Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
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Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
Leggi di più… - 2. Ingiustamente carcerato, ma i danni non sono mai presunti (Cass. 55787/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2015, n. 24225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24225 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/03/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 420
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 46353/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP PO N. IL 28/09/1966;
avverso l'ordinanza n. 7/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 10/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. PA PO, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata accolta la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione - subita dal 27.11.2007 all'11.3.2008 in custodia in carcere e da tale data al 4.4.2008 agli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di sequestro di persona ed omicidio volontario, poi derubricati in abbandono di minori, per il quale era seguito decreto di archiviazione della notitia criminis - e liquidata la somma complessiva di Euro 65512,50, alla quale la Corte di Appello è pervenuta richiamando l'applicazione del criterio aritmetico, la sussistenza di un danno morale e di un danno patrimoniale patiti dal PA per effetto della detenzione subita.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale, rilevando:
- che la Corte di Appello non ha reso motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno condotta a quantificare in Euro 45.000,00 le riconosciute sofferenze e lesioni alla vita di relazione sopportate dal PA a causa della detenzione subita;
- non ha liquidato gli ulteriori danni patrimoniali e non, relativi alle malattie del ricorrente e dei conviventi e familiari in genere, connesse alla carcerazione come alla cessazione del rapporto di lavoro;
- che la compensazione delle spese di giudizio tra le parti è illegittima in quanto l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle finanze, si è sostanzialmente opposta al riconoscimento della domanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Come ha mostrato di avere ben presente anche l'odierno ricorrente, in tema di liquidazione dell'indennizzo relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, la giurisprudenza di legittimità si è stabilmente orientata (v. Sezioni unite, 9 maggio 2001, Caridi) per la necessità di contemperare il parametro aritmetico - costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2 (Euro 516.456,90) ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c) espresso in giorni (sei anni ovvero 2190
giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita - con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto (in tal senso anche Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011 - dep. 27/09/2011, Giordano, Rv. 251429), che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito. Si è così superato il contrasto tra le opposte tesi dell'assoluta insufficienza del solo criterio aritmetico (Sez. 4, Sentenza n. 915 del 15/03/1995 P.G. in proc. Ministro lavoro Rv. 201632) e della onnicomprensività di tale criterio (Sez. 3, Sentenza n. 28334 del 29/04/2003, Porfidia, Rv. 225963).
Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico (individuato, alla luce dei criteri sopra indicati, nella somma di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di Euro 120,00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena).
Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento.
Tanto precisato va soprattutto rammentato che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Cammarano, Rv. 246424).
3.2. Tenendo presente le premesse appena esposte, va ritenuto che la Corte di Appello ha fatto buon governo dei principi valevoli in tema di liquidazione dell'indennizzo.
L'ordinanza impugnata ha evidenziato i fattori da prendere in considerazione perché determinanti un aumento rispetto a quanto scaturente dall'applicazione del criterio aritmetico:
le conseguenze di ordine psicologico e morale derivanti dalla natura dell'imputazione, particolarmente infamante, dal clamore mediatico, dal danno all'immagine, dalla sofferenza per il mancato ultimo incontro con i corpi dei figli;
e le conseguenze sull'attività lavorativa, per il danno economico consistito nella mancata percezione dello stipendio e per l'interruzione dell'iter finalizzato ad ottenere la licenza di lavoratore di distributore autonomo di carburanti, sempre puntualizzando che la riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura indennitaria. Ha quindi liquidato, oltre ai 20.512,50 Euro corrispondenti ai giorni di detenzione, ulteriori ed unitari 45.00,00 Euro.
Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, pertanto, la Corte di Appello non ha lasciato inadempiuto l'obbligo motivazionale dando precisa indicazione degli elementi valorizzati ai fini che occupano, tenendo puntualmente conto delle conseguenze evidenziate nella domanda di indennizzo, nella quale - a differenza che nel ricorso - non si faceva alcuna menzione alle malattie dei conviventi e dei familiari in genere;
a fronte della quale il ricorrente, in sostanza, sollecita questa Corte ad una valutazione di merito, in indebita sovrapposizione a quella argomentata dal giudice della riparazione.
Per tali motivi non può condividersi quanto asserito dal P.G. nelle conclusioni rese per iscritto;
questi, pur prendendo le mosse dalla giurisprudenza anche qui riportata, lamenta la sproporzione tra il quantum riconosciuto e i gravissimi effetti derivati al PA dalla detenzione patita, e la natura simbolica di un indennizzo quantificato in 65.000,00 Euro nella somma di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di Euro 120,00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena). Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento.
Tanto precisato va soprattutto rammentato che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Cammarano, Rv. 246424).
3.2. Tenendo presente le premesse appena esposte, va ritenuto che la Corte di Appello ha fatto buon governo dei principi valevoli in tema di liquidazione dell'indennizzo.
L'ordinanza impugnata ha evidenziato i fattori da prendere in considerazione perché determinanti un aumento rispetto a quanto scaturente dall'applicazione del criterio aritmetico:
le conseguenze di ordine psicologico e morale derivanti dalla natura dell'imputazione, particolarmente infamante, dal clamore mediatico, dal danno all'immagine, dalla sofferenza per il mancato ultimo incontro con i corpi dei figli;
e le conseguenze sull'attività lavorativa, per il danno economico consistito nella mancata percezione dello stipendio e per l'interruzione dell'iter finalizzato ad ottenere la licenza di lavoratore di distributore autonomo di carburanti, sempre puntualizzando che la riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura indennitaria. Ha quindi liquidato, oltre ai 20.512,50 Euro corrispondenti ai giorni di detenzione, ulteriori ed unitari 45.00,00 Euro.
Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, pertanto, la Corte di Appello non ha lasciato inadempiuto l'obbligo motivazionale dando precisa indicazione degli elementi valorizzati ai fini che occupano, tenendo puntualmente conto delle conseguenze evidenziate nella domanda di indennizzo, nella quale - a differenza che nel ricorso - non si faceva alcuna menzione alle malattie dei conviventi e dei familiari in genere;
a fronte della quale il ricorrente, in sostanza, sollecita questa Corte ad una valutazione di merito, in indebita sovrapposizione a quella argomentata dal giudice della riparazione.
Per tali motivi non può condividersi quanto asserito dal P.G. nelle conclusioni rese per iscritto;
questi, pur prendendo le mosse dalla giurisprudenza anche qui riportata, lamenta la sproporzione tra il quantum riconosciuto e i gravissimi effetti derivati al PA dalla detenzione patita, e la natura simbolica di un indennizzo quantificato in 65.000,00 Euro.
Tuttavia, escluso che possa ritenersi simbolico un indennizzo di tale entità, al fondo l'intera argomentazione sembra sottendere la convinzione che debba essere assicurato per quanto possibile il ristoro dei danni subiti, senza considerare la funzione dell'istituto ed i limiti del sindacato di legittimità a fronte di una decisione nè immotivata ne' arbitraria.
3.3. Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte di appello si è attenuta al principio formulato da questo giudice di legittimità, per il quale è illegittima la decisione con cui il giudice di merito condanni l'Amministrazione finanziaria alle spese, pur dando atto che quest'ultima non aveva contestato l'ammissibilità della domanda di riparazione ne' aveva sostanzialmente resistito alla stessa, in quanto il privato può ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo solo rivolgendosi al giudice (Sez. 4, n. 43960 del 28/09/2005 - dep. 02/12/2005, P.G. e Min.Econ.Fin. in proc. Sorgia, Rv. 232721).
Il ricorrente contesta che non vi sia stata opposizione;
ma egli stesso rammenta che l'Avvocatura dello Stato non aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda, ma si era rimessa al giudizio della Corte.
Orbene, le S.U. di questa Corte, nel ribadire che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, hanno altresì precisato che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte;
diversamente accade quando, costituitasi, svolga una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222264). Non ha errato, quindi, la Corte distrettuale nell'affermare l'assenza di opposizione del Ministero.
4. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015