la decisione di quest'ultimo dall'art. 46, comma sesto, della legge 9 marzo 1989, n.88 .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5685 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO RA Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NÒ OL, OL AN, CO ZI, D'AN PP, DI IN IV, VA MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATONE 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO RIPOLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI RIMOLDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, PP FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5717/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/05/00 R.G.N. 796/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato FABIANI PP;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di Milano, OL NÒ, RA AR, IZ BO, GI D'NT, IV Di CA e IA OV, premesso di essere stati licenziati a seguito del fallimento della Soc. Nuova O.C.M., chiedevano la condanna dell'Inps a corrispondere loro il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della l. 1115/1968 o, in subordine, il trattamento ordinario di disoccupazione. L'Inps eccepiva che era maturata la decadenza quinquennale per la proposizione dell'azione in giudizio, oltre a proporre altre difese in via gradata. Il Pretore, riuniti i ricorsi, accoglieva le domande, le quali, però a seguito di appello dell'Inps, erano rigettate dal Tribunale di Milano.
Il giudice di secondo grado rilevava che, alla data del deposito del ricorso introduttivo (27.1.1998), era già trascorso il termine quinquennale di decadenza, con computo del medesimo dal novantunesimo giorno successivo alle date della proposizione dei ricorsi amministrativi contro il provvedimento di diniego. Nè poteva darsi rilievo al fatto che in data 13.11.1997, poco prima della maturazione, per i ricorrenti, del termine quinquennale per la proposizione della domanda giudiziale, l'Inps avesse comunicato di avere respinto i ricorsi. Infatti questa comunicazione non comportava uno spostamento dell'inizio della decorrenza del termine di decadenza, che in effetti era poco maturato in base alla sua decorrenza dalle date del silenzio rigetto.
Gli assicurati propongono ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
L'Inps resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 47, 3^ comma, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639.
Sostengono che, avendo l'Inps comunicato l'avvenuto rigetto dei ricorsi, il termine quinquennale di decadenza per la proposizione del giudizio non poteva che decorrere dalla data di detta comunicazione, in applicazione della espressa previsione dei commi secondo e terzo del citato art. 47. Nè poteva darsi rilievo a un silenzio rigetto, posto che la controversia era stata decisa in sede amministrativa con un provvedimento legittimamente adottato dall'organo preposto e comunicato (sia pure con ritardo rispetto alla data di adozione) quando ancora per gli assicurati non era maturato il termine quinquennale di decadenza.
È opportuno premettere che nella specie, come è pacifico, trova applicazione l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così come autenticamente interpretato dall'art. 6 della legge d.l. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166), le cui disposizioni hanno efficacia retroattiva e si applicano, come precisa il secondo comma, alla condizione che alla data delle sua entrata in vigore non fosse già stata proposta l'azione in giudizio. L'inapplicabilità della modificazione dell'art. 47 prevista dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, si collega, evidentemente, all'instaurazione del procedimento amministrativo anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge (cfr. la precisazione di cui al terzo comma del citato art. 4).
Secondo l'art. 47, secondo comma, "L'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici". Il successivo terzo comma, nel fissare il termine di cinque anni per le prestazioni in materia di assicurazione contro la tubercolosi e assicurazione contro la disoccupazione, richiama il comma precedente quanto alle date di decorrenza del termine.
Può essere opportuno ricordare che l'art. 6 del d.l. n. 103/1991, in relazione al fatto che l'art. 47 - almeno secondo il quadro normativo e interpretativo all'epoca determinatosi - non assicurava l'operare di un termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, previde che "in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei". Deve sottolinearsi anche che la novellazione dell'art. 47 operata nel 1992, pur modificando la misura del termine di decadenza (tre anni per i trattamenti pensionistici e un anno per le altre prestazioni, più comprensivamente identificate con il rinvio all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 8), ha previsto le decorrenza del termine dagli stessi eventi presi in considerazione dal testo originario. Ha innovato, tuttavia, rispetto all'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, per l'ipotesi di mancata proposizione del ricorso, prevedendo una terza modalità di decorrenza del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, mediante il riferimento alla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (in concreto - ove manchi un provvedimento di rigetto della domanda - 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, rilevando il cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda, a norma dell'art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, di 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e di ulteriori 90 giorni per la decisione del medesimo, a norma dell'art. 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88: cfr. Corte cost. 24 aprile 1996 n. 128 e Cass. 9 gennaio 1999 n. 152). È appena il caso di ricordare che la novellazione dell'art. 47 - che, come si è visto, ha lasciato immutata la impostazione fondamentale della disposizione - non ha fatto venire meno l'operatività dell'art. 6 del d.l. n. 103/1991 quanto alla qualificazione come "sostanziale" (cioè comportante l'estinzione dei diritti, salva l'intangibilità in sè del diritto alla pensione:
cfr. Corte cost. n. 246/1992 e n. 128/1996) della relativa decadenza (cfr. Corte cost. n. 20 del 1994). Il problema specifico posto dal ricorso in esame è quello della individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 l. n. 639/1970 nell'ipotesi in cui intervenga la decisione del ricorso amministrativo dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla data della sua presentazione, fissato dall'art. 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88, ma prima della maturazione del termine di decadenza sostanziale di cui all'art. 47 (se invece questo termine è già maturato con computo dal termine di legge per la decisione del ricorso amministrativo, si verifica l'estinzione del diritto e di conseguenza la pretesa dell'assicurato non può più trovare riconoscimento ne' in sede amministrativa ne' in sede giudiziaria, stante anche il riconosciuto rilievo pubblicistico della decadenza in questione e la sua rilevabilità anche d'ufficio - (cfr. Cass. 27 marzo 1996 n. 2743,21 settembre 2000 n. 12508,20 marzo 2002 n. 3947). Questo collegio ritiene che sia giustificata l'interpretazione secondo cui, in tale ipotesi, deve darsi rilievo alla data di comunicazione della decisione del ricorso.
Dal punto di vista letterale deve osservarsi che nel testo originario dell'art. 47, cui deve farsi riferimento nella specie, si parla di azione che "può essere proposta" entro dieci (o cinque) anni dalla data di comunicazione della decisione "o" dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia. Qualora si fosse voluta attribuire rilevanza alla seconda data di decorrenza anche in presenza di una decisione tardiva sul ricorso, sarebbe stato logico precisarlo. Invece tale precisazione non è stata introdotta neanche nel nuovo testo dell'art. 47, in cui l'indicazione, nello stesso ordine, delle due date di decorrenza presenti nel testo originario, oltre che della terza data coincidente con il completamento dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, e il collegamento mediante la congiunzione disgiuntiva delle tre ipotesi, suggeriscono - stante il rapporto logico tra le stesse - che la seconda assuma rilevanza solo in caso di non operatività in concreto della prima e la terza in caso di non operatività in concreto anche della seconda.
Nè, a fondamento di un'opposta soluzione della questione in esame, potrebbe giustificatamente invocarsi la finalità della disciplina di cui all'art. 47 di porre una cornice di termini, rilevabili d'ufficio e non prorogabili indefinitamente, all'azionabilità dei diritti alle prestazioni garantite dalle normativa previdenziale pubblica. In effetti tale intento del legislatore ha trovato attuazione, ma non mediante la valorizzazione in ogni caso, come limite massimo per la decorrenza del termine di decadenza, della durata massima del procedimento amministrativo, delineata, a tutela dell'assicurato, dall'alt. 7 della l. n. 533/1973 e dalla l. n. 88/1989. In realtà, con riferimento al testo previgente dell'art. 47, integrato dal d.l. n. 103/1991, questa Corte ha già ritenuto che, in caso di proposizione, pur tardiva, del ricorso, dello stesso deve tenersi conto ai fini della decorrenza del termine di decadenza, stanti il disposto di cui all'art. 8 l. n. 533/1973, sulla non rilevanza nel procedimento amministrativo delle decadenze maturatesi, e la necessità del previo esperimento del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c. (Cass. 24 novembre 1994 n. 9965 e 9 gennaio 1999 n. 152). Tale conclusione, e le relative ragioni, appaiono fondate in relazione sia a detta disciplina normativa che al testo vigente dell'art. 47. Facendo ora riferimento a quest'ultimo, può osservarsi che una conclusione diversa sarebbe incompatibile con la regola posta dall'ari 443 c.p.c. Alla stregua della medesima, l'assicurato, anche se il termine di decadenza di cui all'art. 47 (computato in relazione alla terza delle relative ipotesi) è prossimo alla scadenza, è tenuto a proporre il ricorso amministrativo {una i tesi diversa non avrebbe alcun fondamento normativo e sarebbe in contrasto con il principio di economia processuale). Poiché nel lasso di tempo concesso all'istituto previdenziale per la decisione del ricorso prima che l'assicurato possa proporre l'azione in giudizio ben potrebbe scadere il termine di decadenza, se computato in base alla terza delle previsioni, ne risulta inequivocabilmente confermato che la proposizione del ricorso rende inoperante tale regola di computo del termine. A conclusioni analoghe, peraltro, condurrebbe l'esame della stessa problematica compiuto con riferimento alla più farraginosa disciplina derivante dall'integrazione dell'art. 47, testo originario, con le previsioni dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. n. 103/1991 (cfr. Cass. n. 152/1999, cit.). In termini più generali, ne risulta confermata la rilevanza dei primi due eventi previsti dall'art. 47, anche se intervengono oltre i termini fissati dalla legge ai fini di un tempestivo esaurimento del procedimento amministrativo (sempre che non sia già maturata la decadenza sostanziale).
Peraltro ad una conclusione analoga, con riferimento specifico alla decisione tardiva del ricorso amministrativo, è pervenuta una recente sentenza di questa Sezione (Cass. 21 settembre 2000 n. 12508, cit.), sulla base del rilievo che il cd. silenzio rigetto del ricorso amministrativo non ha natura sostanziale, ma costituisce solamente un presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, sicché il decorso del relativo breve termine non consuma il potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sulla domanda, non concreta alcun provvedimento amministrativo fittizio e produce solo effetti processuali. Si condividono tali rilievi, con particolare riferimento all'affermazione che permane il potere-dovere dell'Inps di decidere il ricorso anche dopo il decorso del termine fissato dalla legge, fino alla maturazione della decadenza sostanziale, anche perché, a ben vedere, l'art. 46, comma 6, della legge n. 88/1989 si limita a prevedere che "trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria" (alla luce delle precedenti considerazioni, non appare condivisibile invece - quanto alla sua prima parte - l'ulteriore affermazione della sentenza da ultimo citata, secondo cui, a fronte di un ricorso gerarchico intempestivo, l'Inps avrebbe anche la facoltà di dichiararlo inammissibile o - ma qui la questione diventa di mero principio - di non provvedere affatto, salva invece la rilevanza della decisione, ove concretamente adottata).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata. La causa viene rinviata ad altro giudice che si atterrà al seguente principio di diritto: "Il termine di decadenza sostanziale, per la proposizione dell'azione in giudizio i avente ad oggetto diritti a prestazioni previdenziali dovute dall'INPS, disciplinato i dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così come autenticamente interpretato e integrato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166), decorre (non diversamente che in caso di applicabilità dell'art. 47 cit. come novellato dal d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 438) dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo,
anche quando questa intervenga dopo il termine, di 90 giorni dalla proposizione del ricorso stesso, fissato per la decisione di quest'ultimo dall'art. 46, comma 6, l. 9 marzo 1989 n. 88".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino, che provvedere anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003