Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7247
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Sentenza 29 maggio 2001

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Ai sensi dell'art. 26, primo comma, legge fall., il reclamo al tribunale fallimentare contro i provvedimenti del giudice delegato è ammesso anche da parte di chiunque vi abbia interesse; ne deriva che - essendo l'assuntore obbligato, a seguito della proposta di concordato omologata dal tribunale, a garantire e pagare tutti i crediti facenti parte del passivo fallimentare - in capo a costui vanno riconosciuti l'interesse e la legittimazione a proporre il rimedio in questione allorché sia in contestazione uno dei crediti della massa: rimedio che, se proposto, deve essere considerato sempre tempestivo quando, per difficoltà ad individuare i soggetti comunque interessati, il decreto impugnabile non sia stato, allo stesso, comunicato o notificato, atteso che il mancato adempimento di tale onere non può incidere negativamente sul diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, dovendosi d'altra parte escludere che il "dies a quo" per proporre il suddetto reclamo possa decorrere dalla conoscenza fattuale dell'atto, dato che il compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria è privo di equipollenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7247
    Data del deposito : 29 maggio 2001

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