Sentenza 5 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
5058 /01 DALL'IMPOSTA E TASSADEL POPOLO IT REGISTRO REPUBBLICA ITALIANA - SUPREMA DI ESENTE TRA BOLLO, DONICAL AZIONE Oggetto (Art. 19 Legge DA соптивого ас SEZIONE PRIMA CIVILE HANTENIMENTO DEL FIGMO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MINORE R.G.N. 10785/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE 11267/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Consigliere Cron.10822 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Ud. 30/01/2001 Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente. SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONDOLO RITA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ZA AR;
intimato e sul 2° ricorso n° 11267/99 proposto da: ZA AR, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato GRAZIANI 258 GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RANDO G. B., giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CA ON;
- intimata avverso la sentenza n. 256/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 03/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Coglitore, con l'accoglimento del ricorso delega che ha chiesto principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Rando, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo sentenza del 20 aprile 1998 × il Tribunale di Con Padova, pronunciato il divorzio tra i coniugi RL Za- natta e ON CA, pose a carico dello TT un В 2 contributo al mantenimento della figlia minore DA Za- natta, affidata alla madre, di £.
2.500.000 mensili, ri- dotto a £.
1.800.000 mensili dalla Corte di appello di Venezia. Hanno, infatti, osservato i giudici di appello, con sentenza del 3 marzo 1999, che, per determinare la misu- ra del contributo, non si doveva tener conto della con- trazione del reddito dedotta dalla TT e tuttavia smentita dalle risultanze istruttorie, ma della com- plessiva consistenza del suo patrimonio che disponeva di auto di lusso, nonchè di denaro in misura superire a L £.250.000.000 da investire, e che tuttavia, date le non eccessive esigenze proprie dell'età della minore, appa- riva equo ridurre in tale misura il contributo mensile al mantenimento di quest'ultima. Per la cassazione di questa sentenza, la CA ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
cui resiste con controricorso lo TT, il quale a sua volta ha for- mulato ricorso incidentale. Con ordinanza emessa nell'udienza del 15 giugno 2000, questa Corte ha disposto l'integrazione del con- traddittorio nei confronti del Pubblico Ministero pres- so il giudice a quo, cui i ricorsi non erano stati no- tificati. Motivi della decisione p 3 + I due ricorsi, proposti contro la medesima senten- za, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ. Con il ricorso principale la CA, deducendo in- sufficiente e contraddittoria motivazione, si duole che i giudici di appello, dopo avere escluso una contrazione del reddito dello TT, abbia ciò malgrado ridotto il contributo da costui versato per il mantenimento della figlia minore in base all'apodittica considera- zione che costei non aveva ancora le maggiori esigenze peculiari degli anni successivi;
e senza neppure tener conto dell'accordo tra le parti (art.155 cod.civ.) né, in particiare , che la stessa controparte nel patto della separazione aveva previsto nella misura di £.
2.000.000 l'importo del contributo dovuto per la figlia, allora di due anni. Per converso RL TT lamenta che i giudici di appello siano incorsi in un difetto di motivazione, non considerando l'aspetto umano della vicenda, travisando le circostanze che dimostravano l'avvenuta riduzione del proprio reddito, nonché le maggiori spese dovute so- stenere e la crescente concorrenza ormai esistente nel settore. Il ricorso principale è fondato, mentre è privo di consistenza quello incidentale. I vizi di motivazione omessa, insufficiente o con- traddittoria, denunciabili con ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. sussistono solo quando nel ragionamento del giudice del merito sia ri- scontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico po- sto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e del- le prove in senso difforme da quello preteso dalla par- te, perché spetta soltanto al giudice del merito indi- viduare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere fra le risultanze istrut- torie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. A questa disamina non si è sottratta la sentenza impugnata,la quale, non solo ha specificamente indicato le risultanze istruttorie sulle quali ha fondato la va- lutazione della capacità economica dello TT, ma dette risultanze ha apprezzato in modo sinergico ed esaustivo, tant'è che quest'ultimo non vi ha ravvisato alcuna incongruenza logica né errori di diritto ma ne ha inammissibilmente richiesto una rivalutazione con- 5 forme "alla realtà storica personale", come dallo stesso prospettata. D'altra parte, nel compiere tale riesame richiesto dallo TT con l'atto di appello, la Corte territo- riale ha, per un verso, tenuto conto di ciascuna delle censure dallo stesso formulate, cui ha fornito adeguata risposta;
e, per altro verso, si è attenuta al principio, ripetutamente enunciato da questa Corte (sent. 6872/1999; 706/1995; 10901/1991), secondo cui per determinare 1'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli minori, la capacità economi- ca di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito, oltre che dai redditi di lavoro subordinato ° autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di par- tecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti;
ed ha perciò valutato al riguardo non solo i redditi di lavoro dello TT, dimostrando che gli stessi non erano affatto diminuiti dal tempo della se- parazione consensuale, ma anche le nuove ulteriori di- sponibilità economiche di quest'ultimo in seguito alla vendita di un'autovettura di lusso nonché alla divisio- ne del patrimonio con l'ex moglie: e, quindi, anche il tenore di vita del controricorrente, ritenuto semmai più elevato e perciò non rispondente a quello ricavabi- le dalla dichiarazione dei redditi. E tuttavia, dopo questa specifica e puntuale disami- na con cui sono state disattese le doglianze formulate dallo TT sul solo presupposto di una sopravvenuta contrazione del proprio reddito, contro la determinazio- ne dell'assegno di mantenimento della figlia posto a suo carico dal Tribunale nella misura di £.
2.500.000 mensili, la Corte di appello ne ha sostanzialmente ac- colto l'impugnazione riducendo notevolmente l'importo di detto assegno in base alla duplice considerazione che la CA aveva ormai un reddito proprio, sicchè do- veva contribuire a mantenere la figlia;
e che quest'ultima non aveva ancora le esigenze che avrebbe avuto in futuro, crescendo. Ma la prima circostanza non era nuova, né perciò idonea a giustificare la riduzione in quanto le parti 1 l'avevano già considerata fin dalla separazione consen- suale con la quale era stato fatto carico allo TT soltanto di concorrere al mantenimento della figlia (proprio perché eguale concorso doveva gravare sulla ricorrente) - e ciò malgrado avevano determinato il suo contributo in £.
2.000.000 mensili;
ragion per cui nep- pure il controricorrente l'aveva invocata a sostegno della chiesta riduzione. 7 Del tutto inconsistente ed intrinsecamente contrad- dittoria si appalesa poi la considerazione relativa al- le esigenze della minore non ancora paragonabili a quelle che avrebbe avuto in futuro crescendo, anzitutto perché analoga crescita vi era stata rispetto all'epoca di quest'ultima determinazione della quale tuttavia la sentenza senza alcuna coerenza, non aveva tenuto con- to, provvedendo, invece a ridurre l'importo dell'assegno. E, soprattutto, perché il criterio da seguire per compie- la relativa valutazione era quello postore dall'art.147 cod.civ. nell'interpretazione offertane da questa Corte (Cass. 11025/1997), per cui il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai geni- tori, anche in caso di separazione o di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimenta- re, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assisten- za morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Sicchè il solo parametro di riferimento, ai fini della corretta deter- minazione del rispettivo concorso negli oneri finanzia- ri è costituito, non già da una proporzione con i suc- p 8 cessivi periodi di crescita e con le presumibili esi- genze del minore in ciascuno di essi, ma esclusivamen- te dalla valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età corri- spondente a quella per cui sono invocati la determina- zione e/o l'adeguamento. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a que- sti principi, va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che provvede- rà altresì al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
cassa la sen- tenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rin- via anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente SalvagoSalvatore Salvago Corrado Carnevale low laceme ретрыр CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti " 5 APR 200411 - IL CANCELLIERE 9