Sentenza 23 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Art. 3 - Obbligatorietà della legge penalehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 4. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
Leggi di più… - 5. Recidiva contestata su reato prescritto: rimessa alle SSUU (Cass. 26756/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 giugno 2023
Rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante la possibilità di contestare la recidiva anche successivamente al decorso del termine di prescrizione, calcolato alla luce dell'originaria imputazione. Cassazione penale, sez. V, ud. 11 aprile 2023 (dep. 20 giugno 2023), n. 26756 Presidente De Gregorio – Relatore Cuoco Ritenuto in fatto Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto D.F. responsabile dei reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentato furto con strappo. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura, formulati tutti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2016, n. 26822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26822 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2016 |
Testo completo
2 68 22/ 1 6 22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -- Presidente N.940 Dott. ANIELLO NAPPI -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERO SAVANI - Consigliere -N. 53094/2015 Dott. FRANCESCA MORELLI Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC NO N. IL 04/06/1939 SC SE MI N. IL 10/05/1968 AL AN FE IO NO N. IL 29/10/1951 avverso la sentenza n. 519/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 18/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI ་Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L BIRRITTER che ha concluso per l'annullament seine win felle sent a SC gesun for write fel res;
i p ate part comoл ютий мен Містоquanto efle altor. 6 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO a) Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ridot- ta la pena per SC ES e per il figlio SC/U (non appare chiaro al Collegio quale sia, ferma restando la sicura individuazione del prevenuto, l'esatto cognome, così che in tal mo- do di seguito verrà riportato) IU CH, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 30 settembre 2013 dal locale Tribunale, appellata, oltre che dai predetti, da AL Co- stantino FE IZ AN, ritenuti tutti responsabili del delitto di bancarotta fraudo- lenta aggravata dalla pluralità dei fatti e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, commesso in relazione al fallimento, dichiarato il 15 febbraio 1997, della "Ge.Com s.r.l.". In particolare, a SC ES, quale A.U. della società tra il 30 luglio 1991 ed il 5 agosto 1993, era stato contestato il falso nel bilancio 1991 in connessione causale con il dissesto della società; al predetto, inoltre in concorso con il figlio SC/U IU CH e l'altro impu- tato AL Costantino FE IZ AN, il delitto di bancarotta fraudolenta patri- moniale pluriaggravata per la distrazione, con specifico riferimento al predetto, della somma di oltre 353mln di Lire a favore della "DI s.r.l.” A SC/U IU CH era contestato, nella sua qualità di A.U. della fallita società tra il 5 agosto 1993 ed il 25 marzo 1995, il concorso nel medesimo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata ascritto al padre, cui era succeduto nella carica, per la distrazione della somma di oltre 360mln di Lire, sempre a favore della "DI s.r.l., e di quella di £. 640mln a favore della società svizzera "FI Holding S.A.”. AI AL, A.U. della società dal 25 marzo 1995 al 18 dicembre 1996, oltre al concorso nel medesimo delitto di bancarotta distrattiva pluriaggravata - nel suo caso con riferimento alla di- strazione di oltre 186mln di Lire a favore della "DI s.r.l. e di quella di un miliardo e 65mln a favore sempre della “FI Holding S.A.", era contestata sia la bancarotta fraudo- lenta documentale, ascritta anche ad ulteriore imputato la cui posizione era stata stralciata, sia, singolarmente, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata per l'ulteriore di- strazione di oltre 73mln di Lire nel periodo in cui aveva esercitato la carica. Come rilevato sopra, la sentenza di condanna dei prevenuti per tutti i delitti a ciascuno loro ascritti è stata confermata dal giudice d'appello in tema di responsabilità. b) Hanno proposto a mezzo dei difensori un unico ricorso per cassazione gli imputati SC ES e SC/U IU CH. b.1) In via preliminare denunciano sotto il profilo processuale la nullità della sentenza di primo grado ed il difetto di motivazione di quella del giudice d'appello, laddove era stata denunciata la nullità derivante da erronea contestazione ed individuazione degli imputati nel frontespizio inte- grato da correzioni a mano. b.2) Si lamenta poi difetto di motivazione per la mancata considerazione da parte della Corte ter- / ritoriale dei motivi di impugnazione sviluppati con l'atto di appello. b.3) Vengono poi sviluppate censure sulla ritenuta responsabilità di SC ES per il delit- to di bancarotta impropria per falso nel bilancio 1991 con riferimento all'indicazione di valori di ammortamenti e di avviamento ed alla contestata mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla legge per il caso, di perdita del capitale sociale che i giudici del merito avevano evidenziato a carico del prevenuto come verificatosi fin dal primo anno di gestione, individuando le prime cause del dissesto nella iniziale debolezza di una società che non aveva capitali sufficienti e si finanziava con i debiti di fornitura. b.4) Rileva il ricorso che la sentenza sarebbe contraddittoria laddove poi ha evidenziato, sulla base dei rilievi del curatore, che tutti i bilanci degli anni di gestione degli SC, padre e figlio, si erano chiusi con esiti positivi, tranne il 1995, quando orami la gestione era passata al DEJA- LA, che gestiva sia "DI s.r.l." che "GeCom s.r.l.", oltre a "FI". b.5) Contesta poi il ricorso che la sentenza impugnata abbia ascritto ai ricorrenti fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla contestazione di cui al capo A), avente ad oggetto precise Pag. 1 di 6 e specifiche ipotesi distrattive, soprattutto con riferimento a SC/U IU. b.6) Si contesta poi il riferimento dei giudici d'appello alla responsabilità dei ricorrenti in rela- zione alle distrazioni che sarebbero state conseguenza dell'esecuzione di un lodo arbitrale con- cluso in svizzera a favore della FI quando peraltro l'amministratore di tutte le società sa- rebbe stato il AL, lodo arbitrale al quale il primo giudice non aveva annesso alcun valore, essendo peraltro collegato ad un contratto di leasing che verrebbe ascritto a decisione ed iniziati- va personale di SC/U IU senza che di tale contratto sia mai esistita dimostrazione documentale certa. Si denuncia in sostanza l'attribuzione di distrazioni senza un impianto proba- torio che superi il livello della congettura. b.7) Anche la contestazione allo SC/U della distrazione di £. 640mln a favore della FI SA in esecuzione del citato lodo, sarebbe basata su dati probatori del tutto evanescenti, atteso che il titolo non sarebbe stato mai rinvenuto e che il curatore si sarebbe riferito solo alla matrice dell'assegno rinvenuta casualmente e tale da riportare la data dell'assegno al 6 marzo 1995, pri- ma della sostituzione del ricorrente con il AL avvenuta il successivo 25 marzo. I giudici del merito non avrebbero considerato che il lodo, pretesa fonte del pagamento di cui si tratta, avrebbe data 12 aprile 1995, momento successivo alla data presunta di emissione del titolo e momento nel quale sia la DI, che la Ge.Com, che la destinataria FI erano tutte amministrate da AL. b.8) Quanto alla restante ipotesi distrattiva ascritta agli SC, il ricorso rileva che dagli accer- tamenti del curatore era emerso che fra DI e Ge.Com esisteva un rapporto di affitto della struttura commerciale secondo il quale la seconda avrebbe dovuto pagare circa £. un mi- liardo l'l'anno. Non avrebbero quindi considerato i giudici del merito che fra le due società esisteva un rapporto negoziale che avrebbe giustificato gli esborsi contestati, mentre ancora al 16 aprile 1994 a carico della Ge.Com residuava un debito di £: 780mln. b.9) Dopo aver denunciato il vizio di motivazione, con la citazione dei motivi di appello a cui non sarebbe stata data risposta alcuna, in ordine all'addebito, a carico del defunto SC Ge- suino, di aver dato un contributo causale alla formazione del dissesto ed al fallimento, laddove la Corte di merito non avrebbe considerato che, dopo anni di risultati positivi della gestione, il pas- sivo riscontrato e decisivo per il fallimento si sarebbe verificato solo con la gestione AL per l'accertato continuo prelevamento di fondi dalle casse del supermercato ed il riversamento nelle altre società gestite dal medesimo A.U. delle tre società coinvolte, vengono dedotti, in un'ultima articolazione del ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sul ritenuto ricorrere dell'aggravante di cui all'art. 219, 1° co, Legge fallimentare, contestata ben 13 anni do- po l'inizio del procedimento penale, di cui si censura il ritenuto ricorrere del presupposto in fatto e l'intervenuta contestazione al solo fine di evitare la prescrizione del reato. c) Propone altresì ricorso il AL, integrato con memoria, deducendo con un primo motivo violazione di legge (art. 3 cod. pen., artt. 10 e 11 Cost. e norme internazionali) godendo l'imputato di immunità assoluta dalla giurisdizionale penale dello stato italiano per essere il capo di stato dell'Isola dei Cavalieri, come da documenti, elencati ed allegati al gravame, legalizzati e/o apostillati, con richiesta di sospensione del giudizio in attesa delle decisioni delle corti inter- nazionali adite. c.1) Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulla respon- sabilità per le pretese distrazioni. Il ricorrente nel ricostruire i fatti, in assonanza a quanto già ri- portato nell'atto di appello, ha in sostanza rilevato che la "DI della quale era dive- nuto amministratore nel 1994, società di proprietà della soc. svizzera FI, aveva nei confron- ti della Ge.Com un credito per canoni di affitto non pagati di rilevante importo e che nel giugno 1994 l'A.U. della Ge.Com, SC/U IU, aveva stipulato con la DI, ammi- nistrata dal ricorrente, un contratto di leasing in relazione ai locali dove svolgeva la sua attività, obbligandosi a pagare per il primo anno una somma superiore ai 7miliardi di Lire. Il mancato adempimento del pagamento aveva indotto la DI a chiedere ed ottenere Pag. 2 di 6 dal Tribunale di Sassari il sequestro conservativo dei beni della Ge.Com così che i successivipa- gamenti da parte della società della quale era divenuto A.U. sarebbero stati giustificati dall'adempimento di debiti assunti, anche in virtù di un lodo arbitrale svizzero, nei confronti, in sostanza, della FI divenuta proprietaria sia di DI, sia di Ge.Com. La Corte di merito non avrebbe quindi correttamente tratto dalla situazione concreta dei rapporti fra le società le conclusioni dovute in merito alla liceità dei pagamenti disposti nella gestione della Ge.Com laddove i pagamenti non sarebbero stati modalità di drenaggio di liquidità, ma esecuzione di pagamenti dovuti. Né i giudici del merito avrebbero correttamente ricostruito la vicenda laddove avevano ritenuto accertato in mancanza di adeguata prova, che con il lodo arbitrale la FI avesse rinunciato ai debiti maturati nei confronti di Ge.Com e DI. c.2) In tema di bancarotta fraudolenta documentale, rileva il ricorrente che la contabilità era stata tenuta tutta su di un elaboratore che per molti anni non era stato recuperato dal curatore e che il successivo recupero aveva dimostrato fosse stata tenuta integralmente. Solo l'inerzia del curatore non considerata dai giudici del merito avrebbe potuto avvalorare l'ipotesi di una dolosa carenza di tenuta delle scritture. c.3) Deduce infine violazione di legge per il ritenuto ricorrere dell'aggravante ex art. 219, 1° co., Legge fallimentare peraltro contestata con ritardo ed inidonea a impedire la prescrizione del rea- to verificatasi prima della sua contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1) Osserva il Collegio in primo luogo che il ricorrente SC ES risulta essere deceduto in data 21 gennaio 2016, come da certificato di morte trasmesso alla Corte, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi riguardi per estinzione per morte del reo dei reati lui ascritti, il capo A), nella parte che lo concerne specificamente, ed il ca- po E) in tema di bancarotta fraudolenta impropria per falso in bilancio. 2) I restanti ricorsi sono, ad avviso del Collegio, inammissibili. Manifestamente infondata, ed in ogni caso generica la questione posta dal ricorso SC/U in materia processuale. 2.1) La Corte d'Appello ha esattamente rilevato la correttezza della contestazione dell'aggravante ex art. 219, 1°, co., Legge fallimentare, in quanto avvenuta con inserimento nel verbale dell'udienza 20 ottobre 2010 ed integrata con le relative notifiche (2-12 novembre 2010) ai pre- venuti;
peraltro il testo della sentenza riporta fedelmente, anche con la integrazione manuale, lo stato della contestazione del delitto, secondo quanto verificatosi in dibattimento, nel quale è stata assicurata ampia possibilità di contraddittorio. 2.2) Con riferimento alla doglianza concernente la mancata considerazione da parte della Corte territoriale delle argomentazioni proposte con i motivi d'appello, rileva il Collegio che la senten- za impugnata ha diffusamente riportato i motivi di appello, e, per quanto ancora attuale delle im- putazioni dopo il decesso di SC ES cui era ascritto il capo E), ha affrontato le argo- mentazioni concernenti la posizione del ricorrente SC/U IU, concernenti gli episodi !. distrattivi specificamente riportati al capo A), in modo congruo e privo di cadute di logica con- sequenzialità. 2.3) In particolare, manifestamente infondate sono le doglianze sviluppate in via generale dal ri- corso con cui si evidenziano i positivi risultati della società nella gestione SC/U; al proposi- to, chiaramente la Corte di merito ha confutato gli argomenti relativi al risultato positivo delle gestioni degli SC/U prima di quella AL a cui si vuole attribuire il dissesto. Ha osser- vato la Corte di merito, con chiari riferimenti alle emergenze processuali quali anche riportate dal primo giudice, come le perdite della società risalissero fin al primo anno di attività, a cagione soprattutto della sua sottocapitalizzazione, rilevando che il capitale sociale era stato perso, in so- stanza, ben prima del fallimento, e che il risultato reale di quelle gestioni era mascherato da bi- lanci con appostazioni non rispondenti al vero, essendosi poi evidenziato che l'equilibrio finan- ziario della società veniva raggiunto con i debiti di fornitura, cioè con le dilazioni di pagamento Pag. 3 di 6 dei debiti verso i fornitori. La crisi si era già manifestata quando la DI si era trovata in crisi di liquidità per gli oneri derivanti da un mutuo fondiario in ECU ed il deprezzamento del- la lira nei confronti di tale divisa europea, crisi in relazione alla quale risultavano effettuate im- missioni di liquidità proveniente degli incassi dell'attività commerciale da parte della fallita so- cietà senza valida causa, fra i quali quelle ascritte a SC/U IU CH, secondo gli accertamenti del curatore fallimentare. Del tutto generico appare l'argomento con cui il ricorren- te critica la decisione dei giudici del merito laddove sostiene che gli esborsi di cui sopra doveva- no ritenersi effettuati nel corso della vigenza del contratto di affitto mentre il curatore non aveva rinvenuto concreta imputazione di quelle erogazioni al citato contratto;
il ricorrente si affida ad un'ipotesi dal suo punto di vista plausibile, ma non supera il livello della genericità della giusti- ficazione e dell'argomentazione. 2.4) Rileva il Collegio che, anche quanto al secondo addebito di bancarotta fraudolenta patrimo- niale rivolto al superstite SC/U, le argomentazioni dei giudici del merito non vengono in- taccate dalle censure del ricorrente;
i giudici del merito, con argomenti esenti da vizi di logica consequenzialità fondati su risultanze documentali e tecniche, hanno riportato l'emissione dell'assegno per £. 640mln al periodo in cui l'amministrazione della società faceva carico ancora al ricorrente, laddove l'argomento principale del prevenuto si fonda su di una generica ipotesi di retrodatazione da parte di soggetto ignoto e su di una lettura delle risultanze processuali e delle sentenze che non ricostruiscono i fatti negli esatti termini pretesi dal ricorrente. Invero, mentre per il ricorrente il c.d. lodo arbitrale svizzero sarebbe da collegare senza alcun dubbio all'emissione di quell'assegno ed individuerebbe in un momento successivo alla sostitu- zione del prevenuto nell'amministrazione della fallita la realizzazione di quell'esborso, le sen- tenze di merito non danno al medesimo il rilievo che gli viene attribuito, in quanto evidenziano che si tratta di documento privo di autenticità, con sottoscrizioni incomprensibili e senza data certa. 2.5) Quella del ricorrente è quindi lettura alternativa delle emergenze processuali non in linea con quanto considerato nelle sentenze oggetto di valutazione, ed i motivi proposti tendono ad ot- tenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento. 3) La questione sollevata con il primo motivo del ricorso proposto in favore del AL è ma- nifestamente infondata. 3.1) Questa Corte ha già espressamente affrontato la questione proposta in termini dal ricorso del AL concernente la sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e do- cumentale relativamente al fallimento della "Securfin s.r.l." e l'ha dichiarata inammissibile con sentenza (Sez. V, 19/9/2013, n. 41335) le cui argomentazioni non possono che essere ripercorse in questa sede. 3.2) Invero, l'immunità, che comporta la sottrazione per taluni soggetti all'applicabilità delle sanzioni penali, costituendo un'eccezione al principio di obbligatorietà della legge penale, non può che derivare da disposizioni legislative ed è insuscettibile di interpretazioni estensive ed ana- logiche, come del resto avverte l'art. 3 cod. pen. nel limitarla ai soli casi stabiliti dal diritto pub- blico interno e dal diritto internazionale, che riconosce l'immunità ai Capi di Stato per il fatto che essi rappresentano i rispettivi Stati. Nel caso, i documenti che dovrebbero comprovare l'esistenza di un soggetto di diritto internazionale, denominato Principato Isola dei Cavalieri, del quale AL sarebbe il Capo di Stato, sono stati allegati al ricorso in gran parte in lingua in- glese non accompagnati da traduzione, mentre da quelli in italiano non è dato evincere, né altri- menti consta a questo collegio, che al predetto principato, di cui tra l'altro si ignora il territorio, sia riconosciuta, nell'ambito della comunità interazionale, la qualifica di Stato sovrano e di sog- getto autonomo ed indipendente, qualifica certamente non riconosciutagli dall'Italia, presso la quale non risultano rappresentanze diplomatiche di esso. D'altro canto le apostille pure allegate al gravame, spesso non accompagnate neppure dal documento cui si riferiscono, per quanto dota- Pag. 4 di 6 te di funzione certificativa, non sono idonee ad attestare la genuinità del contenuto dei documenti cui si riferiscono. Né va trascurato che, per quanto l'imputato abbia prodotto passaporti a suo nome da cui risulta la cittadinanza nell'Isola dei Cavalieri, dagli atti risulta invece come cittadino italiano, nato e residente in Italia. 3.3) Il secondo motivo è riproduttivo delle argomentazioni sviluppate con l'atto di appello che propongono un'alternativa ricostruzione dei rapporti fra le società gestite dal prevenuto nel pe- riodo di sua amministrazione della società fallita alle quali la Corte di merito ha fornito risposte basate sulla ricostruzione dei fatti in sede dibattimentale, laddove i giudici del merito avevano rilevato che ai pretesi crediti verso Ge.Com la FI aveva rinunciato, mentre il ricorrente con- testa la circostanza senza dimostrare di aver fornito in sede di merito adeguata prova, tale da ren- dere illogica la conclusione delle due conformi decisioni di merito che avevano sostenuto che tutti i prelievi di fondi dalla fallita successivi al preteso lodo arbitrale, avvenuti sotto la respon- sabilità del prevenuto altro non fossero che modi per dirottare fondi dalla fallita alla società sviz- zera, che deteneva il 100% delle quote. 3.4) Per quel che concerne la bancarotta fraudolenta documentale osserva il Collegio che secon- do i giudici del merito la gestione della contabilità era stata ricostruita anche sulla base di testi- monianze che hanno dato conto delle modalità di tenuta nel periodo di gestione AL. 3.5) Irrilevanti le deduzioni difensive circa l'essere la contabilità, o almeno buona parte dei do- cumenti relativi memorizzati in un computer di difficile accessibilità e rinvenuto dopo tempo e con particolari difficoltà operative. Invero, irrilevanti sono i rilievi circa la pretesa inerzia degli organi fallimentari, facendo carico al responsabile della gestione contabile di mettere il curatore in condizioni di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari in modo completo. Sussiste invero il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patri- monio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà su- perabili solo con particolare diligenza (Sez. V, 22/5/2015, n. 45174, Rv. 265682). 4) Sulle doglianze di entrambi i ricorsi concernenti il ricorrere dell'aggravante ex art. 219, 1° co., Legge fallimentare e la sua incidenza sul decorso del termine di prescrizione, che si sarebbe do- vuto accertare come scaduto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, osserva il Col- legio che le dimensioni del danno arrecato al ceto creditorio con il delitto per cui si procede ren- dono ragione della contestazione e dell'operatività dell'aggravante, ritenuta dai giudici del meri- to con adeguata e logica motivazione, mentre la circostanza che la contestazione dell'aggravante sia intervenuta in corso di dibattimento di primo grado non incide sul termine di prescrizione del reato. 4.1) Legittima è, invero, la contestazione di un'aggravante in corso di dibattimento e tale conte- stazione, se effettuata, come nel caso, con corrette modalità per garantire il contraddittorio, quali- fica il reato su cui si svolge il giudizio e ne individua gli esatti termini di prescrizione, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Corte per la quale ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile an- che se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pro- nuncia della sentenza (Sez. II, 2/7/2010, n. 33871, Rv. 248131; conf.: n. 9769 del 2006, Rv. 234225; n. 40627 del 2008, Rv. 241488; n. 44591 del 2008, Rv. 242133). 4.2) In definitiva, il termine di prescrizione del reato, che deve essere individuato tenendo conto dell'aumento di pena per l'aggravante in quello di anni diciotto e mesi nove, secondo i criteri di cui all'art. 157 c.p. (nel nuovo testo più favorevole), sarebbe scaduto, con l'incidenza della so- spensione determinata da questa Corte in giorni 60, in data 14 gennaio 2016, successiva a quella, 18 maggio 2015, di pronuncia della sentenza della Corte di merito. 4.3) L'inammissibilità, anche per manifesta infondatezza dei motivi, dei ricorsi non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di valutare l'eventuale decorso dei termini prescrizionali, tanto più in quanto maturati dopo la sentenza impugnata (Sez. Pag. 5 di 6 U., 22/3/2005, n. 23428, Bracale;
Sez. U., 27/6/2001, n. 33542, Cavaliera;
Sez. U., 22/11/2000, n. 32, De Luca). 5) All'inammissibilità dei ricorsi di SC/U IU CH e AL Costantino FE IZ AN consegue, ai sensi dell'art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità - dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ra- gione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a SC ES perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di €. 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 marzo 2016. Il Consigliere estensorePaul. Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ин Pag. 6 di 6