Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9160 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A 9 1 6 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 11222/1999 Mileo Presidente Dott. Vincenzo 66 Francesco Antonio Maiorano - Consigliere 66 Rep. 21079 66 Corrado Guglielmucci 66 Pasquale Picone Relatore 66 Cron. 66 Bruno Balletti 66 Ud. 24.4.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da givi AF AR, (elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio Mario, n. 8, presso lo studio dell'avv. Bruno Petrelli, rappresentato e difeso dall'avv. 1940 Domenico Bucca con procura speciale del notaio Sebastiano Biondo in data 14.5.1998 (rep. 3105)ed ora d'uffices presso la Concellerie delle Corte di Casserieve, -ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito con deposito della procura speciale- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Patti n. 17 in data 2 marzo 1999 (R.G. n. 1140/1992); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2001 dal of Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Nicola Valente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Ricorre per un unico motivo AR FI, domandando la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Patti ha accolto l'appello dell'Inps contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che gli aveva riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità con decorrenza 1° gennaio 1990. Il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità dell'appello perché tempestivamente depositato in data 6 agosto 1992, ha rigettato la domanda dell'assicurato sulla base della relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura speciale ai difensori. Motivi della decisione 2 Con l'unico motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., nonché vizio della motivazione, il ricorrente sostiene che l'appello dell'Inps avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché tardivo. Ed invero, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorso dell'Inps era stato depositato in data 6.8.1992, in realtà era stato depositato in data 16.9.1992, mentre la sentenza di primo era grado era stata notificata all'Istituto il 9.7.1992. Precisa al riguardo il ricorrente che l'appello non poteva ritenersi tempestivo per il fatto che era stato depositato presso la cancelleria della Pretura di Patti il 6.8.1992, dovendosi fare riferimento alla data in cui l'atto era pervenuto alla cancelleria del Tribunale (il 16.9.1992). La Corte giudica il ricorso fondato. f La fattispecie dell'impugnazione diretta ad un giudice di appello, ma proposta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ovvero ad un giudice di pari grado, è stata più volte sottoposta all'esame della Corte, che ha ritenuto l'impugnazione stessa inammissibile, risultando in tale ipotesi inapplicabile la norma dell'art. 50 c.p.c., che consente la riassunzione e la continuazione della causa instaurata davanti ad un giudice incompetente nel presupposto che questo giudice sia investito del potere di giudicare della competenza e di disporre che il processo continui davanti ad un diverso giudice, potere che nel caso specifico deve escludersi (Cass. 9 dicembre 1981, n. 6515; 25 marzo 1993, n. 3586; 24 settembre 1998, n. 9554). Ciò rende irrilevante anche la data in cui, comunque, l'atto di appello è pervenuto alla cancelleria del Tribunale perché trasmesso dalla cancelleria del giudice di primo grado, in quanto "non depositato" nella cancelleria del giudice di appello a norma dell'art. 434, secondo comma, c.p.c. 3 La sentenza impugnata deve, dunque, in accoglimento del ricorso, essere cassata senza rinvio perché il processo di appello non poteva essere definito nel merito Sei sindir si mente e (art. 382, comma terzo, c.p.c.). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione fra le parti. (art. 385e. f.e
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa бейsinsin Simmeritox per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente фаретільни Vinceurs Mileo I D A 0 3 S , 1 S 3 O . A 5 L T T L R . , O A A B N ' S L I IL CANCELLIERE L 3 D O 7 - A D U Depositato in Cancelleria 3 T H - S 1 oggi, 6LUB 2001 O 1 C P S A M I D A IL CANCELLIERE D R E O L C T N A E S E E R O D 4