Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
E illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il richiedente abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario.
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione: la “colpa lieve”Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2022
Nell'ambito del procedimento per l'ingiusta detenzione ci imbattiamo nella colpa lieve, non prevista dal Legislatore che indica nell'art. 643 c.p.p. “dolo o colpa grave” e creata dalla giurisprudenza, un paradosso se pensiamo che nei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, che sono incorsi in gravi errori di legge mantenendo in carcere dei cittadini innocenti, si richiede che la colpa deve essere grave ed inescusabile mentre per i cittadini dichiarati innocenti la stessa magistratura crea ed applica per decurtare l'indennizzo la colpa lieve. Le 50 sfumature di "colpa" nell'ingiusta detenzione: le frequentazioni poco raccomandabili, la memoria non elefantiaca, i precedenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2014, n. 18551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18551 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 30/01/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 187
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 4672/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU RA N. IL 22/05/1951;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 105/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 23/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NI NC, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata accolta la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 13.11.1997 al 2.5.1998 in custodia in carcere e dal 2.5.1998 al 31.10.1998 agli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di rapina in concorso e detenzione e porto illegale di armi, per i quali era stato mandato assolto (sentenza irrevocabile il 27.3.2011) e liquidata la somma complessiva di Euro 36.000,00, alla quale la Corte di Appello è pervenuta sulla base di liquidazione equitativa che ha tenuto conto del fatto che il NI è gravato da oltre venti condanne per delitti di ogni specie, tra i quali taluni in materia di stupefacenti;
che non vi era alcun elemento concreto per ritenere che l'aggravamento delle patologie delle quali questi era affetto fossero derivate dalla custodia in carcere, manifestando l'avviso che la permanenza in carcere gli aveva determinato un lieve maggior disagio al quale peraltro egli era abituato in ragione dei lunghissimi periodi di detenzione già sofferti. Il Collegio distrettuale determinava quindi una somma giornaliera per la custodia in carcere pari a Euro 240, che diminuiva di un terzo per i precedenti penali innumerevoli e che riduceva alla metà in relazione al periodo trascorso agli arresti domiciliari.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale, rilevando:
- che l'abbattimento dell'indennizzo per la presunta associazione alla restrizione della libertà personale derivanti dai precedenti periodi di detenzione contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è consentito ridurre l'ammontare dell'indennizzo sulla base di tale pretesa assuefazione desunta dalla mera presenza di precedenti penali (112-2011); aggiunge che quel tale riduzione non può avvenire in ragione delle pregresse esperienze carcerarie subire del richiedente (17404-2011). L'esponente rileva che durante le precedenti detenzioni il FO non aveva mai tentato di togliersi la vita, diversamente da quanto accaduto nel periodo che qui viene in rilievo. Quanto alla motivazione relativa alle condizioni di salute dell'istante, l'esponente rileva che la corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione la documentazione depositata, dalla quale si evinceva un evidente peggioramento delle condizioni di salute del NI, peggioramento determinato dalla carcerazione, tanto che emblematico appariva il tentativo di suicidio posto in essere dal medesimo, sventato solo per l'intervento di un agente della polizia penitenziaria. Si rileva altresì che la diminuzione dell'indennizzo non trova fondamento in alcun dato normativo e che persino il computo finale dell'indennizzo appare viziato da errore di calcolo. Infatti, date le premesse fissate dalla Corte distrettuale l'ammontare complessivo dell'indennizzo non può essere pari a Euro 36.000. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. In tema di liquidazione dell'indennizzo relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, la giurisprudenza di legittimità si è stabilmente orientata (v. Sezioni unite, 9 maggio 2001, Caridi) per la necessità di contemperare il parametro aritmetico - costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2 (Euro 516.456,90) ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c) espresso in giorni (sei anni ovvero 2190
giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita - con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto (in tal senso anche Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011 - dep. 27/09/2011, Giordano, Rv. 251429), che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito. Si è così superato il contrasto tra le opposte tesi dell'assoluta insufficienza del solo criterio aritmetico (Sez. 4, Sentenza n. 915 del 15/03/1995 P.G. in proc. Ministro lavoro Rv. 201632) e della onnicomprensività di tale criterio (Sez. 3, Sentenza n. 28334 del 29/04/2003, Porfidia, Rv. 225963).
Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico (individuato, alla luce dei criteri sopra indicati, nella somma di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di Euro 120,00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena). Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento. Quanto ai fattori che possono essere incidenti, in un senso o nell'altro, sulla determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, tra essi certamente può rientrare anche la pregressa esperienza della carcerazione, ma giammai in termini presuntivi ed assiomatici. Questa Corte si è espressa, al riguardo, affermando il principio per il quale "è illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario" (Sez. 4, n. 46772 del 24/10/2013 - dep. 22/11/2013, Marinkovic, Rv. 257636; Similmente. 3, n. 17404 del 20/01/2011 - dep. 05/05/2011, Tripodi, Rv. 250279). Ed invero, in termini del tutto condivisibili, si è osservato che l'esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione, sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza.
Va infine rammentato che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Cammarano, Rv. 246424).
3.2. Tenendo presente le premesse appena esposte, va ritenuto che la Corte di Appello non abbia fatto buon governo dei principi valevoli in tema di liquidazione dell'indennizzo.
L'ordinanza impugnata ha individuato la somma di Euro 240 come base di partenza;
eccedente quella assumibile, senza che sia stata indicata quale circostanza sia stata valutata come causa di accrescimento della somma determinata sulla base del parametro aritmetico.
Sotto diverso profilo va escluso che la riduzione di un terzo possa trovare causa negli innumerevoli precedenti;
invero di per sè stessi privi di rilievo ai fini che qui occupano. Tuttavia pare di dover intendere l'affermazione come riferita in realtà ai lunghissimi periodi di detenzioni sofferti dal NI prima di quello per il quale si è chiesto l'indennizzo. Ma anche così interpretata la motivazione resa dalla Corte di Appello, essa risulta errata, poiché si afferma una assuefazione dell'istante alla privazione della libertà personale in termini del tutto assiomatici;
così come meramente assertivo è il giudizio della positiva incidenza delle pregresse esperienze di detenzione, perché capaci di alleviare il maggior disagio nella permanenza in carcere che al NI era derivato dalle patologie delle quali la Corte territoriale da atto essere egli affetto.
Del tutto incomprensibile è poi il percorso che ha condotto il Collegio distrettuale a determinare gli importi la cui somma è pari ad Euro 36.000.
In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014