Sentenza 5 marzo 2010
Massime • 1
Nell'ipotesi di sottrazione di una cosa dopo l'esaurimento della azione violenta, si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima della attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di casualità apparente tra quest'ultima e l'impossessamento, nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima.
Commentario • 1
- 1. Sottrazione del telefono cellulare al partner: furto o rapina?Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
Nel secolo dei social media anche le fattispecie delittuose trovano nuove configurazioni, nuove casistiche. Nella fattispecie si pensi al furto o alla rapina che vengono ricondotti per prassi a quei casi in cui un malavitoso sottrae, con violenza o meno, un bene materiale ad altra persona, di solito non di sua conoscenza o per lo meno non a lui affine, parente o addirittura suo/a partner; se si pensa a questo tipo di reato, la casistica che ci si immagina e giù di lì sempre questa. Oggigiorno l'avvento dei telefoni e l'uragano dei social media ha invaso la popolazione come un vortice di notizie, scambi di like, di messaggini, di videochiamate, generando rapporti interpersonali spesso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2010, n. 12353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12353 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 05/03/2010
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1025
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 10912/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC AD ER NU, N. IL 21/01/1967;
avverso la sentenza n. 107/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 23/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Con sentenza del 23 gennaio 2009, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 24 giugno 2002, con la quale AC AD LT AN era stato prosciolto del delitto di furto - così derubricata l'originaria contestazione di rapina - per difetto di querela, ha ritenuto sussistente il delitto di rapina, condannando il predetto alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Propone ricorso per Cassazione il difensore il quale contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto alla luce della motivazione offerta al riguardo dai giudici dell'appello, posto che la Corte territoriale non avrebbe chiarito se l'imputato abbia preso la decisione di sottrarre la borsetta della persona offesa prima o dopo l'azione violenta posta in essere. Il punto sarebbe essenziale, in quanto la ricostruzione del fatto emergente dagli atti del processo evidenzierebbe che l'impossessamento del bene è avvenuto quando l'azione violenta era già cessata. Non sussisterebbe, pertanto, il delitto di rapina in quanto ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 628 c.p., "l'intenzione dell'agente di impossessarsi della cosa mobile altrui (al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto) deve essere anteriore (o quantomeno concomitante) all'azione violenta posta in essere e non certo posteriore ad essa".
Il ricorso è fondato. Secondo l'opinione di gran lunga prevalente, accreditata anche dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass., Sez. 6, 20 maggio 1987, n. 10840), il delitto di cui all'art.628 c.p., è un tipico reato plurioffensivo, in quanto lede, per un verso, l'interesse al libero e pacifico possesso e godimento delle cose mobili, come d'altra parte è univocamente attestato dalla stessa collocazione del delitto nel novero dei reati contro il patrimonio, mentre, sotto altro profilo, vulnera la libertà fisica e morale dell'individuo, in quanto incide sull'interesse di ciascuno a determinare autonomamente il proprio comportamento, senza subire aggressioni, coercizioni o intimidazioni altrui. Da ciò la tesi secondo la quale la rapina propria integrerebbe un reato complesso, a norma dell'art. 84 c.p., giacché essa risulterebbe "composta" dalla condotta tipica del furto, alla quale si correlerebbe la condotta tipica delle percosse, o della violenza in altre forme, ovvero della minaccia: in tal senso si accrediterebbe la tesi della sussistenza della ipotesi della violenza privata, giacché l'obiettivo perseguito dall'autore del fatto tipico sarebbe quello di costringere la vittima, non ad un facere, ma ad un pati, vale a dire il comportamento omissivo di "tollerare" la sottrazione della res. Ma è sul versate dell'elemento soggettivo che le proposizioni poste a base della tesi sostenuta dai giudici a quibus si rivelano errate. La rapina, infatti, richiede, da un lato, il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, ma tale requisito soggettivo deve essere accompagnato da quello, specifico, rappresentato - nella rapina propria - dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo la violenza o la minaccia, al fine di trarre, per sè o per altri, un ingiusto profitto.
È quindi del tutto evidente che, in tale prospettiva finalisticamente orientata, è ben possibile ritenere, come la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di sottolineare, che il reato possa essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio della attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia. In tale senso deve dunque leggersi l'affermazione giurisprudenziale - pure evocata nella sentenza impugnata - secondo la quale "ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorché la minaccia è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata a tale scopo fin dal primo atto" (Cass., Sez. 2, 9 ottobre 1987, Del Perciò, mass. Uff. n. 178144). Perché, tuttavia, la violenza o la minaccia possa ritenersi "soggettivamente" orientata al conseguimento della cosa attraverso lo spossessamento, al fine ultimo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, è ontologicamente necessario che il proposito sottrattivo insorga "non dopo" l'esaurimento della condotta coattiva, giacché, altrimenti, al di là dello iato temporale, che pure può distinguere tra loro le due fasi in cui si articola il fatto tipico (uso della violenza o minaccia e condotta sottrattiva), mancherebbe l'elemento della concatenazione finalistica, sul piano soggettivo, che qualifica ed integra la fattispecie di cui qui si tratta.
In tale prospettiva, appare essere, dunque, del tutto condivisibile ed in linea con quanto si è detto, l'affermazione secondo la quale nella ipotesi di sottrazione di una cosa già appartenuta a persona uccisa, si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora l'idea della sottrazione sorga e si formi prima della attuazione della violenza omicida, sempre che sussista un nesso di causalità apparente tra violenza ed impossessamento, nel senso che il secondo sia conseguenza della prima;
mentre si configura, invece, il delitto di furto, qualora l'idea della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio (Cass, Sez. 1, 28 aprile 1986, Furari, mass. uff. n. 173779).
La circostanza, dunque, che l'imputato si sarebbe avvalso delle "favorevoli" condizioni di minorata difesa in cui si sarebbe trovata la vittima, dopo l'aggressione subita fuori del negozio, richiamata dai giudici a quibus come fattore dirimente ai fini della configurabilità della rapina, è elemento, invece, del tutto neutro, in quanto non denotativo di una determinazione antecedente alla condotta di impossessamento della borsetta della vittima. Avendo, quindi, i giudici dell'appello espressamente riconosciuto di non potere "affermare con certezza che l'imputato avesse programmato, già nell'iniziare a percuotere la Auqui, l'impossessamento della di lei borsetta", ne' che tale proposito sia insorto durante l'aggressione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, risultando corretta la determinazione assunta in primo grado di qualificare i fatti come furto semplice e lesioni, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010