Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2010, n. 12353
CASS
Sentenza 5 marzo 2010

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Massime1

Nell'ipotesi di sottrazione di una cosa dopo l'esaurimento della azione violenta, si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima della attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di casualità apparente tra quest'ultima e l'impossessamento, nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima.

Commentario1

  • 1Sottrazione del telefono cellulare al partner: furto o rapina?
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    Nel secolo dei social media anche le fattispecie delittuose trovano nuove configurazioni, nuove casistiche. Nella fattispecie si pensi al furto o alla rapina che vengono ricondotti per prassi a quei casi in cui un malavitoso sottrae, con violenza o meno, un bene materiale ad altra persona, di solito non di sua conoscenza o per lo meno non a lui affine, parente o addirittura suo/a partner; se si pensa a questo tipo di reato, la casistica che ci si immagina e giù di lì sempre questa. Oggigiorno l'avvento dei telefoni e l'uragano dei social media ha invaso la popolazione come un vortice di notizie, scambi di like, di messaggini, di videochiamate, generando rapporti interpersonali spesso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2010, n. 12353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12353
Data del deposito : 5 marzo 2010

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