Sentenza 1 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11425 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU REMA DT CA1 1425/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT. LIA. ZIONE Oggetto Sentenza quitativa del giudice di pace - spese processuali - SEZIONE TERZA CIVILE Violazioni delle tariffe professional - Norme sostanziali - - Riconibilità in cassazione - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - esclusione - R.G.N. 8173/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 29033 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Ud. 12/04/02 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ALDO BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato IMPROTA PAOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AXA ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale in Torino, subentrata nell'attività di CENTURION ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, dott.ssa Loredana Fonte Murro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17\A, presso lo 2002 studio dell'avvocato GIUSEPPE INCANNO', che la difende, 893 giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
DI OR AR NE;
intimata - avverso la sentenza n. 4971/98 del Giudice di pace di NAPOLI, X sezione Civile emessa e depositata il 30/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per la inammissibilità del 1° motivo, inammissibilità e in subordine rigetto del 2° motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 4971/98 il giudice di pace di Napo- li, pronunciando secondo equità, in parziale accogli- mento della domanda di AN ON, che aveva chie- sto di essere risarcito del danno (indicato in L. 1.300.500) subito a seguito della collisione della pro- pria autovettura Fiat Uno con quella di RI NE Di SA, avvenuta in Napoli nell'agosto del 1995, ha condannato solidalmente la Di SA e civile s.p.a.l'assicuratrice per la responsabilità Centurion Assicurazioni al pagamento di L. 500.000, ol- 2 tre agli interessi dalla domanda ed alle spese proces- suali, complessivamente liquidate in L. 470.000. Ha ritenuto il giudice di pace che la somma doman- data fosse eccessiva in relazione ai danni effettiva- mente riportati dall'autovettura ed alla data della sua immatricolazione (1986) e che le spese processuali do- vessero essere liquidate in riferimento alla somma ri- conosciuta e non a quella richiesta. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Ange- lo ON sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, l'Axa Assi- curazioni s.p.a., cessionaria del portafoglio della Centurion. RI NE, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio a seguito di ordinanza emessa ex art. 331 c.p.c. all'udienza del 28.6.2001, non ha svolto at- tività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta violazione degli all'art.artt. 2043, 2054 e 2056 C.C., in relazione 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il giudice di pace: a) arbitrariamente liquidato il danno in una somma in- feriore a quella indicata nel preventivo prodotto, te- nendo impropriamente conto della vetustà dell'autoveicolo (che non incideva sulla spesa da af- 3 frontare e richiedeva anzi un lavoro maggiore); b) omesso di riconoscere il danno da sosta tecnica;
c) ri- conosciuto gli interessi sulla somma liquidata dalla domanda anziché dal fatto, senza neppure provvedere al- la necessaria rivalutazione monetaria dell'importo.
2. Col secondo motivo è denunciata violazione della legge 13.6.1942, n. 794, degli artt. 91 e 92 c.p.c., e della tariffa professionale in vigore dall'1.4.95, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 c.p.c. Si duole la ricorrente che la liquidazione di L. 80.000 per spese vive e di L. 270.000 per diritti e di L 120.000 per onorari sia stata effettuata in palese violazione delle risultanze documentali e della tariffa professionale, inoltre senza alcuna indicazione, pur a fronte di una nota analitica e puntuale (di L. 262.000 per spese, L.
1.911.000 per diritti e L. 840.000 per onorari), delle voci non riconosciute;
e che, inoltre, abbia (implicitamente) fatto evidentemente riferimento ad impropri scaglioni tariffari in relazione alle somme che avrebbe dovuto riconoscere all'attore.
3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, non ecce- dendo il valore della controversia due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso se- condo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi 4 che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, se- condo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifi- che apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle
contro
- versie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponi- bili, una decisione diversa da quella secundum jus). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716, cui si sono uniformate tutte le decisioni successive), per quanto concerne il diritto sostanziale, unico limite del giudizio di equità escluso anche quello rappresentato dal rispetto dei principi regola- tori della materia e dei principi generali dell'ordinamento è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ri- corso per cassazione per error in iudicando, ai sensi 15 dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questi limiti. Al di là fuori di tali due ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configu- rabilità nel giudizio equitativo della violazione di una regola posta dalla legge, che presuppone un giudi- zio secondo diritto. E' stato anche chiarito che "per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza ○ di radicale ed insa- nabile contraddittorietà della motivazione, tale da au- torizzare la conclusione che la sentenza non sia moti- vata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nulli- tà della sentenza per violazione anche della norma pro- cessuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.". Resta invece fermo il dovere del giudice di pace di rispettare le norme processuali anche nelle cause deci- se secondo equità.
3.2. Nella specie la ricorrente inammissibilmente 6 deduce la violazione di norme sostanziali di legge or- dinaria e prospetta un'insussistente violazione di nor- me processuali, essendo state le spese puntualmente po- ste a carico della parte soccombente, in applicazione 91, della norma di legge processuale di cui all'art. comma 1, c.p.c.. E', poi, assolutamente chiara la ratio decidendi equitativa posta a fondamento della decisione, costi- tuita dalla minor somma necessaria per riparare il vei- colo in base ai dati di comune esperienza. Quanto alle somme liquidate per le spese del pro- cesso, va ribadito che le norme che fissano, nel minimo e nel massimo, i diritti e gli onorari di avvocato e che prevedono la liquidazione per voci non rientrano fra le norme processuali, ma costituiscono norme di di- ritto sostanziale, con la conseguenza che la violazione delle stesse da parte del giudice di pace che abbia pronunciato secondo equità non è denunciabile in cassa- zione. Sarebbe, invero, del tutto incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la contesa giudiziaria in relazione al valore della causa e che non possa poi regolarsi secondo equità anche nel- la determinazione delle spese processuali relative allo stesso processo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 10693/99).
5. Il ricorso va conclusivamente respinto. 7 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 20,00 te alle spese, che liquida in € oltre ad ' € 500,00 per onorari. Roma, 12 aprile 2002 L'estensore Affouse hunt i Il presidente Vilo fiuntinious" DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria oggi, 01 AGO. 2002 Umberto CiceroIL DIRETTORE DLGANCELLERIA NOMES 8