Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4458
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

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La disposizione dell'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 non è diretta a regolare un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, ne' ad integrare i criteri di determinazione dettati dall'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992 (anche nel suo rinvio alla legge n. 865 del 1971, per quanto riguarda i suoli non edificabili), ma introduce un distinto meccanismo correttivo, eventualmente riduttivo (per le sole ipotesi di suoli edificabili) o maggiorativo (qualunque sia la natura dell'area) di tale indennità, qualora il valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I. risulti inferiore o superiore rispetto a quello accertato. Il diritto patrimoniale alla riduzione o alla maggiorazione ha, nel procedimento per la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, carattere dispositivo e, pertanto, l'interessato ha l'onere non solo di farne richiesta, ma anche, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., di allegare e provare i fatti che ne sono a fondamento (producendo, quindi, la dichiarazione I.C.I. alla quale è fatto riferimento) senza che possa configurarsi a riguardo alcun potere - dovere officioso del giudice, con la conseguenza che, una volta proposta la domanda di determinazione dell'indennità, il giudice è tenuto a procedere alla determinazione secondo i criteri attualmente dettati dall'art. 5 bis cit., facendo luogo, successivamente, alla riduzione o alla maggiorazione prevista dall'art. 16 D.Lgs. 504/1992 solo ove le parti abbiano formulato istanza e provato a riguardo, ma non può respingere la menzionata domanda sul presupposto che agli atti non è stata prodotta la dichiarazione ai fini I.C.I..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4458
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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