Sentenza 28 agosto 2008
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, non viola l'art. 2 della L. n. 22 aprile 2002 n. 69 il mandato d'arresto europeo che utilizzi a fini probatori l'accertamento del DNA eseguito su prelievi di liquidi biologici acquisiti dall'imputato senza il suo consenso. (Fattispecie in tema di mandato d'arresto europeo emesso a fini processuali da autorità belghe).
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeo, 15 anni di giurisprudenza di cassazione sul MAE (Cass., 12/2020)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2021
Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2008, n. 34571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34571 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2008 |
Testo completo
шас
Massinns REPUBBLICA ITALIANA
34571 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 28/08/2008
SENTENZA N. 74' Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. CORRADINI GRAZIA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 025045/2008 2. Dott.KOVERECH OSCAR "
" 3. Dott.CARCANO DOMENICO
" 4.Dott. GAZZARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da : N. IL 01/09/1979 1) TO EV ALIAS
avverso SENTENZA del 04/07/2008
CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CARCANO DOMENICO lotte/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Errico Delea per il rigetto del ricorso
ва
i difensor Avv. Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 27 maggio 2008, nei confronti di EV TO, dalla competente autorità giudiziaria belga al fine di procedere a suo carico per il delitto per il delitto rapina con violenza commesso il 19 giugno 2006 in Nivelles e ne ha disposto la consegna allo Stato emittente.
La Corte d'appello premette che: il 13 giugno 2008 è stata applicata la custodia cautelare in carcere
-
nei confronti di EV TO, già detenuto in Italia per altra causa e il 18 giugno 2006, EV TO è stato informato dell'ipotesi d'accusa a suo carico e non ha espresso consesso alla consegna;
il mandato di cattura, emesso il 27 maggio 2008 dal giudice
-
istruttore presso il Tribunale di prima istanza di Nivelles nei confronti di JE TO per rapina, enuncia le modalità dei fatti e gli elementi di prova a carico dell'imputato; elementi, che a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non sono costituiti dalla sola circostanza di avere poi commesso altra rapina il 12 agosto
2007 in in Ham-sur-Heur-Nalinnes.
La Corte d'appello pone in rilevo che i fatti ascritti all'estradando costituiscono reato per la legge italiana e che per la legge belga si tratta di reati puniti con una pena non inferiore nel massimo a dodici anni. Non ricorrono ragioni ostative previste dall'art. 18 della legge n.69 del 2005.
Si precisa infine l'infondatezza della questione relativa al prelievo di liquidi biologici per estrarre DNA poiché i principi costituzionali tutelati dall'art.2 lett. b) legge n. 69 del 2005 sono, oltre il diritto di difesa, quelli della dignità e integrità della persona;
diritti che potrebbero essere lesi soltanto nell'ipotesi di prelieivi invasivi, esclusi dalla documentazione prodotta dallo Stato richiedente.
1 го 2. Il ricorrente deduce:
Violazione dell'art.2 lett. b) della legge 22 aprile 2005, n.69, poiché JE Satovic ebbe a rifiutare, nel corso dell'interrogatorio effettuato per rogatoria da due ufficiali di polizia giudiziaria italiani unitamente a due funzionari della polizia belga, di rilasciare suoi liquidi biologici per l'accertamento dl DNA. Il Commissario di polizia informò
JE TO che, una volta trasferito in Belgio, avrebbe dovuto rilasciare coattivamente i predetti liquidi biologici, come risulta dal verbale d'interrogatorio 8 maggio 2008 prodotto dal ricorrente all'udienza dinanzi alla Corte d'appello. Il prelievo di un tessuto, contro la volontà dell'interessato, è effettuato con violenza e, pertanto, è da ritenere in ogni caso invasivo e lesivo dell'integrità fisica. Inoltre, viola il diritto di difesa, sancito dal'art. 24 Cost., in quanto il principio nemo tenetur se detegere comprende anche il divieto di costringere l'imputato a compiere atti che possano facilitare una pronuncia di condanna
3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La questione relativa all'eventuale prelievo di reperti per l'accertamento del DNA è assolutamente priva di fondamento.
Nel nostro ordinamento, la prova de qua è ammessa e ed è ritenuta legittimamente utilizzabile (Sez. 1, 30 giugno 2004, dep. 15 dicembre 2004,
n. 48349) anche nel caso in cui il reperto sia stato prelevato, in mancanza di uno specifico consenso dell'imputato, nell'ambito di accertamenti sanitari cui la persona si è sottoposta per altre e diverse finalità (Sez. VI, 28 aprile
2005, dep. 4 luglio 2005, n. 24586).
2 во La mancanza di una espressa previsione nel nostro ordinamento di una norma che stabilisca "casi" e "modalità" per i prelievi "ematici coattivi" per svolgere gli accertamenti DNA, nei limiti stabiliti dalla sentenza costituzionale n. 286 del 1996, non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalità non invasive e non lesive dell'integrità personale;
reperti che gli attuali protocolli medico-scientifici ritengono altrettanto affidabili per svolgere accertamenti sul DNA. Ciò trova conferma nell'art.349 c.p.p. che, sebbene ai fini di procedere all'identificazione, prevede espressamente il prelievo di "saliva" o di "capelli", anche senza il consenso dell'interessato mediante autorizzazione scritta dell'autorità
giudiziaria.
Del resto, la disciplina processuale di altro Stato - relativa all'acquisizione e all'utilizzo di prove che non siano in contrasto con il principio fondamentale del divieto di "influire sulla libertà di autodeterminazione e non pregiudica la libertà morale" non integra la
-
lesione di diritti fondamentali anche là dove preveda prelievi biologici per l'esame del DNA con modalità diverse da quelle stabilite nel nostro ordinamento.
L'acquisizione di reperti per l'esame del DNA non vulnera valori costituzionale e, come tale, non costituisce violazione dell'art. 2, lett. b) della legge 22 aprile, n. 69 e non integra un divieto di consegna ex art. 18 lett. t) legge citata.
Mette conto, infine, osservare che le modalità di acquisizione della e i limiti di utilizzo previsti nello Stato richiedente non possono essere prova oggetto di sindacato per la sussistenza delle condizioni richieste per la consegna nell'ambito della procedura del mandato d'arresto europeo, sempre che non si tratti di prove che non ledano ontologicamente diritti fondamentali della persona. Le questioni poste dal ricorrente, pertanto, debbono trovare la loro soluzione giuridica e fattuale nell'ambito del processo che si svolgerà nello Stato estero emittente.
3 ся 3. Il ricorso va rigettato e, a norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Riserva la redazione della motivazione, a norma dell'art.22,
comma 4, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2008
Il Consigliere estensore If Presidente
Domenico Carcan Antonio Esposito
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 SET. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli
4