Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7598 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
RE P UB BL5 98/02 Aula A nome del Pop LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.23377/99 D'AN Consigliere Bruno Putaturo Donati v. Re" " Mario Rep. 11 Cron. 21076 " AL PI " Saverio Toffoli Ud. 22/3/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NG VE, elett.dom.in Roma, piazza Martiri di Belfiore n.2, presso lo studio dell'avv. Domenico Concetti che lo rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 1219
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL - I.N.A.I.L.,elett.dom.in Roma,via IV Novembre n. .144,presso LAVORO gli avv.Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà,in virtù di procura speciale per atto Notar Tuccari di Roma del 12 gennaio 2000,rep. n.53100; CONTRORICORRENTE 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Gela del 24 dicembre 1998, n.457 (R.G.N.347/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 22/3/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Concetti e Catania;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Maria Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 dicembre 1998 il Tribunale di Gela, su gravame dell'INAIL, riformava la decisione del 19 giugno 1998, con cui il Pretore del lavoro di Gela, in accoglimento della domanda di AN LL, aveva condannato l'Istituto alla corresponsione in favore di questi delle prestazioni assicurative relative alla broncopatia di natura professionale, contratta per l'attività lavorativa svolta dal 1972 al 1992 nello stabilimento della s.p.a. ENICHEM Agricoltura. Osservava, in particolare, il Tribunale che:la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni e centocinquanta giorni, di cui agli artt. 111 e 112 del DPR n.1124 del 1965, doveva essere fissato 1992, data in cui l'assicurato aveva presentato al 7 febbraio domanda all'INAIL per il riconoscimento del beneficio de quo sulla prescritto base di documentazione medica;
il diritto era perciò 2 quando il LL aveva depositato il 13 novembre 1995 il ricorso introduttivo del giudizio. Il LL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito l'Istituto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi,da esaminarsi congiuntamente, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.112-135 DPR n.1124 del 1965,come modificato dal DPR n.482 del 1975,e degli artt.2935,2943,2697, comma 2°,2729 C.C., 113, 115, 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere individuato come dies a quo,ai fini della prescrizione estintiva del diritto, il giorno della presentazione all'INAIL della domanda di riconoscimento della rendita da malattia professionale, senza l'assicurato, dalla sommaria indicazione della considerare che patologia nella documentazione medica allegata alla istanza, non poteva avere avuto consapevolezza del raggiungimento della misura minima di indennizzabilità della tecnopatia.Tanto più erano stati prodotti il libretto sanitario personale, che aveva evidenziato per 1972-19 aprile 1991 uno stato generaleil periodo 5 gennaio indifferente alla tecnopatia, un radiogramma in 2 proiezioni, eseguito presso USL n.16 Caltanisetta, Ospedale S.Elia,e la prova spirometrica praticata il 13 maggio 1994 presso il laboratorio di fisioterapia, ossia una serie di documenti insorgenza del dies a quo dellaconfermativi di una diversa 3 prescrizione e, comunque, sollecitanti,a tali fini, ulteriori approfondimenti, verifiche e indagini integrative. In via gradata l'impugnata sentenza, sempre ai fini della prescrizione, ha omesso l'esame degli atti interruttivi indicati in appello.In tale profilo il consulente tecnico d'ufficio è stato esplicito, affermando che "la lavorazione cui era stato addetto il LL nel corso degli anni è espressamente contemplata al punto 13 dell'allegato 4 del testo Unico".Poiché la eziologia lavorativa dimostrata, il lavoratore era quindi esonerato dallarisultava dimostrazione di fatti impeditivi. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. Il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito della del 1988,con riferimento al sentenza della Corte Cost. n.206 concorrenti diano certezza momento in cui uno о più fatti conoscibilità da dell'esistenza dello stato morboso e della sua parte dell'assicurato; ciò che generalmente coincide con definitivi l'accertamento medico di postumi consolidati e stato, in dell'incapacità lavorativa determinata da tale riferimento alla sua eziologia professionale ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile, fermo restando che la esistenza della consapevolezza, da parte dell'assicurato, della malattia e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa si amministrativa di dalla data della domanda presume sussistere pertanto il termine dallarendita, data quale decorre 4 prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che in quel momento l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita (tra le tante, Cass., 3 giugno 1997, n.1.4915; vedi anche Cass., 13 luglio 2001;18 agosto 2000, n.10951;20 marzo 1999, n.2631;29 settembre 1998,n.9728;e Cass.,16 novembre 1999, n.783, sulla natura giuridica del termine di prescrizione breve). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che, a - il quale aveva fronte della tesi difensiva dell'assicurato che, nel momento in cui aveva presentato domanda addotto amministrativa di rendita, l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dare luogo al diritto alla rendita non ha considerato, sempre di prescrizione, che la ai fini della decorrenza del termine sede allegata, ancorchèin quella certificazione medica descrittiva di due complesse patologie (broncopatia cronica e laringopatia cronica),i cui primi sintomi erano stati avvertiti fin dal 10 gennaio 1989 (data del primo certificato medico),non aveva evidenziato per la sua genericità, l'esistenza di segni o 1 sintomi univoci, tali da rendere l'interessato consapevole della medesima, anche in riferimento alla sua eziologia professionale e indennizzabile di della misura minima al raggiungimento d'appello, ai fini della inabilità. In altri termini il giudice della decorrenza del termine prescrizionale, individuazione avrebbe dovuto esaminare e dare conto degli esiti degli esami specifici sostenuti in epoca precedente al 1992 e successivamente sino al giugno del 1994, che avevano segnalato il passaggio da uno 5 R stato di indifferenza alla tecnopatia ad altre fasi di modesta accentuazione,e,dall'altro, disporre ulteriori indagini tecniche, secondo le linee e le prospettive su indicate. L'individuazione del momento di insorgenza del dies a quo profilo logico, la questione della prescrizione assorbe, nel dell'esistenza di validi atti interruttivi, i quali - secondo la difesa dell'INAIL - sarebbero stati inammissibilmente dedotti per la prima volta in questa sede dal LL. Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altrosentenza giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Caltanissetta. Roma, 22 marzo 2002 Il Consigliere est. Гиісенью Ученые Il Presidente Still 8. CANCELLIERE 3 Cancelleria 0 3 Depositato 1 5 A I . S D S T , A R N oggi,. O T A , ' L 3 IL CANCELLIERE L L A 7 L S O . E E P 3 P D . I S 1 I D I 1 S N A N G E T E S O S G I O G A P A E D M F E O I , T A O A T I D R L R T L I E S E I T D G D N E O E S R E 106