Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2014, n. 18551
CASS
Sentenza 30 gennaio 2014

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Massime1

E illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il richiedente abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario.

Commentario1

  • 1Ingiusta detenzione: la “colpa lieve”
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2022

    Nell'ambito del procedimento per l'ingiusta detenzione ci imbattiamo nella colpa lieve, non prevista dal Legislatore che indica nell'art. 643 c.p.p. “dolo o colpa grave” e creata dalla giurisprudenza, un paradosso se pensiamo che nei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, che sono incorsi in gravi errori di legge mantenendo in carcere dei cittadini innocenti, si richiede che la colpa deve essere grave ed inescusabile mentre per i cittadini dichiarati innocenti la stessa magistratura crea ed applica per decurtare l'indennizzo la colpa lieve. Le 50 sfumature di "colpa" nell'ingiusta detenzione: le frequentazioni poco raccomandabili, la memoria non elefantiaca, i precedenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2014, n. 18551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18551
Data del deposito : 30 gennaio 2014

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