CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2023, n. 22162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22162 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4855-2018 proposto da: TO EP, RA CA, domiciliate in RO PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati ROSA CILEA, SANTA SPINELLI;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 4855/2018 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22162 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CASCIARO SALVATORE Data pubblicazione: 24/07/2023 2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in RO, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BERGAMO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 539/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 400/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MARIA ROMEO per delega verbale avvocato ROSA CILEA;
FATTI DI CAUSA 3 1. Oggetto del contendere è la procedura di trasferimento interprovinciale in ambito di docenti della scuola pubblica per l'anno scolastico 2016/2017. In fatto, è accaduto che PA IT e NC EA, docenti della scuola primaria inserite nelle graduatorie ad esaurimento (in seguito GAE), rispetto a tale trasferimento, erano state considerate nella fase C delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo sulla mobilità, senza ottenere il posto nella provincia di Reggio Calabria da loro richiesto come prima scelta nell’ordine di preferenza, ma ricevendo l’assegnazione, invece, di un posto nell'ambito Lombardia 009 (Brescia); tuttavia, è poi risultato che alcuni posti da loro richiesti erano stati attribuiti a candidati, appartenenti alla stessa fase C, con punteggi inferiori. 2. Le docenti hanno quindi agito al fine di ottenere il richiesto trasferimento nell’ambito prescelto con preferenza a far data dall'a.s. 2016/2017; la Corte d'appello bresciana, in riforma della sentenza di primo grado ‒ che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di PA IT e NC EA presso l’ambito territoriale della Regione Lombardia 009 con conseguente ordine al MIUR di assegnarle in una delle sedi nell’ambito di Reggio Calabria 0011 secondo l’ordine di preferenza e sulla base del punteggio conseguito ‒, ha ritenuto che la pretesa non potesse essere accolta, perché i docenti “meno graduati” erano stati selezionati attingendo dalle graduatorie di merito del concorso del 29.9.2012, decreto n. 82, e quindi erano stati trasferiti con priorità rispetto a chi, come le originarie ricorrenti, proveniva dalle GAE, e tanto era avvenuto in conformità alle disposizioni del c.c.n.i. dell’8 aprile 2016 e ai principi espressi nell’art. 1 legge n. 107/2015 (commi 100, 101 e 108). 4 3. Avverso tale sentenza PA IT e NC EA hanno proposto tre motivi di ricorso per cassazione, cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito MIUR) ha opposto difese con controricorso. 4. In data 26.6.2023 PA IT presentava memoria illustrativa, mentre con memoria ‒ notificata in data 23.6.2023 ‒ NC EA, deducendo di avere conseguito nelle more il trasferimento in sede gradita, rinunciava al ricorso. 5. La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso per PA IT e per l’estinzione del giudizio per NC EA. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va evidenziato che NC EA ha dichiarato ‒con atto notificato al MIUR ‒ di voler rinunciare al ricorso;
la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza pubblica (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.). La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, sicché va dichiarata, tra le dette parti, l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in considerazione del comportamento processuale della ricorrente e stante la mancata opposizione, a riguardo, del MIUR. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude (come noto) l’applicabilità alla EA del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). 2. Passando al ricorso di PA IT, con il primo motivo essa si lamenta dell’erronea «valutazione di circostanze essenziali alla 5 comprensione della vicenda», ed invoca la «giusta rappresentazione dei fatti e (il giusto) inquadramento normativo»; sostiene, in particolare, che il Ministero «partirebbe da un errore di fatto da cui si genera un errore di diritto», atteso che l’art. 1 della legge n. 107/2015 (commi 100 e 101) non si riferisce in realtà alla mobilità, di guisa che il c.c.n.i. del 2016, accordando preferenza ai vincitori di concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalle GAE, sarebbe entrato in conflitto con le richiamate norme di legge. 3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione della legge n. 107/2015 e contrasto del c.c.n.i. e dell’o.m. dell’8.4.2016», si denuncia che la preferenza accordata dall’art. 6 c.c.n.i. ai vincitori di concorso del 2012 rispetto a coloro che provenivano dalle GAE, era illegittima e ingiustificata, perché la norma di legge non differenziava, ai fini della mobilità, le due categorie di docenti e perché anche i docenti provenienti dalle GAE avevano superato, nel 1999, un concorso per esami e titoli dopo avere patito «anni di precarietà e incertezza». 4. Con il terzo, ed ultimo, motivo si deduce «l’insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mancata ipotesi di litisconsorzio necessario» avendo l’art. 8 comma 5 dell’o.m. n. 221 del 13.4.2017 consentito, senza creare concorrenza tra i candidati, «la collocazione del personale docente avente titolo al trasferimento anche su ambito in soprannumero». 5. Ciò posto, per definire il giudizio in relazione alle formulate censure, per connessione da valutarsi congiuntamente, sono necessarie alcune considerazioni preliminari (già espresse da Cass., Sez. L, 23 novembre 2021, n. 36356 alle cui argomentazioni, anche ex art. 118 att. cod. proc. civ., si fa in 6 questa sede esplicito richiamo;
conf. Cass., Sez. L, 25 ottobre 2022, n. 31537). 5.1 La pretesa della ricorrente, finalizzata a ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti ancora disponibili in una sede della provincia di Reggio Calabria durante la fase C dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento (v., mutatis mutandis, l'espressa affermazione in tal senso di Cass. 30 marzo 2004, n. 6342), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. È indubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum); più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito (i.e., trasferimento in altra sede), in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che erano state assunte altre persone che avrebbero dovuto concorrere nella medesima fase C allorquando le ricorrenti, ammesse alla fase C e munite di punteggio più alto, non erano state utilmente selezionate. 5.2 A questo punto, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi viene attribuito alla ricorrente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo ad altro candidato, ammessi alla fase C o in altra fase precedente, cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati 7 assegnatari (di fase C o di altra fase precedente), la pretesa dia luogo a un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. 5.3 Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi alla fase C per l'ambito di riferimento (A.T. 0011 Calabria) che non abbiano ottenuto il trasferimento, pur avendolo chiesto, e rispetto ai quali dovranno risultare comprovati, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell’odierna ricorrente, tali da comportare l'attribuzione proprio a costei del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altri candidati di fase C (o precedente) di cui si è detto. 5.4 Ci si trova quindi palesemente di fronte, come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono (ma, in senso conforme, v., anche di recente, Cass. 6 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a «rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo» rispetto ai quali «la realizzazione dell'utilità pretesa ... (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario», e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui «in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel 8 novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati», tale integrazione non essendo necessaria, invece, «quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione» (v. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n. 12489, in cui ‒ appunto ‒ è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via). 5.5 Nel caso di specie, il litisconsorzio non fu (invero) realizzato in primo grado, e ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale non può avere corso, sul piano istruttorio, se non previa costituzione del contraddittorio mancato. 6. La (doverosa) rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 383, comma 3, e dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado in persona di diverso magistrato per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo agitato dal ricorso per cassazione. 7. In definitiva, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione 9 collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio tra NC EA e il MIUR e compensa le spese fra dette parti;
accoglie il ricorso di PA IT nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 4855/2018 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22162 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CASCIARO SALVATORE Data pubblicazione: 24/07/2023 2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in RO, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BERGAMO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 539/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 400/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MARIA ROMEO per delega verbale avvocato ROSA CILEA;
FATTI DI CAUSA 3 1. Oggetto del contendere è la procedura di trasferimento interprovinciale in ambito di docenti della scuola pubblica per l'anno scolastico 2016/2017. In fatto, è accaduto che PA IT e NC EA, docenti della scuola primaria inserite nelle graduatorie ad esaurimento (in seguito GAE), rispetto a tale trasferimento, erano state considerate nella fase C delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo sulla mobilità, senza ottenere il posto nella provincia di Reggio Calabria da loro richiesto come prima scelta nell’ordine di preferenza, ma ricevendo l’assegnazione, invece, di un posto nell'ambito Lombardia 009 (Brescia); tuttavia, è poi risultato che alcuni posti da loro richiesti erano stati attribuiti a candidati, appartenenti alla stessa fase C, con punteggi inferiori. 2. Le docenti hanno quindi agito al fine di ottenere il richiesto trasferimento nell’ambito prescelto con preferenza a far data dall'a.s. 2016/2017; la Corte d'appello bresciana, in riforma della sentenza di primo grado ‒ che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di PA IT e NC EA presso l’ambito territoriale della Regione Lombardia 009 con conseguente ordine al MIUR di assegnarle in una delle sedi nell’ambito di Reggio Calabria 0011 secondo l’ordine di preferenza e sulla base del punteggio conseguito ‒, ha ritenuto che la pretesa non potesse essere accolta, perché i docenti “meno graduati” erano stati selezionati attingendo dalle graduatorie di merito del concorso del 29.9.2012, decreto n. 82, e quindi erano stati trasferiti con priorità rispetto a chi, come le originarie ricorrenti, proveniva dalle GAE, e tanto era avvenuto in conformità alle disposizioni del c.c.n.i. dell’8 aprile 2016 e ai principi espressi nell’art. 1 legge n. 107/2015 (commi 100, 101 e 108). 4 3. Avverso tale sentenza PA IT e NC EA hanno proposto tre motivi di ricorso per cassazione, cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito MIUR) ha opposto difese con controricorso. 4. In data 26.6.2023 PA IT presentava memoria illustrativa, mentre con memoria ‒ notificata in data 23.6.2023 ‒ NC EA, deducendo di avere conseguito nelle more il trasferimento in sede gradita, rinunciava al ricorso. 5. La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso per PA IT e per l’estinzione del giudizio per NC EA. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va evidenziato che NC EA ha dichiarato ‒con atto notificato al MIUR ‒ di voler rinunciare al ricorso;
la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza pubblica (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.). La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, sicché va dichiarata, tra le dette parti, l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in considerazione del comportamento processuale della ricorrente e stante la mancata opposizione, a riguardo, del MIUR. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude (come noto) l’applicabilità alla EA del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). 2. Passando al ricorso di PA IT, con il primo motivo essa si lamenta dell’erronea «valutazione di circostanze essenziali alla 5 comprensione della vicenda», ed invoca la «giusta rappresentazione dei fatti e (il giusto) inquadramento normativo»; sostiene, in particolare, che il Ministero «partirebbe da un errore di fatto da cui si genera un errore di diritto», atteso che l’art. 1 della legge n. 107/2015 (commi 100 e 101) non si riferisce in realtà alla mobilità, di guisa che il c.c.n.i. del 2016, accordando preferenza ai vincitori di concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalle GAE, sarebbe entrato in conflitto con le richiamate norme di legge. 3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione della legge n. 107/2015 e contrasto del c.c.n.i. e dell’o.m. dell’8.4.2016», si denuncia che la preferenza accordata dall’art. 6 c.c.n.i. ai vincitori di concorso del 2012 rispetto a coloro che provenivano dalle GAE, era illegittima e ingiustificata, perché la norma di legge non differenziava, ai fini della mobilità, le due categorie di docenti e perché anche i docenti provenienti dalle GAE avevano superato, nel 1999, un concorso per esami e titoli dopo avere patito «anni di precarietà e incertezza». 4. Con il terzo, ed ultimo, motivo si deduce «l’insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mancata ipotesi di litisconsorzio necessario» avendo l’art. 8 comma 5 dell’o.m. n. 221 del 13.4.2017 consentito, senza creare concorrenza tra i candidati, «la collocazione del personale docente avente titolo al trasferimento anche su ambito in soprannumero». 5. Ciò posto, per definire il giudizio in relazione alle formulate censure, per connessione da valutarsi congiuntamente, sono necessarie alcune considerazioni preliminari (già espresse da Cass., Sez. L, 23 novembre 2021, n. 36356 alle cui argomentazioni, anche ex art. 118 att. cod. proc. civ., si fa in 6 questa sede esplicito richiamo;
conf. Cass., Sez. L, 25 ottobre 2022, n. 31537). 5.1 La pretesa della ricorrente, finalizzata a ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti ancora disponibili in una sede della provincia di Reggio Calabria durante la fase C dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento (v., mutatis mutandis, l'espressa affermazione in tal senso di Cass. 30 marzo 2004, n. 6342), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. È indubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum); più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito (i.e., trasferimento in altra sede), in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che erano state assunte altre persone che avrebbero dovuto concorrere nella medesima fase C allorquando le ricorrenti, ammesse alla fase C e munite di punteggio più alto, non erano state utilmente selezionate. 5.2 A questo punto, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi viene attribuito alla ricorrente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo ad altro candidato, ammessi alla fase C o in altra fase precedente, cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati 7 assegnatari (di fase C o di altra fase precedente), la pretesa dia luogo a un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. 5.3 Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi alla fase C per l'ambito di riferimento (A.T. 0011 Calabria) che non abbiano ottenuto il trasferimento, pur avendolo chiesto, e rispetto ai quali dovranno risultare comprovati, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell’odierna ricorrente, tali da comportare l'attribuzione proprio a costei del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altri candidati di fase C (o precedente) di cui si è detto. 5.4 Ci si trova quindi palesemente di fronte, come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono (ma, in senso conforme, v., anche di recente, Cass. 6 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a «rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo» rispetto ai quali «la realizzazione dell'utilità pretesa ... (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario», e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui «in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel 8 novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati», tale integrazione non essendo necessaria, invece, «quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione» (v. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n. 12489, in cui ‒ appunto ‒ è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via). 5.5 Nel caso di specie, il litisconsorzio non fu (invero) realizzato in primo grado, e ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale non può avere corso, sul piano istruttorio, se non previa costituzione del contraddittorio mancato. 6. La (doverosa) rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 383, comma 3, e dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado in persona di diverso magistrato per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo agitato dal ricorso per cassazione. 7. In definitiva, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione 9 collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio tra NC EA e il MIUR e compensa le spese fra dette parti;
accoglie il ricorso di PA IT nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione