Sentenza 14 marzo 2000
Massime • 1
L' atto interruttivo della prescrizione rileva per tutti coloro ai quali il reato viene addebitato in una fase del procedimento, in quanto denota la persistenza nello Stato di un interesse alla punizione di colui che risulterà, all'esito delle indagini e del processo, responsabile del fatto illecito. (Fattispecie di efficacia interruttiva riconosciuta all' invito a presentarsi al P.M. a rendere l'interrogatorio rivolto a soggetto nei cui confronti veniva successivamente emesso decreto di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2000, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Presidente - del 14/03/2000
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARLO LICARI - Consigliere - N. 1736
Dott. ANTONIO SPAGNUOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 46951/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IG n. il 30.10.1951
avverso la sentenza del 06.05.1999 PRETORE di ASTI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA lette le conclusioni del P.G.: rigetto.
Atteso che secondo il ricorrente il reato attribuitogli era prescritto, non avendo efficacia di atto interruttivo - come, invece, dedotto nella sentenza impugnata - l'invito a presentarsi al PM a rendere interrogatorio, rivolto ad altro soggetto che non ha mai assunto la veste di coimputato, giacché nei suoi confronti veniva successivamente emesso il decreto di archiviazione;
ritenuta la infondatezza della censura in quanto il detto invito è espressamente previsto dall'art. 160 c.p. fra gli atti interruttivi della prescrizione e, peraltro, la disposizione di cui all'art. 161 c.p. dev'essere intesa nel senso che la interruzione rileva per tutti coloro i quali il reato viene addebitato in una fase del procedimento, giacché l'atto rivela pur sempre il persistente interesse dello stato alla punizione di colui che risulterà, all'esito delle indagini e del processo, responsabile del fatto illecito;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2000