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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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- 1. Appello: deposito esclusivo in via telematica, salvo eccezioni; non c’è “proroga PEC” al 1° gennaio 2027Accesso limitatoMarco Cecchi · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 5252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5252 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. TO NI, nato in [...] il [...] 2. TO VI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2025 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da TO NI, TO VI e TA LE (quest'ultimo, non ricorrente) avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Torino all'esito del giudizio abbreviato. L'inammissibilità è conseguenza del fatto che gli atti di appello sono stati proposti in forme diverse da quelle previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. (avendo TO NI proposto appello in data 29 aprile 2025 con deposito Penale Sent. Sez. 6 Num. 5252 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 08/01/2026 dell'impugnazione a mezzo EC e TO VI con deposito dell'atto in cancelleria in data 2 maggio 2025). La Corte di appello di Torino dà atto del fatto che il Presidente del Tribunale di Torino aveva sospeso l'operatività dell'applicativo APP, con conseguente possibilità di depositare gli atti di impugnazione a mezzo EC o in formato analogico, per il periodo compreso tra l' 1 gennaio 2025 e il 14 aprile 2025 e che - nel momento in cui gli odierni ricorrenti hanno depositato le rispettive impugnazioni - non erano segnalati malfunzionamenti del portale deputato al deposito telematico degli atti. Sulla scorta di tali dati, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibili gli atti di appello proposti da TO VI e TO NI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, 591, comma 1, lett. c), 111-bis, cod. proc. pen. 2. TO NI e TO VI - per il tramite dei rispettivi difensori - propongono ricorso per cassazione, deducendo i motivi di impugnazione qui di seguito sintetizzati, nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. L'Avv. Luca Tommaso Calabrò, nell'interesse di TO NI, deduce violazione di legge. In particolare - secondo il ricorrente - alla luce del dettato dell'art. 3, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dall'art. 1 del D.M. 27 A-Z dicembre 2024, n. 206,Vfonsentirebbe - sino alli 1 gennaio 2027 - il deposito degli atti di appello anche a mezzo EC. Di qui l'ammissibilità dell'appello proposto a mezzo EC da TO NI, con conseguente necessità di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 2.2. L'Avv. Roberto Doriguzzi Breatta, nell'interesse di TO VI, deduce violazione di legge processuale. Il ricorrente evoca il principio del favor impugnationis e gli approdi della giurisprudenza della Corte DU che ritiene lesivo dei diritti fondamentali protetti dall'art. 6 della Convenzione un sistema normativo e prassi applicative informate ad un rigore formale tale da costituire ostacolo all'accesso alla giustizia (viene evocata Corte DU, 28 ottobre 2021, CC c. Italia). Il ricorrente pone altresì un problema di qualità della fonte normativa valorizzata dalla Corte di appello per dichiarare inammissibile l'impugnazione: secondo la ricostruzione del ricorrente, l'art. 591, comma 1, lett. c), richiama - come causa di inammissibilità - l'art. 581; quest'ultima disposizione, nel disciplinare le forme dell'impugnazione, rinvia all'art. 111-bis che, a sua volta, richiama la normativa regolamentare sul funzionamento del deposito telematico degli atti;
ciò chiama, conseguentemente, in causa il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, n. 206 che, però, nel disciplinare il funzionamento del deposito telematico degli atti, non esplicita alcuna sanzione di inammissibilità in caso di deviazione dal modello delineato dal regolamento;
né - aggiunge il ricorrente - 2 un decreto ministeriale (cioè: una fonte diversa dalla legge) potrebbe ritenersi adeguata a determinare una così grave conseguenza. Di qui l'ammissibilità dell'appello proposto da TO VI mediante deposito dell'atto in cancelleria, con conseguente necessità di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 3. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. 2. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale trasmesso a questa Corte (diretto esame che risulta consentito, essendo dedotta una violazione di legge processuale, la cui soluzione dipende dall'esame degli atti processuali, rispetto ai quali la Corte di cassazione è anche giudice del "fatto processuale"; per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che: (i) TO NI ha proposto appello in data 29 aprile 2025 con deposito dell'impugnazione del difensore trasmessa a mezzo EC;
(ii) TO VI ha proposto appello con atto sottoscritto dal difensore e depositato in cancelleria in data 2 maggio 2025; (iii) il Presidente del Tribunale di Torino aveva disposto, ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. che, presso il Tribunale di Torino, il deposito degli atti potesse avvenire anche con modalità non telematiche, con provvedimento efficace per il periodo compreso tra Il gennaio 2025 e il 14 aprile 2025; (iv) successivamente al 14 aprile 2025, non risultano ulteriori provvedimenti di sospensione del funzionamento del portale dei servizi telematici presso il Tribunale di Torino. 3. Gli atti di appello presentati nell'interesse di TO VI e di TO IA sono stati depositati con modalità che si discostano dal modello legale disegnato dal legislatore e, correttamente, la Corte di appello di Torino li ha giudicati inammissibili. 4. L'art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. - inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 - dispone che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». 3 Fanno eccezione le ipotesi - non ricorrenti nel caso in esame - considerate dall'art. 175 -bis cod. proc. pen., inserito nel codice di rito dall'art. 11, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 150/2022. 4.1. La modalità di deposito con modalità "esclusivamente" telematica è prescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione. L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 33 del citato decreto legislativo - dispone infatti che «salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Fa eccezione l'ipotesi - non ricorrente nel caso in esame - disciplinata dal successivo art. 582, comma 1 -bis, cod. proc. pen. che, nel caso di impugnazione proposta personalmente dalla parte privata, facoltizza il deposito dell'impugnazione con modalità non telematiche. 4.2. La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (anch'esso modificato dall'art. 33 del citato decreto legislativo). 5. Considerata la necessità di predisporre un'infrastruttura tecnologica capace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc. pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scandito l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti, condizionata dall'entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottare con decreto del Ministro della giustizia. 5.1. Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio, occorre evidenziare che l'art. 87, comma 4, d. Igs. n. 150/2022 dispone che continui a trovare applicazione la previgente formulazione dell'art. 582 cod. proc. pen. sino al 15 giorno successivo all'emanazione del decreto ministeriale (o sino al diverso termine previsto da detto decreto ministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporale della normativa transitoria). Il successivo comma 5 dell'art. 87 disegna analogo meccanismo di diritto transitorio con riferimento all'art. 111- bis cod. proc. pen., come novellato. Nel periodo precedente all'effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulle modalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati presso le segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o, anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (art. 87 -bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022). Ove l'atto depositato a mezzo posta elettronica certificata sia un'impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentano 4 modalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell'atto di impugnazione (art. 87 -bis, commi 3-7, d. Igs. cit.) 5.2.
Considerato che
la disciplina transitoria dell'entrata in vigore delle regole sul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altra parte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delega conferita al Governo dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall'art. 3 Decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, incisivamente modificato dall'art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi, anche con D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, che detta modifiche che non assumono rilievo in questo giudizio). L'art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 10 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario. Per i procedimenti considerati dal libro VI, titoli I, III, IV - tra cui figurano quelli celebrati con rito abbreviato - il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025, data successivamente alla quale gli atti potranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (art. 3, comma 4, D.M. n. 217/2023). Il successivo comma 5 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dispone, invece, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis ? entri in vigore a decorrere dall'i gennaio 2027 per altri uffici giudiziari, tra i quali figurano le corti di appello (art. 3, comma 5, lett. e), D.M. n. 217/2023). Presso le corti di appello, sino al 31 dicembre 2026, è consentito il deposito non telematico degli atti, possibile con modalità "analogiche", cui è equiparato il deposito degli atti a mezzo posta elettronica certificata (art. 3, comma 9, D.M. n. 217/2023: «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche»). 6. Dalla ricostruzione dell'articolata trama normativa sopra sintetizzata emerge la ragione di infondatezza dei motivi di ricorso proposti dai ricorrenti. 7. È infondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse di TO NI, che sostiene - evocando il dettato dell'art. 3, comma 5, lett. e), D.M. n. 217/2023 - che egli avrebbe potuto proporre appello con modalità diverse da quelle prescritte dagli artt. 111-bis, 582, comma 1, cod. proc. pen. sino alla data dell'i gennaio 2027. 5 La disposizione valorizzata dal ricorrente ha ad oggetto il deposito degli atti presso le corti di appello. Tuttavia, l'atto di appello deve essere proposto con deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.) e, dunque, nel caso in esame, presso il Tribunale di Torino. Se l'atto di appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino, è di tutta evidenza che devono trovare applicazione le disposizioni in materia di deposito degli atti presso quegli uffici e non presso quelli di secondo grado. Conseguentemente, a mente dell'art. 3, comma 1, lett. d), D.M. n. 217/2023, a decorrere dall'i gennaio 2025, il deposito degli atti può avvenire esclusivamente con modalità di deposito telematico (o dall'I. aprile 2025, per gli atti relativi ai procedimenti considerati dall'art. 3, comma 4). Di qui la dimostrazione dello scostamento - da parte di TO NI - dal modello legale che disciplina le modalità di deposito degli atti. 8. Analogo il ragionamento da svolgere con riferimento a TO VI, il cui atto di appello, sottoscritto dal difensore, è stato depositato con modalità analogiche. Essendo l'atto di appello sottoscritto dal difensore e non dalla parte privata personalmente, non trova applicazione la previsione derogatoria codificata dall'art. 582, comma 1 -bis, cod. proc. pen. Sicché, anche nel caso di TO VI, si deve registrare lo scostamento dal modello legale di deposito, esclusivamente telematico, degli atti, da compiere nel rispetto delle previsioni dell'art. 111-bis cod. proc. pen. 8.1. TO VI denuncia una violazione di legge processuale, posto che l'art. 3 D.M. n. 217/2023 non prevede la sanzione di inammissibilità delle impugnazioni depositate con modalità diverse da quella telematica. Il motivo è infondato, posto che la sanzione di inammissibilità è esplicitamente dettata dal legislatore. L'art. 111-bis cod. proc. pen. disciplina le modalità di deposito degli atti che - fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 175 -bis cod. proc. pen. - deve avvenire con modalità "esclusivamente" telematiche, demandando a fonti di rango sotto- ordinato unicamente la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici (con rinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzione generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia). L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. prevede esplicitamente che - nei casi in cui è prescritto il deposito telematico degli atti - anche le impugnazioni debbano essere proposte con tale modalità. 6 L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. commina esplicitamente la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, richiamando univocamente il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen. Ne discende che - fuori dai casi previsti dall'art. 175 -bis cod. proc. pen. - il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa. Alla luce della ricostruzione appena operata, la sanzione di inammissibilità è esplicitamente e univocamente dettata dalla fonte di rango primario, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso formulato sul punto. 8.2. TO VI eccepisce tuttavia che l'interpretazione del dato normativo proposta dalla Corte di appello di Torino è informata a eccessivo rigore formale e finisce con il rappresentare un ostacolo all'accesso alla giustizia, con possibile violazione del relativo diritto fondamentale, che trova protezione nell'art. 6 Conv. DU ., evocando la decisione Corte DU, Prima Sezione, sentenza 28 ottobre 2021, CC e altri c. Italia, che aveva ritenuto violato il diritto fondamentale di accesso ad una giurisdizione superiore in caso di declaratorie di inammissibilità dell'impugnazione conseguenti ad interpretazioni eccessivamente formalistiche della Corte di cassazione in materia di accesso al giudizio di legittimità. 8.2.1. Il caso evocato dal ricorrente non è tuttavia pertinente. Nel c.d. caso CC, la ritenuta violazione del diritto fondamentale all'accesso ad una giurisdizione superiore era conseguenza non del dettato della legge, bensì di una interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione ritenuta dalla Corte DU informata ad eccessivo rigore formale, sproporzionata e non giustificata dal perseguimento di un - pur legittimo - interesse: «le restrizioni dell'accesso alle corti di cassazione non possono limitare, attraverso un'interpretazione troppo formalistica, il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza»; (Corte DU, CC c. Italia, cit., § 82); in altri termini, «l'applicazione da parte della Corte di cassazione del principio in questione [quello di autosufficienza del ricorso per cassazione in sede civile;
n.d.e.], almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012 (...), rivela una tendenza dell'Alta giurisdizione a porre l'accento su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo individuato» (Corte DU, CC c. Italia, cit., § 83); "scopo legittimo" che è individuato - dalla stessa Corte DU - in quello di «semplificare l'attività della Corte di cassazione e [...] garantire allo stesso tempo la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (Corte DU, CC c. Italia, cit., § 83). Tuttavia, nel caso qui in esame, non è una interpretazione giurisprudenziale improntata a eccessivo rigore formale a costituire ostacolo all'accesso alla 7 giustizia, bensì, come evidenziato supra, è lo stesso legislatore a dettare la causa di inammissibilità dell'appello. Ciò posto, si deve mettere in evidenza che la giurisprudenza della Corte DU non mette in discussione il fatto che gli Stati contraenti abbiano la facoltà di subordinare a determinate condizioni di legge il diritto di proporre un ricorso alle giurisdizioni superiori, purché le condizioni dettate dalla legge - o l'interpretazione eccessivamente formalistiche che di essa danno le corti - non finiscano con il frustrare la stessa sostanza del diritto a proporre impugnazione (Corte DU, Terza Sezione, 26 luglio 2007, Walchli c. Francia, §§ 28-29; Corte DU, Prima Sezione, 13 gennaio 2011, Evaggelou c. Grecia, § 23; Corte DU, Seconda Sezione, 26 dicembre 2006, Labergère c. Francia, § 23). Nel caso in esame, la disposizione che commina la sanzione di inammissibilità: (i) persegue uno scopo legittimo (posto che con essa si persegue, come si vedrà, il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario); (ii) commina la sanzione di inammissibilità in modo chiaro e, dunque, prevedibile per l'interessato; (iii) non pone ostacoli di natura procedurale eccessivamente rigorosi per l'esercizio del diritto di impugnazione (posto che, per non incorrere nella conseguenza della inammissibilità, è sufficiente rispettare la procedura per il deposito telematico, adeguatamente pubblicizzata e richiedente una infrastruttura tecnologica accessibile a tutti); (iv) determina conseguenze non sproporzionate in caso di violazione delle regole procedurali (considerato che è pressoché inevitabile che il mancato rispetto delle forme previste per l'esercizio del diritto di impugnazione determini l'impossibilità di esaminare il contenuto di quest'ultima). Deve pertanto escludersi che, nel caso in esame, l'interpretazione della Corte di appello - strettamente aderente al dato letterale della legge - abbia determinato violazioni dell'art. 6 Conv. DU . E deve altresì escludersi che sia il dettato legislativo - ossia il combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen. - a determinare conseguenze lesive del diritto fondamentale all'accesso alle giurisdizioni superiori protetto dal citato art. 6 della Convenzione (ciò che imporrebbe di dubitare della legittimità costituzionale di tali disposizioni, per contrasto tra esse e l'art. 117 Cost., per il tramite del parametro interposto considerato dall'art. 6 Conv. DU ). 8.2.2. Né la tesi del ricorrente è confortata dall'evocazione del principio del favor impugnationis o del principio del raggiungimento dello scopo. Il caso è diverso da quello, recentemente esaminato dalle Sezioni Unite di questa Corte, relativo ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, (questione sollevata da 1^ Sez., ord. n. 33741 del 9 ottobre 2025, nel procedimento n. 22136/2025 RG e decisa dalle Sezioni Unite all'udienza del 11 dicembre 2025, di cui - ad oggi - è nota solo l'informazione provvisoria). In quel caso, si sollecitava un'interpretazione del dettato normativo che - in nome del principio del raggiungimento dello scopo - portasse a ritenere ammissibili impugnazioni trasmesse a mezzo EC diverso da quello compreso nell'elenco stilato dal Direttore generale della DIGISIA, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla. In quel caso, dunque, si ragionava del principio di raggiungimento dello scopo in una situazione - diversa da quella in esame - in cui il mezzo utilizzato (la posta elettronica certificata) era comunque quello previsto dall'ordinamento per il deposito di quell'atto, sebbene il suo uso sia stato, nel caso concreto, non del tutto preciso (essendo stato utilizzato un indirizzo EC che, pure riferibile all'Ufficio destinatario, non era quello deputato alla ricezione di quell'atto di impugnazione). Nel caso in esame, invece, si versa in un'ipotesi affatto diversa, essendo stato usato un mezzo radicalmente diverso (il deposito con modalità non telematiche, anziché il deposito telematico). Lo scostamento dal modello legale è evidente;
è altrettanto evidente che la legge prescrive in modo esplicito - per casi come quello in esame - il deposito telematico come modalità "esclusiva" di deposito dell'impugnazione, con una formulazione che non lascia spazio ad interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate (la cui esperibilità incontra un confine nel significato letterale delle parole, ove univoco;
cfr. tra le altre, Corte Cost., sentenze nn. 78 del 2012, 232 del 2013, 36 del 2016, 82 del 2017, 174 del 2019, 253 del 2020). Del resto, nemmeno può sostenersi che il mero fatto che risulti chiara la volontà di impugnazione e il mero fatto che detta impugnazione sia giunta all'attenzione del giudice che sarebbe chiamato ad esaminarla determinino un caso di "raggiungimento dello scopo". La riforma delle modalità di deposito degli atti, infatti, persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico, che trascende, senza sacrificarli in modo sproporzionato, i contingenti interessi dei singoli attori processuali. L'effettiva entrata in vigore del processo penale telematico rappresenta infatti uno degli obiettivi qualificanti - volti a favorire l'efficienza del processo penale nel suo complesso - perseguiti dal legislatore con la riforma del codice di rito (a partire dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, poi attuata con il citato decreto legislativo n. 150/2022). L'imposizione di nuove modalità di deposito degli atti processuali è funzionale anche al perseguimento di tale obiettivo, sicché la nuova disciplina non esaurisce la sua funzione nel mero fatto della comunicazione di atti processuali da un certo mittente ad un certo destinatario, considerato che le nuove modalità di deposito perseguono anche un obiettivo "di sistema". 9 Sicché è anche improprio il riferimento al principio del raggiungimento dello scopo. 9. Deve, conclusivamente, essere affermato il seguente principio di diritto: a decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175 -bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione. ID• I ricorsi debbono pertanto essere rigettati e i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da TO NI, TO VI e TA LE (quest'ultimo, non ricorrente) avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Torino all'esito del giudizio abbreviato. L'inammissibilità è conseguenza del fatto che gli atti di appello sono stati proposti in forme diverse da quelle previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. (avendo TO NI proposto appello in data 29 aprile 2025 con deposito Penale Sent. Sez. 6 Num. 5252 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 08/01/2026 dell'impugnazione a mezzo EC e TO VI con deposito dell'atto in cancelleria in data 2 maggio 2025). La Corte di appello di Torino dà atto del fatto che il Presidente del Tribunale di Torino aveva sospeso l'operatività dell'applicativo APP, con conseguente possibilità di depositare gli atti di impugnazione a mezzo EC o in formato analogico, per il periodo compreso tra l' 1 gennaio 2025 e il 14 aprile 2025 e che - nel momento in cui gli odierni ricorrenti hanno depositato le rispettive impugnazioni - non erano segnalati malfunzionamenti del portale deputato al deposito telematico degli atti. Sulla scorta di tali dati, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibili gli atti di appello proposti da TO VI e TO NI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, 591, comma 1, lett. c), 111-bis, cod. proc. pen. 2. TO NI e TO VI - per il tramite dei rispettivi difensori - propongono ricorso per cassazione, deducendo i motivi di impugnazione qui di seguito sintetizzati, nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. L'Avv. Luca Tommaso Calabrò, nell'interesse di TO NI, deduce violazione di legge. In particolare - secondo il ricorrente - alla luce del dettato dell'art. 3, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dall'art. 1 del D.M. 27 A-Z dicembre 2024, n. 206,Vfonsentirebbe - sino alli 1 gennaio 2027 - il deposito degli atti di appello anche a mezzo EC. Di qui l'ammissibilità dell'appello proposto a mezzo EC da TO NI, con conseguente necessità di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 2.2. L'Avv. Roberto Doriguzzi Breatta, nell'interesse di TO VI, deduce violazione di legge processuale. Il ricorrente evoca il principio del favor impugnationis e gli approdi della giurisprudenza della Corte DU che ritiene lesivo dei diritti fondamentali protetti dall'art. 6 della Convenzione un sistema normativo e prassi applicative informate ad un rigore formale tale da costituire ostacolo all'accesso alla giustizia (viene evocata Corte DU, 28 ottobre 2021, CC c. Italia). Il ricorrente pone altresì un problema di qualità della fonte normativa valorizzata dalla Corte di appello per dichiarare inammissibile l'impugnazione: secondo la ricostruzione del ricorrente, l'art. 591, comma 1, lett. c), richiama - come causa di inammissibilità - l'art. 581; quest'ultima disposizione, nel disciplinare le forme dell'impugnazione, rinvia all'art. 111-bis che, a sua volta, richiama la normativa regolamentare sul funzionamento del deposito telematico degli atti;
ciò chiama, conseguentemente, in causa il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, n. 206 che, però, nel disciplinare il funzionamento del deposito telematico degli atti, non esplicita alcuna sanzione di inammissibilità in caso di deviazione dal modello delineato dal regolamento;
né - aggiunge il ricorrente - 2 un decreto ministeriale (cioè: una fonte diversa dalla legge) potrebbe ritenersi adeguata a determinare una così grave conseguenza. Di qui l'ammissibilità dell'appello proposto da TO VI mediante deposito dell'atto in cancelleria, con conseguente necessità di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 3. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. 2. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale trasmesso a questa Corte (diretto esame che risulta consentito, essendo dedotta una violazione di legge processuale, la cui soluzione dipende dall'esame degli atti processuali, rispetto ai quali la Corte di cassazione è anche giudice del "fatto processuale"; per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che: (i) TO NI ha proposto appello in data 29 aprile 2025 con deposito dell'impugnazione del difensore trasmessa a mezzo EC;
(ii) TO VI ha proposto appello con atto sottoscritto dal difensore e depositato in cancelleria in data 2 maggio 2025; (iii) il Presidente del Tribunale di Torino aveva disposto, ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. che, presso il Tribunale di Torino, il deposito degli atti potesse avvenire anche con modalità non telematiche, con provvedimento efficace per il periodo compreso tra Il gennaio 2025 e il 14 aprile 2025; (iv) successivamente al 14 aprile 2025, non risultano ulteriori provvedimenti di sospensione del funzionamento del portale dei servizi telematici presso il Tribunale di Torino. 3. Gli atti di appello presentati nell'interesse di TO VI e di TO IA sono stati depositati con modalità che si discostano dal modello legale disegnato dal legislatore e, correttamente, la Corte di appello di Torino li ha giudicati inammissibili. 4. L'art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. - inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 - dispone che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». 3 Fanno eccezione le ipotesi - non ricorrenti nel caso in esame - considerate dall'art. 175 -bis cod. proc. pen., inserito nel codice di rito dall'art. 11, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 150/2022. 4.1. La modalità di deposito con modalità "esclusivamente" telematica è prescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione. L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 33 del citato decreto legislativo - dispone infatti che «salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Fa eccezione l'ipotesi - non ricorrente nel caso in esame - disciplinata dal successivo art. 582, comma 1 -bis, cod. proc. pen. che, nel caso di impugnazione proposta personalmente dalla parte privata, facoltizza il deposito dell'impugnazione con modalità non telematiche. 4.2. La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (anch'esso modificato dall'art. 33 del citato decreto legislativo). 5. Considerata la necessità di predisporre un'infrastruttura tecnologica capace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc. pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scandito l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti, condizionata dall'entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottare con decreto del Ministro della giustizia. 5.1. Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio, occorre evidenziare che l'art. 87, comma 4, d. Igs. n. 150/2022 dispone che continui a trovare applicazione la previgente formulazione dell'art. 582 cod. proc. pen. sino al 15 giorno successivo all'emanazione del decreto ministeriale (o sino al diverso termine previsto da detto decreto ministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporale della normativa transitoria). Il successivo comma 5 dell'art. 87 disegna analogo meccanismo di diritto transitorio con riferimento all'art. 111- bis cod. proc. pen., come novellato. Nel periodo precedente all'effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulle modalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati presso le segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o, anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (art. 87 -bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022). Ove l'atto depositato a mezzo posta elettronica certificata sia un'impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentano 4 modalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell'atto di impugnazione (art. 87 -bis, commi 3-7, d. Igs. cit.) 5.2.
Considerato che
la disciplina transitoria dell'entrata in vigore delle regole sul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altra parte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delega conferita al Governo dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall'art. 3 Decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, incisivamente modificato dall'art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi, anche con D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, che detta modifiche che non assumono rilievo in questo giudizio). L'art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 10 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario. Per i procedimenti considerati dal libro VI, titoli I, III, IV - tra cui figurano quelli celebrati con rito abbreviato - il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025, data successivamente alla quale gli atti potranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (art. 3, comma 4, D.M. n. 217/2023). Il successivo comma 5 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dispone, invece, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis ? entri in vigore a decorrere dall'i gennaio 2027 per altri uffici giudiziari, tra i quali figurano le corti di appello (art. 3, comma 5, lett. e), D.M. n. 217/2023). Presso le corti di appello, sino al 31 dicembre 2026, è consentito il deposito non telematico degli atti, possibile con modalità "analogiche", cui è equiparato il deposito degli atti a mezzo posta elettronica certificata (art. 3, comma 9, D.M. n. 217/2023: «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche»). 6. Dalla ricostruzione dell'articolata trama normativa sopra sintetizzata emerge la ragione di infondatezza dei motivi di ricorso proposti dai ricorrenti. 7. È infondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse di TO NI, che sostiene - evocando il dettato dell'art. 3, comma 5, lett. e), D.M. n. 217/2023 - che egli avrebbe potuto proporre appello con modalità diverse da quelle prescritte dagli artt. 111-bis, 582, comma 1, cod. proc. pen. sino alla data dell'i gennaio 2027. 5 La disposizione valorizzata dal ricorrente ha ad oggetto il deposito degli atti presso le corti di appello. Tuttavia, l'atto di appello deve essere proposto con deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.) e, dunque, nel caso in esame, presso il Tribunale di Torino. Se l'atto di appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino, è di tutta evidenza che devono trovare applicazione le disposizioni in materia di deposito degli atti presso quegli uffici e non presso quelli di secondo grado. Conseguentemente, a mente dell'art. 3, comma 1, lett. d), D.M. n. 217/2023, a decorrere dall'i gennaio 2025, il deposito degli atti può avvenire esclusivamente con modalità di deposito telematico (o dall'I. aprile 2025, per gli atti relativi ai procedimenti considerati dall'art. 3, comma 4). Di qui la dimostrazione dello scostamento - da parte di TO NI - dal modello legale che disciplina le modalità di deposito degli atti. 8. Analogo il ragionamento da svolgere con riferimento a TO VI, il cui atto di appello, sottoscritto dal difensore, è stato depositato con modalità analogiche. Essendo l'atto di appello sottoscritto dal difensore e non dalla parte privata personalmente, non trova applicazione la previsione derogatoria codificata dall'art. 582, comma 1 -bis, cod. proc. pen. Sicché, anche nel caso di TO VI, si deve registrare lo scostamento dal modello legale di deposito, esclusivamente telematico, degli atti, da compiere nel rispetto delle previsioni dell'art. 111-bis cod. proc. pen. 8.1. TO VI denuncia una violazione di legge processuale, posto che l'art. 3 D.M. n. 217/2023 non prevede la sanzione di inammissibilità delle impugnazioni depositate con modalità diverse da quella telematica. Il motivo è infondato, posto che la sanzione di inammissibilità è esplicitamente dettata dal legislatore. L'art. 111-bis cod. proc. pen. disciplina le modalità di deposito degli atti che - fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 175 -bis cod. proc. pen. - deve avvenire con modalità "esclusivamente" telematiche, demandando a fonti di rango sotto- ordinato unicamente la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici (con rinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzione generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia). L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. prevede esplicitamente che - nei casi in cui è prescritto il deposito telematico degli atti - anche le impugnazioni debbano essere proposte con tale modalità. 6 L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. commina esplicitamente la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, richiamando univocamente il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen. Ne discende che - fuori dai casi previsti dall'art. 175 -bis cod. proc. pen. - il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa. Alla luce della ricostruzione appena operata, la sanzione di inammissibilità è esplicitamente e univocamente dettata dalla fonte di rango primario, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso formulato sul punto. 8.2. TO VI eccepisce tuttavia che l'interpretazione del dato normativo proposta dalla Corte di appello di Torino è informata a eccessivo rigore formale e finisce con il rappresentare un ostacolo all'accesso alla giustizia, con possibile violazione del relativo diritto fondamentale, che trova protezione nell'art. 6 Conv. DU ., evocando la decisione Corte DU, Prima Sezione, sentenza 28 ottobre 2021, CC e altri c. Italia, che aveva ritenuto violato il diritto fondamentale di accesso ad una giurisdizione superiore in caso di declaratorie di inammissibilità dell'impugnazione conseguenti ad interpretazioni eccessivamente formalistiche della Corte di cassazione in materia di accesso al giudizio di legittimità. 8.2.1. Il caso evocato dal ricorrente non è tuttavia pertinente. Nel c.d. caso CC, la ritenuta violazione del diritto fondamentale all'accesso ad una giurisdizione superiore era conseguenza non del dettato della legge, bensì di una interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione ritenuta dalla Corte DU informata ad eccessivo rigore formale, sproporzionata e non giustificata dal perseguimento di un - pur legittimo - interesse: «le restrizioni dell'accesso alle corti di cassazione non possono limitare, attraverso un'interpretazione troppo formalistica, il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza»; (Corte DU, CC c. Italia, cit., § 82); in altri termini, «l'applicazione da parte della Corte di cassazione del principio in questione [quello di autosufficienza del ricorso per cassazione in sede civile;
n.d.e.], almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012 (...), rivela una tendenza dell'Alta giurisdizione a porre l'accento su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo individuato» (Corte DU, CC c. Italia, cit., § 83); "scopo legittimo" che è individuato - dalla stessa Corte DU - in quello di «semplificare l'attività della Corte di cassazione e [...] garantire allo stesso tempo la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (Corte DU, CC c. Italia, cit., § 83). Tuttavia, nel caso qui in esame, non è una interpretazione giurisprudenziale improntata a eccessivo rigore formale a costituire ostacolo all'accesso alla 7 giustizia, bensì, come evidenziato supra, è lo stesso legislatore a dettare la causa di inammissibilità dell'appello. Ciò posto, si deve mettere in evidenza che la giurisprudenza della Corte DU non mette in discussione il fatto che gli Stati contraenti abbiano la facoltà di subordinare a determinate condizioni di legge il diritto di proporre un ricorso alle giurisdizioni superiori, purché le condizioni dettate dalla legge - o l'interpretazione eccessivamente formalistiche che di essa danno le corti - non finiscano con il frustrare la stessa sostanza del diritto a proporre impugnazione (Corte DU, Terza Sezione, 26 luglio 2007, Walchli c. Francia, §§ 28-29; Corte DU, Prima Sezione, 13 gennaio 2011, Evaggelou c. Grecia, § 23; Corte DU, Seconda Sezione, 26 dicembre 2006, Labergère c. Francia, § 23). Nel caso in esame, la disposizione che commina la sanzione di inammissibilità: (i) persegue uno scopo legittimo (posto che con essa si persegue, come si vedrà, il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario); (ii) commina la sanzione di inammissibilità in modo chiaro e, dunque, prevedibile per l'interessato; (iii) non pone ostacoli di natura procedurale eccessivamente rigorosi per l'esercizio del diritto di impugnazione (posto che, per non incorrere nella conseguenza della inammissibilità, è sufficiente rispettare la procedura per il deposito telematico, adeguatamente pubblicizzata e richiedente una infrastruttura tecnologica accessibile a tutti); (iv) determina conseguenze non sproporzionate in caso di violazione delle regole procedurali (considerato che è pressoché inevitabile che il mancato rispetto delle forme previste per l'esercizio del diritto di impugnazione determini l'impossibilità di esaminare il contenuto di quest'ultima). Deve pertanto escludersi che, nel caso in esame, l'interpretazione della Corte di appello - strettamente aderente al dato letterale della legge - abbia determinato violazioni dell'art. 6 Conv. DU . E deve altresì escludersi che sia il dettato legislativo - ossia il combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen. - a determinare conseguenze lesive del diritto fondamentale all'accesso alle giurisdizioni superiori protetto dal citato art. 6 della Convenzione (ciò che imporrebbe di dubitare della legittimità costituzionale di tali disposizioni, per contrasto tra esse e l'art. 117 Cost., per il tramite del parametro interposto considerato dall'art. 6 Conv. DU ). 8.2.2. Né la tesi del ricorrente è confortata dall'evocazione del principio del favor impugnationis o del principio del raggiungimento dello scopo. Il caso è diverso da quello, recentemente esaminato dalle Sezioni Unite di questa Corte, relativo ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, (questione sollevata da 1^ Sez., ord. n. 33741 del 9 ottobre 2025, nel procedimento n. 22136/2025 RG e decisa dalle Sezioni Unite all'udienza del 11 dicembre 2025, di cui - ad oggi - è nota solo l'informazione provvisoria). In quel caso, si sollecitava un'interpretazione del dettato normativo che - in nome del principio del raggiungimento dello scopo - portasse a ritenere ammissibili impugnazioni trasmesse a mezzo EC diverso da quello compreso nell'elenco stilato dal Direttore generale della DIGISIA, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla. In quel caso, dunque, si ragionava del principio di raggiungimento dello scopo in una situazione - diversa da quella in esame - in cui il mezzo utilizzato (la posta elettronica certificata) era comunque quello previsto dall'ordinamento per il deposito di quell'atto, sebbene il suo uso sia stato, nel caso concreto, non del tutto preciso (essendo stato utilizzato un indirizzo EC che, pure riferibile all'Ufficio destinatario, non era quello deputato alla ricezione di quell'atto di impugnazione). Nel caso in esame, invece, si versa in un'ipotesi affatto diversa, essendo stato usato un mezzo radicalmente diverso (il deposito con modalità non telematiche, anziché il deposito telematico). Lo scostamento dal modello legale è evidente;
è altrettanto evidente che la legge prescrive in modo esplicito - per casi come quello in esame - il deposito telematico come modalità "esclusiva" di deposito dell'impugnazione, con una formulazione che non lascia spazio ad interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate (la cui esperibilità incontra un confine nel significato letterale delle parole, ove univoco;
cfr. tra le altre, Corte Cost., sentenze nn. 78 del 2012, 232 del 2013, 36 del 2016, 82 del 2017, 174 del 2019, 253 del 2020). Del resto, nemmeno può sostenersi che il mero fatto che risulti chiara la volontà di impugnazione e il mero fatto che detta impugnazione sia giunta all'attenzione del giudice che sarebbe chiamato ad esaminarla determinino un caso di "raggiungimento dello scopo". La riforma delle modalità di deposito degli atti, infatti, persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico, che trascende, senza sacrificarli in modo sproporzionato, i contingenti interessi dei singoli attori processuali. L'effettiva entrata in vigore del processo penale telematico rappresenta infatti uno degli obiettivi qualificanti - volti a favorire l'efficienza del processo penale nel suo complesso - perseguiti dal legislatore con la riforma del codice di rito (a partire dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, poi attuata con il citato decreto legislativo n. 150/2022). L'imposizione di nuove modalità di deposito degli atti processuali è funzionale anche al perseguimento di tale obiettivo, sicché la nuova disciplina non esaurisce la sua funzione nel mero fatto della comunicazione di atti processuali da un certo mittente ad un certo destinatario, considerato che le nuove modalità di deposito perseguono anche un obiettivo "di sistema". 9 Sicché è anche improprio il riferimento al principio del raggiungimento dello scopo. 9. Deve, conclusivamente, essere affermato il seguente principio di diritto: a decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175 -bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione. ID• I ricorsi debbono pertanto essere rigettati e i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2026