Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15783
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Sentenza 22 ottobre 2003

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In tema di clausola arbitrale stabilita nel contratto di appalto di opere pubbliche stipulato con un Comune, il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento (nella specie: un capitolato speciale, predisposto in funzione regolamentare di un singolo rapporto) che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ.. Infatti, una volta richiamata la previsione contenuta in quel documento predisposto dalla P.A., che intende contrattare con il privato sulla base di quel nucleo minimo di regole, secondo il modulo delle procedure ad evidenza pubblica, il privato che risulti vincitore della procedura concorsuale di scelta del contraente non può più dolersi dei contenuti preformati di quel contratto, dopo che questo sia stato stipulato, ne' affermare che si tratti di una forma di arbitrato obbligatorio. (Fattispecie: la S.C. ha ritenuto la validità della clausola compromissoria, ancorché non approvata specificatamente per iscritto, contenuta nell'art. 76 di un capitolato speciale, richiamato dalle parti nel contratto di appalto, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale, dovendosi conferire alla clausola "de qua" valore di norma pattizia liberamente convenuta).

La clausola compromissoria contenuta in un capitolato (nella specie: un capitolato speciale predisposto dal Comune per la costruzione di un'opera pubblica) sebbene predisposto dall'uno dei contraenti nei confronti di persona indeterminata (scelta del contraente con procedura a evidenza pubblica), non deve essere approvata specificamente per iscritto a norma dello art. 1341, comma secondo, cod. civ., perché non è diretto a disciplinare una serie indefinita di rapporti ma solo quello da istituirsi col vincitore della gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15783
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15783
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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