Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 2
Le pretese violazioni delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 848 del 1955), in ragione della genericità o aspecificità di dette norme di riferimento, devono necessariamente far capo alla normativa interna vigente al momento delle violazioni medesime, onde l'eventuale, mancata conformità di tale normativa ai principi della Convenzione non può comportare una responsabilità immediata per lo Stato alla stregua del diritto interno (ex art. 2043 cod. civ.), bensì solo la deferibilità dello Stato stesso agli organismi di controllo politico e giurisdizionale contemplati dalla Convenzione ed all'unico fine della responsabilità internazionale pattiziamente assunta e con le conseguenze stabilite dalla Convenzione stessa (come, ad. es. l'equa soddisfazione della parte lesa, prevista dall'art. 50 della Convenzione). Peraltro, dalla presenza di norme interne che siano, in ipotesi, lesive della Convenzione medesima non può mai discendere la responsabilità dello Stato ex art. 2043 cod. civ., difettando il requisito della "iniuria", bensì solo una responsabilità derivante dalle norme internazionali all'uopo pattuite e nei limiti della pattuizione medesima. (Principio affermato in relazione agli art. 5, par. 1, 2, 3, 4 e dell'art. 6 della Convenzione). Cfr. Cass. Sez. un. Penali 8 maggio 1989 (Polo Castro), nonché Cass. Pen. 20 maggio 1991, n. 2823 (Miglietta) e Cass. Pen. 28 maggio 1996, n. 2549 (Persico).
In virtù della disposizione dell'art. 28 Cost. - secondo la quale la responsabilità civile, una volta emersa a carico dei dipendenti, si estende allo Stato e agli enti pubblici - è impossibile configurare una autonoma responsabilità dello Stato e degli enti pubblici allorquando il dipendente sia irresponsabile, oppure estendere automaticamente agli stessi una responsabilità (ad es. per colpa) non configurabile in capo al dipendente (responsabile, ad es., solo per dolo). (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale la responsabilità dedotta dall'istante era basata sull'asserito comportamento illecito di alcuni magistrati posto in essere fino ad epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 117 del 1998 sulla responsabilità civile dei magistrati e, quindi, nel vigore della disciplina degli artt. 55, 56 e 74 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8503 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP de IO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante n. 10, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo nonché, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michelangelo Pascasio in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
GOVERNO ITALIANO in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 204/99 pubblicata il 25.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.10.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.6.1988, IP de RI conveniva davanti al Tribunale di Roma il Governo Italiano in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché il Ministero di Grazia e Giustizia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumeva gli fosse dovuto in ragione del fatto:
a) che in data 30.6.1975 la locale magistratura penale aveva spiccato mandato di cattura nei suoi confronti, sotto l'accusa di numerosi gravi reati collegati al c.d. "Golpe Borghese";
b) che l'esponente era stato quindi costretto a sottrarsi alla cattura riparando all'estero;
c) che con sentenza del 5.11.1975, il giudice istruttore lo aveva prosciolto dalle imputazioni concernenti fatti specifici e lo aveva rinviato a giudizio, mantenendo il mandato di cattura, solo per il reato di cospirazione politica mediante associazione ex art. 305 c.p.;
d) che, ciò nonostante, i magistrati inquirenti (Procuratore Generale), con l'avallo del Ministro di Grazia e Giustizia, avevano chiesto la sua estradizione dal Principato di Monaco e dalla Francia, non solo per l'anzidetto reato di cui all'art. 305 c.p., ma anche per gli altri dai quali era stato prosciolto;
e) che con sentenza della Corte di Assise di Roma del 14.7.1978, esso attore era stato quindi assolto con la formula più ampia (per non aver commesso il fatto cioè), senza che tale decisione fosse stata impugnata dal Procuratore Generale;
f) che sulla base di quanto esposto doveva essere ascritta ai convenuti la violazione di numerose disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti, per brevità, denominata "Convenzione Europea");
g) che da tali violazioni scaturiva l'obbligo dei convenuti alla riparazione dei danni, giusta l'art. 5, paragrafo 5, di detta Convenzione, da considerarsi norma sopraordinata alle leggi interne dello Stato (in virtù del disposto degli artt. 10 e 11 della Costituzione) e, quindi, abrogativa di queste ultime se incompatibili con le disposizioni della Convenzione stessa;
h) che la responsabilità risarcitoria dei medesimi organismi statali convenuti, fondata sull'art. 2043 c.c. e sancita dall'art. 28 della Costituzione, traeva altresì origine dalla evidente leggerezza con la quale il pubblico ministero ed il giudice istruttore avevano proceduto all'incriminazione di esso attore per reati gravissimi senza che esistesse prova alcuna a carico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano sia il Presidente del Consiglio dei Ministri sia il Ministero di Grazia e Giustizia, eccependo:
a) che la responsabilità dedotta dall'istante era basata sull'asserito comportamento illecito di alcuni magistrati del Tribunale di Roma posto in essere sino al 1978, onde l'applicabilità al caso di specie non della sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 117 del 1988, sebbene dell'anteriore disciplina, poi abrogata a seguito di referendum, contenuta negli artt. 55, 56 e 74 c.p.c.;
b) che, in base a questi ultimi articoli, la responsabilità dello Stato poteva sussistere solo se vi fosse stata l'imputabilità del giudice per dolo, frode o concussione;
c) che la domanda attorea era comunque improponibile in quanto del tutto indeterminata, anche per il riferimento non a singoli fatti specifici bensì ad una fenomenologia complessa ed indistinta;
d) che i danni lamentati dall'istante erano connessi ad un proprio comportamento illegale, come l'espatrio, non riconducibile eziologicamente alla responsabilità della Pubblica Amministrazione;
e) che, subordinatamente, le pretese avversarie risultavano del tutto sfornite di prova;
f) che la domanda non era stata, infine, preceduta dalla delibazione camerale dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988, secondo quanto indicato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 468 del 1990. Il Tribunale adito, all'esito dell'istruzione probatoria, rigettava la domanda medesima, assumendo:
a) che quest'ultima, sicuramente procedibile senza il preventivo giudizio di ammissibilità camerale risultando diretta contro lo Stato e non contro i magistrati indicati come responsabili, fosse fondata sul contrasto tra le norme riguardanti l'istruzione penale (da un lato) e la Convenzione Europea (dall'altro), nonché sulla responsabilità dello Stato ex artt. 28 della Costituzione e 2043 c.c.;
b) che sotto il primo profilo, si trattasse di scelte di natura politica dello Stato stesso dalle quali non poteva derivare alcuna pretesa risarcitoria in capo al privato, mentre, sotto il secondo profilo, non trovava applicazione il disposto dell'art. 2043 c.c., ma esclusivamente quello degli artt. 55 e 74 c.p.c.;
c) che non si ravvisassero prove circa le accuse di mala fede mosse nei confronti del pubblico ministero e del giudice istruttore;
d) che la pretesa malizia del Procuratore Generale per aver richiesto l'estradizione sulla base di reati non più contestabili fosse irrilevante ai fini del risarcimento dei danni, non essendo stata l'estradizione medesima concessa dagli Stati richiesti. Avverso la decisione, proponeva tempestivo appello il de RI, deducendo la responsabilità dei convenuti sia ex art. 2043 c.c., siccome riferibile ai magistrati che si erano occupati della vicenda penale ed estensibile allo Stato ex art. 28 della Costituzione, sia per violazione dei fondamentali principi espressi dalla Convenzione Europea.
Resistevano nel grado gli appellati, contestando i motivi dell'impugnazione e chiedendo la conferma della pronuncia di prima istanza ove non fosse stato possibile dichiarare l'improponibilità della domanda risarcitoria, in ragione sia della mancata, preventiva delibazione camerale, sia dell'assenza di indicazione degli specifici comportamenti improntati a dolo, frode o concussione. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16.12.1998/25.1.1999, rigettava il gravame e confermava integralmente la decisione impugnata, assumendo:
a) che avendo il de RI inteso prospettare la domanda risarcitoria come avulsa dalla specifica responsabilità di magistrati, fondandola solo sulla responsabilità dello Stato ex artt. 28 della Costituzione e 2043 c.c., nonché sull'inadempimento alla Convenzione Europea da parte di quest'ultimo, l'azione esperita dall'attore non abbisognasse di alcun filtro di ammissibilità, non venendo in considerazione la pronuncia della Corte Costituzionale n. 468 del 1990;
b) che, stante la specifica normativa di cui agli artt. 55 e 74 c.p.c., relativa alla responsabilità diretta dei magistrati per gli atti compiuti in lesione dei diritti, nonché stante l'apposita previsione dello specifico istituto riparatorio di cui al terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, fosse impossibile in tema di errori giudiziari far valere autonomamente contro lo Stato la responsabilità per colpa ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 28 della medesima Costituzione;
c) che la domanda del de RI non fosse suscettibile di essere accolta anche per la sua obiettiva indeterminatezza rispetto ai fatti concreti (condotte dolose dei magistrati) posti a base della relativa causa petendi, essendo stata tale domanda prospettata in relazione ad asseriti errori di valutazione delle risultanze processuali;
d) che, circa la responsabilità del Procuratore Generale e del Ministero relativamente alla richiesta di estradizione, quest'ultima non risultasse essere stata concessa e la suddetta richiesta fosse perciò da apprezzare come fatto eziologicamente inefficace rispetto al danno ipotizzato;
e) che non potesse essere ammessa la prevalenza delle norme poste dalla Convenzione Europea nei riguardi delle leggi interne, ne', tanto meno, la conseguente, automatica sostituzione di quelle a queste;
f) che, a parte la riconosciuta "resistenza" alle norme interne successive, il valore "ordinario" attribuito alla Convenzione dal provvedimento di ratifica, approvato con legge n. 848 del 1955, non ponesse detta Convenzione al di sopra o allo stesso livello della Costituzione, ne' le consentisse di travalicare i limiti ermeneutici tradizionali, onde solo le norme precettive di essa potevano essere assunte nell'ordinamento positivo al pari di qualunque altra norma ordinaria, mentre quelle programmatiche non erano in grado di comportare alcuna abrogazione o modifica delle leggi vigenti (con relativo obbligo a carico dello Stato da far valere come fonte di responsabilità interna ex art. 2043 c.c.), risultando semmai suscettibili di dar luogo a forme di contenzioso internazionale davanti ai competenti organismi, nel senso esattamente che dalla presenza di norme interne in violazione (ipotetica) della Convenzione Europea non era lecito far discendere giammai una responsabilità ex art. 2043 c.c., sebbene una responsabilità derivante solo dalle norme internazionali all'uopo pattuite e nei limiti della pattuizione medesima;
g) che rispetto, infine, alla configurabilità della responsabilità extracontrattuale dello Stato per semplice negligenza, si trattasse di un riferimento inconferente, non discutendosi di materia attinente agli obblighi interni dello Stato Amministrazione, bensì degli obblighi dello Stato soggetto internazionale, a fronte dei quali il cittadino non aveva pretese da far valere autonomamente, al di fuori di quanto eventualmente pattuito nelle convenzioni ad hoc. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il de RI, deducendo due complessi motivi di gravame, ai quali non resistono le Amministrazioni intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 28 della Costituzione, 55 e seguenti e 74 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che la Corte romana ha ritenuto di dover respingere l'azione proposta perché, all'epoca del fatto commesso, la responsabilità dei magistrati sarebbe stata esclusivamente regolata dagli artt. 55 e 74 c.p.c., con limitazioni alle ipotesi di dolo, frode e concussione o di omissione di atti d'ufficio, onde la necessità, per poter individuare la responsabilità dello Stato ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, di agganciare il relativo giudizio risarcitorio ad una normativa particolareggiata afferente la responsabilità del singolo magistrato, laddove l'art. 2043 non è applicabile ne' ai giudici, attesa la responsabilità specifica dettata da norme ad hoc, nè, di conseguenza, allo Stato in virtù del rapporto organico che lega questo a quelli;
b) che, per contro, la formulazione degli artt. 55 e seguenti c.p.c. non ha mai razionalmente impedito di considerare operante il canone fondamentale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. al di là delle ipotesi ivi disciplinate;
c) che nella vicenda oggetto di causa sono in ogni caso rinvenibili gli estremi per l'applicazione dei parametri tratti dagli stessi artt. 55 e 74 c.p.c., oltre che dalla clausola generale di cui al richiamato art. 2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 28 della Costituzione, risultando documentalmente che, contro il ricorrente,
furono compiute azioni gravissime da parte dei magistrati che condussero l'accusa nell'inchiesta sul c.d. "golpe Borghese", onde a torto la Corte territoriale ha poi ritenuto di non sussumere i fatti nelle relative previsioni normative di cui agli artt. 55 e 74 c.p.c. sopra citati.
Il motivo non è fondato.
Giova premettere come, secondo l'incensurato apprezzamento della Corte di merito, la domanda risarcitoria avanzata dal de RI in data 28.6.1988, prospettandola come avulsa dalla specifica responsabilità di alcuni magistrati romani ovvero fondandola solo ed esclusivamente sulla responsabilità dello Stato ex artt. 28 della Costituzione e 2043 c.c., riguardi l'asserito comportamento illecito posto in essere dagli anzidetti magistrati nel 1975 o, al più, sino al 1978, anteriormente cioè, in ogni caso, al 16 aprile 1988, data di entrata in vigore della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati. Orbene, con riguardo ad una simile responsabilità che derivi, come nella specie, da fatto illecito commesso da un magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, prima dell'entrata in vigore della richiamata legge, univoca è stata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 8 agosto 1990, n. 502; Cass. 27 dicembre 1990, n. 12170; Cass. 10 giugno 1997, n. 5174; Cass. 8 maggio 1998, n. 4686) nel ritenere che, al di fuori dell'ipotesi (regolata dall'art. 13 della medesima legge) in cui, trattandosi di fatto-reato, l'azione risarcitoria venga fatta valere con costituzione di parte civile nel processo penale ovvero in sede civile dopo che sia divenuta definitiva la sentenza penale di condanna, deve escludersi l'applicazione retroattiva della nuova disciplina introdotta dalla già citata legge, trovando invece applicazione, ai sensi della norma transitoria contenuta nel secondo comma dell'art. 19 di questa, le disposizioni sia sostanziali che processuali dettate dagli artt. 55 e 56 c.p.c. anteriormente vigenti ed abrogate, a seguito di referendum popolare, con effetto dal centoventesimo giorno (7.4.1988) successivo alla data di pubblicazione del d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497. Altrettanto concorde (ove si eccettui la risalente ed isolata sentenza n. 1879 del 24 marzo 1982) può sostanzialmente dirsi la giurisprudenza di questa Corte (formatasi sia prima che dopo l'entrata in vigore della sopra indicata legge n. 117 del 1988 la quale, avendo ampliato la sfera della responsabilità del magistrato fino a ricomprendervi anche gli atti compiuti con colpa grave, ha previsto il correlativo ampliamento anche di quella dello Stato riconoscendo il diritto di azione verso quest'ultimo per simili atti) nel ritenere, senza che il Collegio ravvisi convincenti motivi per discostarsene:
a) che, in relazione al tenore del previgente art. 55 c.p.c., applicabile nei limiti temporali che sono stati appena illustrati, l'estensione allo Stato medesimo della responsabilità dei dipendenti, a norma dell'art. 28 della Costituzione, è configurabile, qualora si tratti di comportamenti di magistrati ed avuto esattamente riguardo alla disciplina della responsabilità civile di questi ultimi dettata dal richiamato art. 55 c.p.c., solo là dove ricorrano le specifiche ipotesi di cui allo stesso art. 55 c.p.c., ovvero solo nel caso in cui il magistrato sia imputabile di dolo, frode o concussione, mentre non giova richiamare, come norma fondante la responsabilità diretta dello Stato, l'art. 2043 c.c., essendo sufficiente considerare che tale disposizione sancisce in via generale la responsabilità civile da fatto illecito e che l'illiceità dei comportamenti oggetto di causa, secondo la disciplina vigente all'epoca, era espressamente contenuta nei limiti di cui all'art. 55 c.p.c. (Cass. 8 maggio 1992, n. 5493; Cass. 12 gennaio 1999, n. 254);
b) che detta limitazione di responsabilità (alle suindicate ipotesi di dolo, frode o concussione) opera quindi anche nei riguardi della Pubblica Amministrazione dalla quale il magistrato dipende o alla quale appartiene, ovvero là dove la domanda di risarcimento venga proposta nei confronti dell'Amministrazione medesima, vuoi perché la volontà attuata nel processo non è ne' la sua personale (del magistrato cioè) ne' quella dell'Amministrazione della giustizia, ma la volontà della legge, alla quale soltanto egli è soggetto nell'esercizio della sua funzione, vuoi perché l'estensione della responsabilità dello Stato per l'attività dei magistrati, oltre i casi in cui sia configurabile la responsabilità di questi ultimi, non è prevista da alcuna norma ne' può essere ricavata dall'art. 28 della Costituzione, il quale, al contrario, nell'estendere allo Stato
e agli enti pubblici la responsabilità civile per gli atti compiuti dai funzionari e dagli altri dipendenti in violazione dei diritti, fissa, come presupposto di una simile estensione, la sussistenza della responsabilità diretta di costoro, secondo le leggi civili, penali e amministrative (Cass. 6 novembre 1975, n. 3719; Cass. 3 aprile 1979, n. 1916);
c) che il danneggiato dall'emanazione o dall'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale illegittimo ha azione risarcitoria contro il giudice che lo ha emesso solo quando esso sia imputabile a dolo, frode o concussione del medesimo giudice, laddove la norma contenuta nell'art. 55 c.p.c. manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 28, 3 e 24 della Costituzione, in quanto il primo di tali precetti costituzionali consente limitazioni della responsabilità civile e, d'altro canto, il silenzio dell'art. 55 c.p.c. non equivale ad escludere l'estensione della responsabilità
allo Stato, mentre la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari e la posizione super partes del magistrato rendono razionale e non arbitrario un trattamento differenziato rispetto a quello riservato agli altri pubblici dipendenti (Cass. 22 giugno 1990, n. 6257). In questi termini, del resto, si è pronunciata la stessa Corte Costituzionale, la quale, già nella decisione n. 2 del 1968 richiamata dal ricorrente, lungi dall'aver riconosciuto la possibilità e la piena legittimità di un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato e della Pubblica Amministrazione per fatti illeciti posti in essere dal magistrato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 55 c.p.c., nel dichiarare non fondata in riferimento all'art. 28 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 c.p.c. che limitano al dolo, alla frode ed alla concussione (e all'omissione di atti di ufficio) la responsabilità personale dei magistrati, ha invece affermato:
a) che l'art. 28 sopra citato esprime un principio generale il quale, da un lato, rende personalmente responsabili i magistrati, ma, dall'altro lato, non esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che tale responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni;
b) che gli artt. 55 e 74 c.p.c. non contrastano con la norma costituzionale, proprio perché il loro apparente silenzio non significa esclusione della responsabilità dello Stato;
c) che, in virtù dell'art. 28 Cost., là dove è responsabile il funzionario o dipendente, lo sarà "entro gli stessi limiti" lo Stato medesimo, nelle due norme sopra richiamate dovendo leggersi anche la responsabilità di quest'ultimo per gli atti o le omissioni di cui risponde il magistrato nell'esercizio del suo ministero;
d) che, quanto ai danni cagionati dal magistrato per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento dei danni nei riguardi dello Stato "non trova garanzia nel precetto costituzionale", nulla impedendo peraltro alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme e principi contenuti in leggi ordinarie, "se esistono".
Del tutto legittimamente, quindi, la Corte territoriale ha sul punto ritenuto, "sulla base dei soli principi generali, la sicura inaccoglibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata ex art. 2043 CC e 28 cost. dall'appellante de RI", correttamente argomentando dal fatto che "la norma dell'art. 28 cost., nelle ipotesi di responsabilità diretta dei dipendenti pubblici, ... ha stabilito che la responsabilità civile, una volta emersa a carico dei dipendenti ('in tali casì) si dovesse estendere allo Stato ed agli enti pubblici", onde "la impossibilità di fondare una responsabilità autonoma degli enti pubblici in presenza di una irresponsabilità del dipendente (e) la esattezza della tesi ... sulla impossibilità di 'estendere' automaticamente allo Stato una responsabilità (ad esempio per colpa) non configurabile in capo al dipendente (ad esempio responsabile solo per dolo)". La medesima Corte, peraltro, "a conforto di tale conclusione negativa", ha ritenuto di poter addurre ulteriori argomentazioni desumibili dalla concreta fattispecie e segnatamente consistenti:
a) nella irrisarcibilità (in forza del principio "nemo ex proprio dolo commodum consequitur") dei danni materiali (e non certo all'onore) asseritamente derivati all'odierno ricorrente dalla sua latitanza all'estero, essendo quest'ultima una situazione di per sè illegittima (elusione di un mandato di cattura), da doversi valutare nel momento della sua sussistenza e non in relazione agli esiti finali del processo penale, dalla quale non era possibile per ciò stesso trarre alcun beneficio legittimo;
b) nella inaccoglibilità della domanda risarcitoria del de RI per la sua obiettiva indeterminatezza rispetto ai fatti concreti (condotte dolose dei magistrati) posti a base della causa petendi relativa, essendo stata siffatta domanda prospettata non con riferimento a specifiche e circostanziate attività dolose o fraudolente dei magistrati inquirenti (pubblico ministero e giudice istruttore), per nulla esplicitate e tanto meno documentate come era invece onere dell'istante ex art. 2697, primo comma, c.c., bensì in relazione a pretesi errori di valutazione delle risultanze processuali, emersi come tali in seguito alla pronuncia delle successive sentenze assolutorie e frutto del personale convincimento dei magistrati anzidetti, ovvero non riconducibili alla fattispecie aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. o ad altro titolo, in ragione della possibilità di impugnazione e di riesame dei provvedimenti asseritamente errati;
c) nella insussistenza di responsabilità del Procuratore Generale e del Ministero di Grazia e Giustizia in riferimento alla richiesta di estradizione contenente l'accenno a reati depennati, dal momento che l'estradizione medesima non risulta essere stata concessa e la richiesta relativa si è conseguentemente posta come fatto eziologicamente inefficace rispetto al danno ipotizzato. A fronte di quanto precede, le censure dell'odierno ricorrente:
1) sotto il profilo illustrato sub "a", manifestamente contrastano con il consolidato principio, bene individuato - nella sostanza - dalla Corte territoriale, secondo cui, in forza del disposto degli artt. 40 e 41 c.p., applicabili anche in materia di illecito civile, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del danneggiante ove costituisca causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso elidendo ogni rapporto di sequela eziologica con il fatto precedente, così degradato al rango di mera occasione dell'evento medesimo (Cass. 6 marzo 1992, n. 2688; Cass. 27 maggio 1995, n. 5923;
Cass. 15 gennaio 1996, n. 268; Cass. 30 agosto 1997, n. 8259; Cass. 17 novembre 1997, n. 11386; Cass. 12 ottobre 2001, n. 12431),
laddove, nella specie, è palese come il danno derivato all'odierno ricorrente dalla sua latitanza all'estero non possa evidentemente non essere riferito alla sola circostanza che lo stesso de RI, per sottrarsi all'esecuzione del mandato di cattura, sia espatriato;
2) sotto il profilo illustrato sub "b", risultano inammissibili, avendo il ricorrente semplicemente (ed unicamente) accennato al fatto che sia "sufficiente leggere con attenzione l'edictio actionis, la comparsa conclusionale e gli allegati documentali raccolti nei relativi faldoni" ed avendo altresì lamentato che l'iter argomentativo della Corte di merito contrasti "ictu oculi sia con l'andamento effettivo dell'istruttoria e delle allegazioni difensive", mentre è noto che, qualora l'odierno ricorrente avesse inteso censurare l'erroneo apprezzamento di simili risultanze documentali, ciò avrebbe dovuto fare nelle forme di rito (riportandone specificatamente le parti dalle quali si doveva argomentare il contrario o non si poteva comunque trarre la conclusione ricavata dalla Corte territoriale), in ossequio al principio che fa carico al medesimo ricorrente, là dove questo deduca il vizio o la carenza della motivazione della sentenza impugnata in relazione ad omessa o inadeguata valutazione di una decisiva risultanza processuale e, segnatamente, di un documento, di indicare in modo conveniente e specifico, ai fini della corretta proposizione della censura, la natura ed il contenuto precisi del documento trascurato (o valutato insufficientemente o illogicamente) dal giudice di merito, atteso che una simile specificazione costituisce una condizione necessaria affinché la Corte di Cassazione, cui è inibito l'esame dell'incarto processuale, possa, in forza del principio dell'auto sufficienza del ricorso, controllare il carattere decisivo del motivo e l'adeguatezza della denunziata motivazione, in rapporto al punto controverso, sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, dovendosi diversamente considerare che la censura medesima proponga una semplice revisione, inammissibile in sede di legittimità, degli apprezzamenti e dei convincimenti dello stesso giudice di merito (Cass. 8 luglio 1994, n. 6456; Cass. 26 giugno 1995, n. 7235; Cass. 21 agosto 1996, n. 7692;
Cass. 2 novembre 1998, n. 10913; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754; Cass. 12 settembre 2000, n. 12025; Cass. 14 marzo 2001, n. 3737; Cass. 26
marzo 2001, n. 4349; Cass. 11 aprile 2001, n. 5404);
3) sotto il profilo illustrato sub "c", non colgono nel segno, là dove alludono ad una "inammissibile quanto dolosamente consapevole richiesta di estradizione", frutto intenzionale della "malizia" del Procuratore Generale e del Ministero della Giustizia, atteso che la Corte territoriale ha fondato la propria statuizione sull'incensurato ed assorbente rilievo circa l'inefficacia eziologica di detta richiesta riguardo al danno ipotizzato, in ragione del fatto che "la estradizione medesima non risulta essere stata concessa". Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in materia di responsabilità dello Stato per violazione della Convenzione Europea richiamata all'inizio, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.5 deducendo:
a) che la Corte territoriale ha escluso la tutela dell'esponente avuto riguardo sia all'impossibilità di un'applicazione diretta e di una connessa prevalenza delle norme della suindicata Convenzione, sia all'irrisarcibilità delle posizioni giuridiche assimilabili agli interessi legittimi;
b) che sotto il primo profilo, la responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio si fonda in ogni caso sul valore immediatamente cogente e precettivo promanante dalla Convenzione Europea in virtù della legge di ratifica, quest'ultima, infatti, consentendone l'efficacia sostanziale e formale di normativa sovraordinata rispetto alle leggi ordinarie grazie alle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 della Costituzione, i quali hanno introdotto nel nostro ordinamento un principio di conformità alle norme del diritto internazionale, onde le norme sovranazionali hanno l'attitudine ad abrogare tutte le disposizioni di legge antecedenti che non siano strettamente compatibili con esse e la capacità di resistere di fronte alle leggi successive, laddove l'antinomia tra i precetti della Convenzione medesima ed alcune norme del nostro ordinamento che impediscono (e, soprattutto, impedivano nel 1975) la loro pratica attuazione deve essere risolta attraverso il riconoscimento al cittadino, i cui diritti fondamentali sanciti dalla Carta Europea siano stati lesi dall'applicazione di disposizioni interne in contrasto con quelle internazionali, del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dello Stato inadempiente;
c) che la Corte territoriale ha sottinteso l'impossibilità, per il medesimo cittadino leso da norme interne contrastanti con i principi della Convenzione, di vedersi assicurata una tutela provvista dei caratteri del diritto soggettivo, palesemente disattendendo, pur a prescindere dalla configurazione degli interessi protetti dalla stessa Convenzione (aventi natura, in realtà, di diritti soggettivi), il più recente orientamento della Suprema Corte, testimoniato dalla decisione n. 500 del 1999. Il motivo non è fondato.
La Convenzione Europea più volte richiamata contempla una serie di diritti fondamentali e di garanzie, meglio specificati vuoi nel testo stesso del trattato vuoi in protocolli aggiuntivi (da ultimo, il protocollo n. 7 del 22 novembre 1984, ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 98), come, ad esempio, per quanto particolarmente attiene alla materia controversa, il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5) ed il diritto ad un processo equo (art. 6). La tutela di tali diritti è quindi assicurata, per il caso di loro violazione che sia intervenuta nell'ambito di ciascuno degli Stati aderenti, attraverso la possibilità, conferita al singolo cittadino o a gruppi di essi i quali si ritengano lesi da comportamenti dello Stato di appartenenza, di reagire contro siffatte violazioni attivando, alla condizione che siano esauriti tutti i rimedi e le impugnative interne, la Corte Europea dei diritti dell'uomo (prevista dagli artt. 38 e seguenti della Convenzione), allo scopo di ottenere che detta Corte, là dove ravvisi la sussistenza del comportamento lesivo dello Stato o dei suoi organi nei confronti della parte istante, ordini l'eliminazione delle conseguenze dannose in contrasto con la Convenzione stessa, ovvero, siccome munita del potere di infliggere direttamente sanzioni allo Stato inadempiente, stabilisca un indennizzo ("un'equa soddisfazione alla parte lesa") dovuto da quest'ultimo al soggetto che ha subito il relativo pregiudizio (art. 50), onde, in definitiva, nel sistema normativo delineato dalla richiamata Convenzione, il cittadino può essere ristorato in via patrimoniale di un simile pregiudizio derivatogli dall'avere dovuto sopportare nel proprio Stato la violazione dei diritti consacrati dalla Carta Europea, là dove tale violazione sia addebitabile direttamente allo Stato medesimo che, avendo aderito alla predetta Convenzione, era tenuto ad assicurarne il rispetto. Circa, poi, la determinazione del rango che la Convenzione Europea occupa nell'ordinamento italiano e, conseguentemente, del grado di resistenza di essa rispetto alle norme di diritto interno anteriori o posteriori alla legge di ratifica, la questione, più volte affrontata dalla Corte Costituzionale, è stata quindi risolta nel senso:
a) che l'adeguamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 della Costituzione) si riferisce soltanto alle norme di carattere consuetudinario e non anche alle norme di carattere pattizio, ancorché generali, come appunto quelle contenute nella Convenzione Europea, onde queste ultime, mancando una disposizione di analogo contenuto relativa ai trattati internazionali, non si collocano a livello costituzionale, ne' di per sè sole ne' come norme interposte ai sensi del richiamato art. 10, non potendo perciò assumere la funzione di parametri nel giudizio di legittimità costituzionale di leggi ordinarie con esse incompatibili (Corte Cost. 15/1982;
153/1987; 323/1989; 315/1990; 496/1991; 143/1993);
b) che le norme in parola sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, onde, essendo stata una legge ordinaria (la n. 848 del 1955) a dare attuazione in Italia alla Convenzione Europea, dette norme ne rivestono l'identica natura, laddove esse, però, lungi dal poter venire abrogate o modificate da disposizioni di legge ordinaria successive, pur se appunto ordinarie, sono tuttavia munite della capacità di resistere a queste ultime, poiché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile ad una "competenza atipica", ovvero di una materia, regolata da norme internazionali, che attiene a sfere di competenza sottratte all'ambito di operatività del diritto interno, i cui contenuti debbono essere ricollegati al precetto contenuto nell'art. 2 della Costituzione, il quale richiama espressamente i diritti inviolabili della persona come oggetto di una tutela di rango strettamente costituzionale (Corte Cost. 10/1993). A parte, quindi, "la particolare forza di resistenza rispetto alla normativa ordinaria successiva" (così, Cass. pen. 10 luglio 1993, n. 2194, imp. Medrano) attribuita alla Convenzione Europea, l'incertezza evidente circa le possibilità di prevalenza di quest'ultima sulla normativa interna è stata riconosciuta dalla stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale, con la sentenza del 22 febbraio 1989 (affare "Ciulla"), esaminando l'assunto del Governo secondo cui la Convenzione medesima ha in Italia rango di norma costituzionale o quantomeno vi prevale sull'insieme delle leggi ordinarie, senza distinzione di data, ha osservato che "simile tesi non corrisponde .. alla giurisprudenza dominante delle corti e tribunali italiani ..". In effetti, l'idoneità delle disposizioni della Convenzione Europea a tradursi in norme di diretta applicabilità nell'ordinamento interno e, perciò, l'immediata invocabilità delle stesse dinanzi al giudice sono state a lungo dibattute in seno alla giurisprudenza penale di questa Corte, assumendosi particolarmente:
a) da un lato, che tali norme non siano direttamente applicabili ai rapporti giuridici interni, avendo natura pattizia ed efficacia vincolante solo per gli Stati contraenti e non anche per i relativi sudditi, nonostante l'oggetto della Convenzione e dei corrispondenti obblighi internazionali riguardi proprio costoro ed i loro diritti fondamentali ed ancorché sia consentito a questi ultimi adire la Commissione Europea per i diritti dell'uomo dopo la decisione interna avente carattere definitivo (Cass. pen. 28 aprile 1983, n. 616, imp. Fignagnani;
Cass. pen. 23 marzo 1984, n. 2770, imp. Giusto;
Cass. pen. 20 aprile 1988, n. 4790, imp. Lagolio);
b) dall'altro lato, che il valore di legge ordinaria attribuito alla Convenzione Europea, in ragione del provvedimento di ratifica approvato con la legge n. 848 del 1955, come non conferisce a detta Convenzione rango superiore a quello della Costituzione, unico parametro di valutazione della conformità delle leggi ai principi costituzionali, così non le consente di travalicare i limiti ermeneutici tradizionali, onde solo le norme precettive della medesima Convenzione possono essere accolte nell'ordinamento al pari di qualunque altra norma ordinaria, mentre quelle di contenuto esclusivamente programmatico, da assumere come criterio interpretativo delle norme di diritto interno, non possono comportare alcuna abrogazione o modifica delle leggi vigenti, essendo, semmai, suscettibili di dar luogo a forme di contenzioso internazionale davanti ai competenti organismi (Cass. pen. 8 settembre 1982, n. 7845, imp. Bonfanti;
Cass. pen. 21 marzo 1985, n. 2665, imp. Venditti;
Cass. pen. 25 gennaio 1986, n. 1003, imp. Andriani). Il contrasto è stato quindi composto dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 15 dell'8 maggio 1989 (imp. Polo Castro), hanno affermato il principio secondo cui le norme della Convenzione Europea, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare fattispecie sufficientemente puntualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano, nel senso esattamente che la "precettività" in Italia delle norme della Convenzione medesima consegue dal principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale, così che, ove l'atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essenziali, tale cioè da poter creare senz'altro obblighi e diritti, l'adozione interna del modello di origine internazionale è automatica (adattamento automatico), laddove, invece, ove l'atto internazionale non contenga detto modello, le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato.
Tale giurisprudenza è stata quindi ribadita, in sede penale, là dove, riaffermando il principio secondo cui le norme della Convenzione Europea sono di immediata applicazione (self-executing) e attribuiscono, quindi, ai soggetti dell'ordinamento diritti soggettivi perfetti a condizione che contengano il modello di un atto interno, completo nei suoi elementi essenziali, mentre invece, qualora l'atto internazionale non contenga detto modello, le situazioni giuridiche di diritto interno da esso imposte necessitano di una specifica attività normativa dello Stato (Cass. pen. 20 maggio 1991, n. 2823, imp. Miglietta;
Cass. pen. 29 maggio 1992, n. 2, imp. Giovannini;
Cass. pen. 28 maggio 1996, n. 2549, imp. Persico), si è ritenuto che siano insuscettibili di inserimento automatico nell'ordinamento degli Stati contraenti e di immediata applicazione da parte degli organi giudiziari di questi, necessitando invece, per la loro realizzazione e completa applicabilità, di una specifica normativa statale che dia esecuzione alla direttiva pattizia traducendola in puntuali disposizioni interne idonee a porsi come fonti regolatrici di rapporti giuridici e generatrici di obblighi e diritti soggettivi, quelle norme della Convenzione Europea, come i paragrafi terzo e quinto dell'art. 5 (secondo cui, rispettivamente, ogni persona arrestata "ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante la procedura" ed "ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del (medesimo) articolo ha diritto ad una riparazione"), le quali, per la loro stessa genericità senza ulteriori specificazioni circa la disciplina dei relativi diritti, assumono soltanto il valore di un impegno per gli Stati contraenti a darvi attuazione attraverso gli strumenti apprestati dal diritto interno.
In senso analogo, si è altresì pronunciata la giurisprudenza civile di questa Corte, ritenendo che sia l'art. 5, paragrafo quinto (là dove prevede un generico diritto alla riparazione, senza ulteriori specificazioni circa la disciplina di tale istituto) sia l'art. 6 della Convenzione Europea (là dove fissa l'esigenza di pubblicità del processo) non abbiano portata precettiva e non si prestino ad un'applicazione immediata, assumendo soltanto il valore di un impegno degli Stati contraenti a darvi attuazione, attraverso gli strumenti apprestati dal diritto interno, ovvero ponendo un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale (così, rispettivamente, Cass. 12 gennaio 1999, n. 254 e Cass. 1^ ottobre 1986, n. 5827). Poiché, quindi, al consolidato indirizzo sopra illustrato ritiene questa Corte di prestare adesione, non ravvisando la sussistenza di ragioni tali da indurre a discostarsene, va esente da censura l'apprezzamento del giudice del merito secondo cui:
a) le pretese violazioni della Convenzione Europea ed, in particolare, degli artt.
5 - paragrafi 1 (sulla necessità di ragioni plausibili per la detenzione preventiva), 2 (sul diritto dell'arrestato ad essere informato dei motivi della detenzione preventiva), 3 (sul diritto dell'arrestato di comparire al più presto davanti al giudice), 4 (sul diritto dell'arrestato ad un sollecito riesame dei provvedimenti restrittivi) - e 6 (sul diritto di ogni persona ad un processo equo), in ragione dell'obiettiva genericità o aspecificità di dette norme di riferimento, debbono necessariamente far capo alla normativa interna vigente al momento delle violazioni medesime, onde l'eventuale, mancata conformità di tale normativa ai principi della Convenzione non può comportare una responsabilità immediata per lo Stato alla stregua del diritto interno, ex art. 2043 c.c., sebbene solo la deferibilità dello Stato stesso agli organismi di controllo politico e giurisdizionale contemplati dalla Convenzione Europea ed all'unico fine della responsabilità internazionale pattiziamente assunta e con le conseguenze stabilite dalla Convenzione stessa (come, ad esempio, l'"equa soddisfazione della parte lesa" prevista dall'art. 50);
b) dalla presenza di norme interne in ipotesi lesive della Convenzione Europea non può discendere giammai una responsabilità ex art. 2043 c.c., difettando il requisito della iniuria (da valutarsi alla stregua del diritto interno, onde resta evidentemente assorbito l'ulteriore profilo di censura prospettato dal ricorrente quanto all'asserita risarcibilità altresì del danno da lesione degli interessi legittimi, postulando comunque siffatta risarcibilità l'esistenza di un danno che presenti le caratteristiche dell'ingiustizia, ovvero di un danno arrecato non iure), sibbene una responsabilità derivante solo dalle norme internazionali all'uopo pattuite e nei limiti della pattuizione medesima.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla è a pronunciare circa le spese del giudizio di cassazione, non avendo le Amministrazioni intimate ne' resistito ne' comunque svolto attività difensiva alcuna in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002