Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 5252
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Deposito atto di appello tramite EC

    L'atto di appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino, e non presso la Corte di Appello. A partire dal 1° gennaio 2025, il deposito degli atti presso il Tribunale doveva avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo eccezioni non applicabili al caso di specie. Il deposito tramite EC, effettuato in data successiva alla scadenza del periodo di sospensione dei malfunzionamenti del portale telematico e oltre il termine di applicabilità della normativa transitoria per il deposito analogico, costituisce uno scostamento dal modello legale.

  • Rigettato
    Deposito atto di appello in cancelleria

    L'atto di appello, sottoscritto dal difensore e non dalla parte privata personalmente, non rientrava nelle deroghe previste per il deposito non telematico. Il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico, prescritto come esclusivo, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La sanzione di inammissibilità è esplicitamente dettata dalla legge primaria (artt. 582, 591 cod. proc. pen.) e non da un decreto ministeriale. L'interpretazione della Corte di appello, aderente al dato letterale della legge, non viola l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, poiché la normativa persegue uno scopo legittimo (efficienza del sistema giudiziario), è chiara e prevedibile, non pone ostacoli eccessivamente rigorosi e le conseguenze della violazione non sono sproporzionate. Il riferimento al principio del raggiungimento dello scopo non è pertinente in quanto è stato utilizzato un mezzo radicalmente diverso (deposito non telematico anziché telematico) rispetto a quello prescritto dalla legge.

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Commentario1

  • 1Appello: deposito esclusivo in via telematica, salvo eccezioni; non c’è “proroga PEC” al 1° gennaio 2027Accesso limitato
    Marco Cecchi · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 5252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5252
Data del deposito : 10 febbraio 2026

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