Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3737
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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Massime1

Nel giudizio per cassazione, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere di specificare il contenuto delle prove non ( o male ) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione, potendo solo in tale ipotesi il giudice di legittimità accertare - sulla base esclusivamente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, delle deduzioni esposte nello stesso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività delle prove erroneamente valutate.( Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha giudicato inammissibile il ricorso proposto contro decisione della corte di merito in tema di distacco di un condomino dall'impianto centrale di riscaldamento asseritamente contrastante con le risultanze peritali, per non aver il ricorrente riportato nell'atto di impugnazione il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u., e non aver fornito alcun dato valido per ricostruire, sia pure approssimativamente, il ragionamento seguito dal consulente di ufficio.)

Commentario1

  • 1Medico strutturato, obbligazioni di risultato, responsabilità dell’ente ospedalieroAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3737
Data del deposito : 14 marzo 2001

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