Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8503
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Sentenza 14 giugno 2002

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Le pretese violazioni delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 848 del 1955), in ragione della genericità o aspecificità di dette norme di riferimento, devono necessariamente far capo alla normativa interna vigente al momento delle violazioni medesime, onde l'eventuale, mancata conformità di tale normativa ai principi della Convenzione non può comportare una responsabilità immediata per lo Stato alla stregua del diritto interno (ex art. 2043 cod. civ.), bensì solo la deferibilità dello Stato stesso agli organismi di controllo politico e giurisdizionale contemplati dalla Convenzione ed all'unico fine della responsabilità internazionale pattiziamente assunta e con le conseguenze stabilite dalla Convenzione stessa (come, ad. es. l'equa soddisfazione della parte lesa, prevista dall'art. 50 della Convenzione). Peraltro, dalla presenza di norme interne che siano, in ipotesi, lesive della Convenzione medesima non può mai discendere la responsabilità dello Stato ex art. 2043 cod. civ., difettando il requisito della "iniuria", bensì solo una responsabilità derivante dalle norme internazionali all'uopo pattuite e nei limiti della pattuizione medesima. (Principio affermato in relazione agli art. 5, par. 1, 2, 3, 4 e dell'art. 6 della Convenzione). Cfr. Cass. Sez. un. Penali 8 maggio 1989 (Polo Castro), nonché Cass. Pen. 20 maggio 1991, n. 2823 (Miglietta) e Cass. Pen. 28 maggio 1996, n. 2549 (Persico).

In virtù della disposizione dell'art. 28 Cost. - secondo la quale la responsabilità civile, una volta emersa a carico dei dipendenti, si estende allo Stato e agli enti pubblici - è impossibile configurare una autonoma responsabilità dello Stato e degli enti pubblici allorquando il dipendente sia irresponsabile, oppure estendere automaticamente agli stessi una responsabilità (ad es. per colpa) non configurabile in capo al dipendente (responsabile, ad es., solo per dolo). (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale la responsabilità dedotta dall'istante era basata sull'asserito comportamento illecito di alcuni magistrati posto in essere fino ad epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 117 del 1998 sulla responsabilità civile dei magistrati e, quindi, nel vigore della disciplina degli artt. 55, 56 e 74 cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8503
    Data del deposito : 14 giugno 2002

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