Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 26, primo comma, legge fall., il reclamo al tribunale fallimentare contro i provvedimenti del giudice delegato è ammesso anche da parte di chiunque vi abbia interesse; ne deriva che - essendo l'assuntore obbligato, a seguito della proposta di concordato omologata dal tribunale, a garantire e pagare tutti i crediti facenti parte del passivo fallimentare - in capo a costui vanno riconosciuti l'interesse e la legittimazione a proporre il rimedio in questione allorché sia in contestazione uno dei crediti della massa: rimedio che, se proposto, deve essere considerato sempre tempestivo quando, per difficoltà ad individuare i soggetti comunque interessati, il decreto impugnabile non sia stato, allo stesso, comunicato o notificato, atteso che il mancato adempimento di tale onere non può incidere negativamente sul diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, dovendosi d'altra parte escludere che il "dies a quo" per proporre il suddetto reclamo possa decorrere dalla conoscenza fattuale dell'atto, dato che il compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria è privo di equipollenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7247 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE AR BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DÈ CALBOLI 9, presso l'avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UP RO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato ANNA CATERINA MIRAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CURATORE DEL FALLIMENTO SC NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 118/99 del Tribunale di LAGONEGRO, depositata l'08/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Miraglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, e accoglimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
In data 30.3.1999 OM CI in qualità di assuntrice del concordato fallimentare proposto dal fallito IO CI proponeva reclamo avverso i decreti del G.D. del 8.10.1996 e del 20.6.1998, con cui erano stati liquidati in favore dell'avv. Puppo i compensi spettantigli per avere svolto attività di difensore in favore del Fallimento, nel corso di giudizi aventi ad oggetto revocatorie fallimentari.
Lamentava la ricorrente che il G.D. aveva erroneamente liquidato per eccesso i compensi dell'avv. Puppo in quanto aveva fatto riferimento ad uno scaglione diverso da quello dovuto.
Analogo reclamo veniva presentato in data 10.6.1999 da RI CI altra assuntrice dell'indicato concordato fallimentare. Il Tribunale di Lagonegro riuniti i reclami, li rigettava entrambi con decreto in data 8.9.99. Per la cassazione del decreto del Tribunale di Lagonegro propone ricorso, fondato su unico articolato motivo RI CI. Resiste con controricorso Roberto Puppo
Motivi della decisione
Con la prima censura dell'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto in data 10.6.1999 per decorso del termine di giorni 10 previsto dall'art. 739 c.p.c., pervenendo a tale assunto sul presupposto che avendo RI CI proposto un primo reclamo in data 30.3.1999 avverso entrambi i decreti del G.D., certamente a decorrere da tale data era a conoscenza dei decreti stessi talché il secondo reclamo, presentato in data 10.6.1999, doveva ritenersi tardivo in quanto proposto oltre dieci giorni dopo la conoscenza del provvedimento impugnato.
Rileva la CI che il Tribunale di Lagonegro non abbia tenuto conto che il primo reclamo, datato 30.3.1999, era stato presentato da un soggetto diverso e per la precisione da OM CI per cui il giudice di merito non avrebbe dovuto fare riferimento a tale atto, al fine di ritenere la conoscenza dei decreti del G.D. da parte di RI CI.
Con la seconda censura deduce che il Tribunale abbia ritenuto la conoscenza del decreto impugnato da parte di RI CI sul presupposto che il primo decreto del G.D. in data 8.10.1996 facendo parte dei documenti contenuti nel fascicolo fallimentare, da data anteriore al deposito della proposta di concordato, avvenuto in data 14.5.1998, doveva essere necessariamente conosciuto dalla assuntrice. Rileva che, a tutto concedere, se il ragionamento del Tribunale avrebbe potuto riferirsi al primo dei due decreti impugnati non poteva certo riferirsi al secondo emesso dal G.D. in data 20.6.1998 e quindi in epoca successiva alla proposta di concordato. Assume peraltro la ricorrente che il dies a quo per proporre reclamo avverso i decreti de quibus decorre ai sensi dell'art. 739 c.p.c. dalla data di notificazione del provvedimento o quanto meno dalla data della comunicazione effettuata dalla cancelleria, che non possono essere sostituiti da una conoscenza meramente fattuale dell'esistenza del provvedimento stesso, conoscenza per di più presunta, come ritenuto dal giudice di merito.
In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per pretesa carenza di legittimazione dell'assuntore del concordato a proporre reclamo ex art. 26 L.F. avverso i decreti emessi dal G.D. essendo la relativa legittimazione risconosciuta da tale norma al fallito, al curatore, al comitato dei creditori e a chiunque vi abbia interesse, da intendersi però come soggetto portatore di un proprio specifico interesse, non ravvisabile nella specie. L'eccezione è infondata e va pertanto respinta.
Invero va al riguardo precisato che l'assuntore è obbligato a seguito della proposta di concordato omologata dal tribunale a garantire e pagare tutti i crediti facenti parte del passivo fallimentare, ivi compresi i crediti della massa.
Da ciò consegue che se uno dei crediti della massa sia in contestazione o sia comunque ancora contestabile sussiste l'interesse e quindi la legittimazione attiva dell'assuntore a contestare il credito stesso, essendo egli destinatario della relativa obbligazione di pagamento.
Nella specie posto che i decreti del G.D. non risulta siano mai stati notificati alla CI, assuntrice del concordato fallimentare, e che quindi non era decorso nei suoi confronti il termine previsto dall'art. 739 c.p.c., come sarà chiarito nel prosieguo della motivazione, la CI stessa era ancora legittimata a proporre opposizione.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso va pertanto disattesa. Passando quindi all'esame della prima censura dell'unico motivo del ricorso si osserva che dagli atti, che si possono esaminare essendo stato dedotto un error in procedendo, risulta che il reclamo in data 30.3.1999 è stato effettivamente proposto da OM CI e non da RI CI talché il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere che i decreti de quibus fossero noti a RI CI, quanto meno dalla data del proposto reclamo, trattandosi di conoscenza eventualmente acquisita da due distinti e diversi soggetti, ciò a prescindere dall'irrilevanza di tale conoscenza come sarà successivamente chiarito.
La prima censura va quindi accolta.
Fondata è altresì la seconda censura.
Al riguardo si osserva che questa Corte Suprema ha già precisato che ai reclami proposti ai sensi dell'art. 26 della L.F. si applicano le norme di cui all'art. 737 e seguenti che regolano i procedimenti in camera di consiglio. (ex plurimis Cass. civ. sez. I^ 26.1.1987 n. 716; Cass. civ. sez. I^
3.2.1987 n. 954; Cass. civ. sez. I^ 11.12.1987 n. 9212). Dal combinato disposto di cui all'art. 739 comma 2 c.p.c. e 26 L.F. si desume che avverso i decreti del G.D. si può proporre reclamo al tribunale nei termine di gg. 10 dalla comunicazione o dalla notifica del provvedimento, rispettivamente se il provvedimento stesso sia stato pronunziato nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti, come nel caso in esame. (Cass. civ. sez. I^
3.11.1994 n. 9046). Con la stessa sentenza questa Corte Suprema ha inoltre precisato che qualora il decreto non sia stato ne' comunicato ne' notificato, per difficoltà di individuare i soggetti comunque interessati ad impugnare, il reclamo proposto dai soggetti interessati deve ritenersi sempre tempestivo, posto che il mancato adempimento di un onere non può incidere negativamente sul diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.
In linea più generale è stato altresì ritenuto che qualora il dies a quo per proporre impugnazione decorra dalla notifica dell'atto da impugnare il termine stesso non può decorrere dalla conoscenza fattuale dell'atto, ma solo dal compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, da effettuarsi nelle forme previste dalla legge. (Cass. civ. sez. III^
1.2.2000 n. 1069). Pertanto erroneamente il giudice di merito ha ritenuto di poter individuare il dies a quo, per proporre reclamo, addirittura in base ad una presunzione di conoscenza dell'atto, per di più fondata su una pretesa negligenza, individuata nel non avere l'assuntrice preso visione di documenti contenuti nel fascicolo fallimentare, come sarebbe stato suo onere.
Al contrario il giudice di merito, al fine di dichiarare l'inammissibilità del reclamo per tardività, avrebbe dovuto accertare se i provvedimenti impugnati fossero stati notificati ai soggetti interessati, da identificarsi, dopo l'omologazione della proposta di concordato, anche nelle assuntrici del concordato stesso. L'impugnato decreto va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Lagonegro affinché, tenuto presente il principio di diritto su indicato, accerti il dies a quo dal quale far decorrere il termine per proporre reclamo avverso i decreti del G.D. desumendolo esclusivamente dalla data di notifica dei singoli decreti e non da una presunzione di conoscenza, aliunde acquisita.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso cassa l'impugnato decreto e rinvia al Tribunale di Lagonegro anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001