Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
Le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato nell'interrogatorio svoltosi prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, e, quindi, non precedute dall'avvertimento previsto dalla nuova formulazione dell'art. 64 comma terzo lett. c) cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili anche nel giudizio abbreviato, senza rinnovazione ex art. 26 della stessa legge, in quanto il concorrente nel medesimo reato non può mai assumere la veste di testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2009, n. 21602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21602 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/03/2009
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1007
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 025137/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE NG, N. IL 28/04/1970;
avverso SENTENZA del 28/01/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARTOLINI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso par l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Silvestro Aniello del foro di Napoli che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
IL FATTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo ha tratto origine da una rapina in un istituto bancario di Rimini perpetrata da due giovani, l'uno dei quali entrato nei locali della banca impugnando un taglierino con il quale minacciava gli impiegati e l'altro rimasto all'esterno dell'edificio, per il bloccaggio della porta. Questa circostanza indusse colui che era già entrato, tale LA IO, a rinunciare a portare a termine l'atto criminoso. Il giovane che aveva fatto ingresso nella banca fu facilmente identificato e fece il nome del complice, individuato nell'odierno imputato RD NG. La chiamata in correità trovò sostegno nelle dichiarazioni della moglie dell'LA, la quale riferì che il RD, un poliziotto, le aveva dapprima riferito che avrebbe dovuto recarsi a Rimini con il marito, per un certo affare;
e, poi, che l'affare a Rimini non era riuscito. Elementi di riscontro venivano ravvisati nell'accertato pernottamento in Rimini dei due uomini e nella narrativa di un compagno di cella dell'LA, al quale questi aveva riferito di avere compiuto una rapina in banca insieme a due poliziotti. L'LA ritrattò, poi, tutte le dichiarazioni accusatorie rese in precedenza. Sulla base di questi dati il Tribunale di Rimini ha assolto il RD per non aver commesso il fatto.
La Corte di appello di Bologna, su impugnazione del Procuratore generale, ha considerato prova adeguata e sufficiente il materiale indiziario raccolto ed ha riformato la precedente sentenza, con affermazione di penale responsabilità dell'imputato e condanna alla pena di un anno, due mesi di reclusione ed Euro 1.400 di multa, ravvisate le attenuanti generiche, non menzionata la condanna nel certificato penale e sospesa la pena.
Il ricorso del difensore dell'imputato denuncia in primo luogo plurime violazioni di legge, talune delle quali già evidenziate al giudice di appello e da questi non prese in considerazione:
- l'omessa notifica al difensore dell'impugnazione del pubblico ministero;
- l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello;
- l'omessa indicazione nel decreto di citazione del nome del difensore;
- l'omesso avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia, come è disposto che venga effettuato dall'art. 601 c.p.p., comma 6, il quale rimanda all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f). Si rileva, poi, che le dichiarazioni del coimputato LA sono state ricevute senza gli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p., comma 3, come modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63. Questa legge recava norme transitorie che imponevano, tra l'altro, al pubblico ministero, nei procedimenti in fase di indagini preliminari, di rinnovare l'esame dei soggetti che avessero reso dichiarazioni eteroaccusatorie, al fine di recuperarle in modo conforme alle nuove disposizioni. Questo adempimento, si afferma, non è avvenuto e ne è conseguito, oltre ad un error in procedendo, anche un error in judicando, in quanto l'omissione incide sulla valutazione delle prove. Infine, si osserva, la motivazione è inadeguata, a fronte di un quadro probatorio carente, semplicemente indiziario e che è stato ritenuto idoneo soltanto per l'avvenuto travisamento dei fatti. I MOTIVI DELLA DECISIONE
1). Le denunciate ragioni di nullità per violazioni di legge, menzionate nel ricorso, non sussistono.
1-a). L'omessa notifica al difensore dell'impugnazione del pubblico ministero non cagiona alcuna nullità processuale. L'omissione, più semplicemente, non vale a far decorrere i termini difensivi per le parti controinteressate;
le quali hanno comunque notizia del gravame quando sono citate per il giudizio di impugnazione. In particolare, secondo giurisprudenza costante, la detta omissione non fa decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale della parte privata;
e non cagiona neppure l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. sez. 1, 19 dicembre 2003, n. 48900, Baiocchi;
sezioni unite, 29 gennaio 2003, n. 12878, Innocenti;
ecc ...).
1-b). L'asserita omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello è smentita dalle risultanze in atti. In realtà, il procedimento ebbe avvio e svolgimento torturati, per le ripetute richieste difensive di rinvio, sino a che all'udienza del 17 dicembre 2004 fu presente il difensore di fiducia, mentre alla successiva udienza del 28 gennaio 2005 assistè il sostituto del difensore, munito di regolare delega. Ove anche fossero esistite irregolarità negli avvisi, può agevolmente constatarsi che in nessuna occasione mancò la presenza o la possibilità di presenza difensiva, in talune occasioni resa superflua dalle previe richieste di differimento ed in altre concretata nella utile nomina di un sostituto.
1 -c). La pretesa omessa indicazione, nel decreto di citazione, del nominativo del difensore di fiducia non trova rispondenza nella realtà. Si legge, infatti, nel decreto in questione, nella porzione finale del testo, che del decreto stesso è ordinata la notifica al difensore fiduciario Avv. Aniello Silvestro.
1-d) L'eccezione concernente l'omesso avvertimento all'imputato sulle conseguenze della mancata comparizione all'udienza cui veniva citato è inconferente nel caso di specie. Infatti, poiché il giudizio fu tenuto nelle forme del rito abbreviato, e dunque camerale, l'avvertimento relativo alla contumacia non aveva alcun senso, dato che in siffatto tipo di procedimento la dichiarazione di contumacia non è prevista, in quanto le parti hanno soltanto la facoltà di intervenire. Si veda in proposito Cass. sez. 4, 26 gennaio 2005, n. 10231, Battisti, la quale ha affermato che l'avvertimento di cui si lamenta la mancanza è del tutto improprio rispetto alla disciplina del rito camerale dettata dall'art. 127 c.p.p., cui si richiama l'art. 599 c.p.p.. 1-e) L'eccezione riguardante la mancata rinnovazione dell'interrogatorio del coimputato AL IO, che ha condotto all'utilizzazione delle sue dichiarazioni precedentemente assunte senza gli avvisi di cui al nuovo testo dell'art. 64 c.p.p., come modificato dalla legge 1 marzo 2001, non era stata formulata nei motivi di appello ma attiene a materia rilevabile d'ufficio, posto che riguarda la avvenuta utilizzazione di un atto processuale, al quale è stato riconosciuto valore di elemento probatorio (art. 609 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 606 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 191 c.p.p., comma 2. Sostiene, con la detta eccezione, il ricorrente che il pubblico ministero procedente, all'epoca, alle indagini preliminari, avrebbe dovuto ripetere l'atto assunto con l'interrogatorio del coimputato LA IO, in osservanza delle disposizioni transitorie dettate dalla legge sopra ricordata, e, questa volta, con l'osservanza dell'allora nuovo disposto dell'art. 64 c.p.p., che impone di dare all'interrogato determinati avvertimenti. La questione non è fondata, per una duplice serie di argomenti.
L'innovazione apportata al testo dell'art. 64 c.p.p. si risolveva, in sostanza, nell'imporre all'ufficio procedente di avvisare il soggetto sottoposto ad interrogatorio della sua assunzione dell'ufficio di testimone nel procedimento, nel caso di dichiarazioni eteroaccusatorie (art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c). In questo mancato avviso, non previsto nel momento in cui l'LA era stato interrogato, ma divenuto obbligatorio per la legge subentrata, si concreta il nocciolo essenziale dell'osservazione difensiva. Ma va rilevato che in relazione alla vicenda di specie l'avvertimento in questione non era comunque dovuto a prescindere dal disposto della normativa transitoria, posto che: "Gli imputati concorrenti nel medesimo reato non devono ricevere l'avvertimento previsto dall'art.64 c.p.p., comma 3, lett. c), prima di assumere le loro dichiarazioni, in quanto tali soggetti, deponendo su "fatti inscindibili", non potrebbero mai assumere la veste di testimoni"; e le dichiarazioni da costoro rese sono pienamente utilizzabili (Cass. sez. 1, 5 dicembre 2007, n. 1563). Nello stesso senso, Cass. sez. 1, 7/12/2004, Pepe ed altro;
Cass. sez. 6, 9/5/2005, Mazzoccoli;
Cass. sez. 6, 14/6/2005, Franchino;
Cass. sez. 1, 18/10/2005, Sberna;
Cass. sez. 2, 25/10/2005, Piscopo;
Cass. sez. 1, 10/11 72005, Bennati;
Cass. sez. 2, 18/11/2005, Aglieri ed altri.
Inoltre, e questo è il secondo degli argomenti sopra indicati, il giudizio nei confronti dell'LA e del RD NG è stato tenuto nelle forme del rito abbreviato. Per giurisprudenza ripetitiva, laddove si proceda su richiesta dell'imputato, come nel caso in esame, al giudizio abbreviato, in cui il giudice decide sulla base degli atti e degli elementi di prova, che non siano affetti da nullità o inutilizzabilità patologiche, e pertanto regolarmente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, non sono più deducibili inosservanze che lo stesso imputato ha rinunziato a far valere, accettando il processo "allo stato degli atti". Il principio è stato affermato con riferimento specifico proprio alla asserita mancata applicazione delle norme transitorie della L. n. 63 del 2001 da Cass. sez. 1, n. 1563/2007 citata;
ed è applicativo della più generale regola in forza della quale nel giudizio con rito abbreviato sono deducibili esclusivamente le inosservanze che configurano vizi descritti come di "patologia" del processo, sotto i profili delle nullità assolute e delle inutilizzabilità di atti probatori acquisiti contra legem.
Non v'ha dubbio, con riguardo alla avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie dell'LA, che esse erano state acquisite agli atti lecitamente e ritualmente, per l'epoca in cui furono verbalizzate. E che, mutata la normativa, questa non imponeva un adempimento necessario a regolarizzarle, per la ragione sopra esposta e per la peculiare natura del giudizio che è stato celebrato. Nessun vizio da ricondurre a difetti "patologici" dell'atto è pertanto ravvisatole, che possa dare fondamento all'eccezione difensiva.
2. Le doglianze concernenti l'inadeguatezza della motivazione non sono fondate. Il ricorrente deduce genericamente l'insufficienza del quadro probatorio a costituire un coacervo di elementi univoco nel senso della sussistenza degli elementi di colpevolezza ed al riguardo lamenta un vero e proprio travisamento del fatto. In realtà, va riconosciuto che il giudice del merito ha correttamente apprezzato un complesso di dati oggettivi nei quali ha ravvisato con logica coerenza la prova dell'assunto dell'accusa. Ed in effetti è sufficiente ripercorrere in sintesi l'elenco di quei dati di fatto per concordare con la valutazione che di essi è stata effettuata. Anche a prescindere dalla chiamata accusatoria del coimputato LA, che ritrattò la sua precedente indicazione di correità, nei confronti del RD NG in atti esisteva la dichiarazione della moglie dell'LA, indicativa di stretti rapporti esistiti tra costui ed il RD, aventi ad oggetto affari da sbrigare in Rimini, località completamente estranea al coniuge. Il RD aveva in Rimini un conto corrente e dunque conosceva di persona i locali dell'istituto nel quale certamente l'LA, che aveva un complice, tentò la rapina, interrotta per il funzionamento dei dispositivi di sicurezza predisposti dall'istituto. Sicuramente anche il RD, insieme all'LA, fu in Rimini nel momento in cui il tentativo di rapina fu attuato. E certamente il RD cercò di premunirsi una sorta di albi allorché telefonò ad un collega del suo ufficio per comunicargli, falsamente, che si trovava in casa ammalato. Nessuna spiegazione è stata fornita a questa palese menzogna, che nessun altro scopo poteva avere, posto che il RD già era assente dal lavoro per un congedo per malattia. Infine, un compagno di cella dell'LA rivelò che costui gli aveva confidato di avere effettuato una rapina con due poliziotti: e poliziotto, appunto, era il RD. L'avere collegato questi elementi fattuali in un unico filone logico concluso dall'affermazione di colpevolezza non pare, alla Corte, viziato da contraddizioni, illogicità o travisamento dei fatti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con l'accollo delle spese processuali al ricorrente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009