CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16110 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RO NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16110 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Di TR NZ ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata accolta l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P. R. 9-10-1990, n. 309. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decurtazione del quantum dell'indennità nella misura del 40% dell'importo, poiché il giudice a quo si è limitato a un generico riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il Di TR, senza spiegare secondo quali criteri ha disposto un abbattimento in misura così consistente. Peraltro l'istante risulta gravato da un solo precedente penale, di modesta entità, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Non vi è dunque alcuna adeguata motivazione al riguardo, non essendo dato comprendere quale sia stato il percorso logico - giuridico esperito dal giudice nella quantificazione dell'indennità. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella memoria presentata, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Il parametro aritmetico, sulla base del quale liquidare l'indennizzo, è costituito, come è noto, dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni, ex art. 303, comma quarto, lett. c), cod. proc. pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita. Questo criterio può e deve essere opportunamente integrato dal giudice, incrementando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione il più possibile equa e rispondente alle specificità della situazione concreta. Dunque il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione di tutte le peculiarità del caso sub iudice (Sez. 3, n. 3912 del 5-12-2013, Rv. 258833). Il 1 controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto alla Corte di cassazione, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai parametri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta ( Sez. 4, n. 24225 del 4-3-2015, Rv. 263721). 2. Nel caso in esame, il giudice a quo ha operato una riduzione del 40% sulla somma liquidata sulla base del parametro aritmetico motivando tale abbattimento esclusivamente con la frase "in considerazione dei precedenti penali da cui è gravato il Di TR". Nessuna spiegazione ha dato pertanto il giudice a quo circa le ragioni dell'adozione del parametro costituito dai precedenti penali né circa l'incidenza di questi ultimi sulle valutazioni inerenti alla quantificazione dell'indennizzo e, ancor meno, in ordine alla natura, al numero e alla gravità dei suddetti precedenti. Non è dunque possibile sulla base di questa scarna e lapidaria giustificazione ricostruire l'iter logico - giuridico esperito dal giudice di merito in ordine alla quantificazione dell'indennizzo e segnatamente alla riduzione del 40%. E' comunque da sottolineare come sia stato chiarito, in giurisprudenza, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è illegittima la decisione con cui il giudice riduca automaticamente l'importo da liquidarsi, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario, poichè l'esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, a seconda dei casi, sia un effetto di riduzione sia, all'opposto, un effetto di massimizzazione della sofferenza cagionata dalla carcerazione. Il giudice è tenuto quindi a valutare caso per caso (Sez. 4, n. 18364 del 18/1/2019, Rv. 275706-01; in senso conforme Cass., n. 18604 del 2014, Rv. 259240 - 01; n. 17404 del 2011, Rv. 250279 - 01; , n. 9713 del 2010, Rv. 246743 - 01; n. 6742 del 2015, Rv. 263131 - 01; n. 18551 del 2014, Rv. 261561 - 01), dando congruamente conto, in motivazione, degli esiti di tale disamina. 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Messina, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. 2
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Messina, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 12/1/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16110 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Di TR NZ ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata accolta l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P. R. 9-10-1990, n. 309. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decurtazione del quantum dell'indennità nella misura del 40% dell'importo, poiché il giudice a quo si è limitato a un generico riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il Di TR, senza spiegare secondo quali criteri ha disposto un abbattimento in misura così consistente. Peraltro l'istante risulta gravato da un solo precedente penale, di modesta entità, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Non vi è dunque alcuna adeguata motivazione al riguardo, non essendo dato comprendere quale sia stato il percorso logico - giuridico esperito dal giudice nella quantificazione dell'indennità. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella memoria presentata, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Il parametro aritmetico, sulla base del quale liquidare l'indennizzo, è costituito, come è noto, dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni, ex art. 303, comma quarto, lett. c), cod. proc. pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita. Questo criterio può e deve essere opportunamente integrato dal giudice, incrementando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione il più possibile equa e rispondente alle specificità della situazione concreta. Dunque il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione di tutte le peculiarità del caso sub iudice (Sez. 3, n. 3912 del 5-12-2013, Rv. 258833). Il 1 controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto alla Corte di cassazione, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai parametri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta ( Sez. 4, n. 24225 del 4-3-2015, Rv. 263721). 2. Nel caso in esame, il giudice a quo ha operato una riduzione del 40% sulla somma liquidata sulla base del parametro aritmetico motivando tale abbattimento esclusivamente con la frase "in considerazione dei precedenti penali da cui è gravato il Di TR". Nessuna spiegazione ha dato pertanto il giudice a quo circa le ragioni dell'adozione del parametro costituito dai precedenti penali né circa l'incidenza di questi ultimi sulle valutazioni inerenti alla quantificazione dell'indennizzo e, ancor meno, in ordine alla natura, al numero e alla gravità dei suddetti precedenti. Non è dunque possibile sulla base di questa scarna e lapidaria giustificazione ricostruire l'iter logico - giuridico esperito dal giudice di merito in ordine alla quantificazione dell'indennizzo e segnatamente alla riduzione del 40%. E' comunque da sottolineare come sia stato chiarito, in giurisprudenza, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è illegittima la decisione con cui il giudice riduca automaticamente l'importo da liquidarsi, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario, poichè l'esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, a seconda dei casi, sia un effetto di riduzione sia, all'opposto, un effetto di massimizzazione della sofferenza cagionata dalla carcerazione. Il giudice è tenuto quindi a valutare caso per caso (Sez. 4, n. 18364 del 18/1/2019, Rv. 275706-01; in senso conforme Cass., n. 18604 del 2014, Rv. 259240 - 01; n. 17404 del 2011, Rv. 250279 - 01; , n. 9713 del 2010, Rv. 246743 - 01; n. 6742 del 2015, Rv. 263131 - 01; n. 18551 del 2014, Rv. 261561 - 01), dando congruamente conto, in motivazione, degli esiti di tale disamina. 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Messina, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. 2
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Messina, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 12/1/2023.