Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
Al fine della configurazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 d.l. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto integrata l'aggravante in questione nella condotta del soggetto attivo che aveva proferito l'espressione ingiuriosa "non voglio vedere marocchini davanti al locale" e successivamente aveva aggredito la persona offesa che si era rifiutata di allontanarsi, cagionandole lesioni, affermando che tale condotta si pone come consapevole esteriorizzazione di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato su un pregiudizio di razza, avuto riguardo alle peculiari modalità dell'azione nonché al contesto ambientale della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 37609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37609 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1083
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 47601/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
il 17/10/2005 dal PG DI ANCONA;
nel procedimento a carico di:
GO IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Giudice di pace di Urbino del 21 settembre 2005. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni scritte del P.G. in sede che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZI IO era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Urbino, dei reati di seguito indicati:
a) ai sensi dell'art. 582 c.p., per avere cagionato a AL AM una lesione personale (frattura ossa proprie del naso), colpendolo al viso con una violenta testata, dalla quale derivava una malattia guarita entro il ventesimo giorno;
b) ai sensi dell'art. 594 c.p., per avere offeso l'onore ed il decoro di AL AM rivolgendogli la seguente frase nei pressi dell'entrata ad un "Pub": "non voglio vedere marocchini davanti al locale".
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace dichiarava non doversi procedere nei confronti del ZI perché i reati ascrittigli erano estinti per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.. Avverso l'anzidetta pronuncia il P.G. di TO ha proposto ricorso per Cassazione, eccependo, con il primo motivo, l'incompetenza per materia sul riflesso che, nella fattispecie, avrebbe dovuto ravvisarsi la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 122 del 1993, art. 3, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 205 del 1993, che attribuiva al tribunale la competenza a conoscere dei reati in questione. Invero, le condotte delittuose risultavano correlate ad una finalità di discriminazione e di odio razziale, essendo irrilevante che nelle imputazioni in esame non risultassero i pertinenti riferimenti normativi, in quanto l'omissione era suscettibile di mera integrazione, senza necessità di nuove contestazioni. Per queste ragioni, il Giudicante avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, con trasmissione degli atti al P.M.. Il secondo motivo deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 152, 582 e 594 c.p., L. n. 205 del 1993, artt. 3 e 6, sul riflesso che nessuna efficacia estintiva dei reati in questione avrebbe potuto essere riconosciuta alla sopravenuta remissione di querela, in quanto, proprio in ragione dell'anzidetta aggravante, i reati erano perseguibili d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va disattesa l'istanza di rinvio proposta dall'avv. Giuseppe Recupero, difensore del ZI IO, per adesione all'astensione delle udienze programmata dall'associazione di categoria, posto che il presente giudizio si svolge nelle forme camerali dell'art. 611 c.p.p., che non prevedono la partecipazione del difensore.
Nel merito dell'impugnazione, si osserva che la stessa è fondata. È, infatti, condivisibile il rilievo del P.G. ricorrente secondo il quale nella stessa dinamica dei fatti, articolatisi nel duplice segmento delle ingiurie rivolte al cittadino extracomunitario e nella sua, successiva, aggressione fisica, al rifiuto di allontanarsi, fossero ravvisabili inequivoci connotati di avversione di tipo etnico o razziale, tali da integrare gli estremi dell'aggravante di cui alla richiamata normativa.
Orbene, in ordine alla valenza della circostanza in questione ed ai presupposti necessari per la sua configurazione, è dato cogliere, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, due orientamenti all'apparenza dissonanti.
Secondo la pronuncia del 17.11.2005 n. 44295 di questa Sezione, rv. 232539, ai fini della sussistenza dell'anzidetta aggravante non può reputarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell'azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e, almeno potenzialmente idonea, a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri analogo sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, dovendosi inoltre escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di "odio" ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione, e dovendosi altresì considerare che, quanto alla "discriminazione", la relativa nozione non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la L. n. 654 del 1975, secondo cui (nel testo italiano) essa "sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica". In applicazione di tali principi, è stata annullata con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza dell'aggravante in ordine al reato di ingiurie addebitato all'imputato per avere questi rivolto ad alcune straniere di origine colombiana l'espressione: sporche negre, cosa fanno queste negre qua?. Insomma, ben lungi dall'affermare che l'espressione incriminata non abbia, in sè, valenza offensiva, la Corte ha rimesso gli atti al giudice di merito perché verificasse se la stessa fosse da ritenere consapevolmente finalizzata e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile e suscitare in altri proprio quel sentimento di odio (e non altri di diversa natura o intensità quali la semplice avversione, l'antipatia, il disprezzo e simili), ovvero a dar luogo al concreto pericolo di immediati o futuri comportamenti discriminatori basati sulla differenza di razza e specificamente riconducibili alla surriportata definizione normativa di "discriminazione". In altra sentenza di questa stessa Sezione (n. 9381 del 17.3.2006, rv. 233891), si afferma che integra gli estremi dell'aggravante in questione l'espressione ingiuriosa: va via di qua, sporca negra rivolta a persona di pelle scura, in quanto essa si rapporta, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, ne' a tal riguardo ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, considerato che l'accertamento sulla idoneità potenziale dell'azione a conseguire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato, non già all'idoneità occasionale del fatto a conseguire l'ulteriore disvalore, ma al dato culturale che lo connota. Rapportata al contesto ambientale e culturale in cui il fatto si è svolto, l'espressione esaminata recava, di per sè, il disvalore richiesto dalla legge, proprio per la sua valenza discriminatoria o di conflittualità apodittica in ragione di diversità dell'offeso.....
A giudizio di questo Collegio, la prima interpretazione, che pur si segnala per l'apprezzabile puntualizzazione della valenza semantica dei termini discriminazione ed odio, costituenti le parole chiave del tessuto normativo del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 3 (convertito, con modificazione, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205), trovi un limite nella richiesta presupposizione di una condizione ulteriore, rispetto all'obiettiva valenza lesiva dell'espressione ingiuriosa usata, ossia la destinazione della condotta o, quanto meno, la sua potenziale idoneità a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri il riprovevole sentimento o, comunque, a dar luogo al concreto pericolo di comportamenti discriminatori. In una parola, il pericolo di atti di emulazione. Ma se così è, l'aggravante dovrebbe escludersi in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga nell'assenza di terze persone di guisa che l'esteriorizzazione della pulsione discriminatoria non possa sortire pericolosi effetti emulatori. Il che non appare possibile, in quanto tutt'altro che in linea con la ratio della disposizione normativa in questione, che intende sanzionare con maggiore severità i reati (punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo) commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazione, esprimendo un giudizio di disvalore e di esecrazione per condotte che alla precipua antigiuridicità assommino un'ulteriore valenza lesiva, siccome obiettivamente rivelatoci di uno dei sentimenti espressamente considerati. Non è, dunque, richiesta la plateale ostentazione di tali motivazioni sì da ingenerare il rischio di reiterazione di analoghi comportamenti, essendo sufficiente che l'azione rechi, in sè, le prescritte connotazioni, immediatamente percepibili nel contesto in cui è maturata, avuto riguardo al comune sentire ed alla comune accezione dell'espressione usata. L'equivoco interpretativo è, certamente, ingenerato dal lemma finalità usato dal legislatore, che è termine anodino e non univoco, potendo intendersi riferito - sul presupposto, nient'affatto scontato, di uso consapevole in luogo di altri, come motivi o motivazioni - ad un qualcosa di esterno all'azione, che ne rappresenti l'obiettivo estrinseco, al cui conseguimento la stessa debba essere protesa. Nella fattispecie normativa in esame il termine vale, invece, ad individuare una connotazione intrinseca della condotta, che deve porsi come consapevole (dunque, finalità come sottolineatura semantica di cosciente orientamento finalistico) esteriorizzazione di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato su un pregiudizio di razza. La stigmatizzazione di condotte così finalisticamente orientate si pone in sintonia con lo spirito delle convenzioni (prima fra tutte quella di New York del 7 marzo 1966) che la comunità internazionale ha inteso formalizzare, memore delle catastrofiche conseguenze, storicamente, determinate da assurdi sentimenti di superiorità o di odio razziale od etnico e degli immani pericoli che, per il futuro, la proliferazione di siffatte pulsioni può ingenerare, ove non adeguatamente represse a partire già dalle loro embrionali manifestazioni nell'ambito interno di ciascun ordinamento statuale. D'altro canto, a conferma dell'improprietà del termine usato nella fattispecie normativa in esame depone, chiaramente, il fatto che il legislatore, ove ha voluto riferirsi ad un obiettivo esterno all'azione, ha usato, con diversa significazione, l'omologo termine fine (....al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi....). Pertanto, per la configurazione dell'aggravante, occorre accertare se l'espressione ingiuriosa abbia la richiesta connotazione discriminatoria o sia rivelatrice di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, valutando la formulazione sia in sè che contestualizzandola nell'ambito sociale e culturale in cui è maturata.
Alla stregua di tali principi, non par dubbio che, nel caso di specie, avuto riguardo alle peculiari modalità dell'azione ed al contesto ambientale in cui era stata posta in essere, l'azione presentasse, obiettivamente, la caratterizzazione richiesta per l'applicazione dell'art. 3 della speciale normativa in questione. Ed infatti, all'espressione verbale d'insofferenza profferita dall'imputato nei confronti della persona offesa, in ragione della sua origine etnica (non voglio vedere marocchini davanti al locale), ha fatto seguito l'aggressione fisica che traduceva in forma violenta quello stato emotivo di avversione e ripulsa, in uno al disappunto, originato da assurdo sentimento di superiorità, che la vittima dell'intemperanza verbale avesse osato resistergli, piuttosto che, prona al suo volere, cedere - prontamente e senza discussioni - all'intimazione ricevuta.
Insomma, la stessa progressione della fattispecie, nei distinti momenti in cui si è articolata, manifestava - in termini concreti ed ictu oculi percepibili - il sentimento di avversione e di odio razziale che caratterizza la previsione normativa dell'art. 3 della menzionata normativa.
La configurabilità dell'aggravante in questione avrebbe dovuto comportare l'individuazione nel tribunale del giudice competente a conoscere del reato, ai sensi della L. 25 giugno 1993, n. 205, art.6, comma 3, donde l'incompetenza per materia del giudice di pace.
Va da sè che, per effetto del riconoscimento della stessa aggravante, il reato non sia suscettibile di estinzione per remissione di querela, posto che lo stesso art. 6, comma 1, ne prevede la procedibilità d'ufficio.
2. - Le suesposte ragioni reclamano l'annullamento della sentenza impugnata, al quale occorre, senz'altro, far luogo, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Urbino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2006. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2006