Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero che non conosca la lingua italiana sussiste anche nel caso di ordinanza cautelare disposta a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale. (Nella specie, la S.C. ha precisato che l'omessa traduzione comporta la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento non tradotto, ai fini della traduzione e della sua notifica all'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2013, n. 23579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23579 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/05/2013
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 826
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - rel. Consigliere - N. 45423/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES IE N. IL 11/04/1971;
avverso l'ordinanza n. 103/2012 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO, del 31/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza non tradotta.
RITENUTO IN FATTO
1. IL UR propone ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del tribunale di Trento che ha rigettato la sua richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Rovereto, con la quale era disposta la misura della custodia in carcere. Tale misura veniva disposta a seguito di declaratoria di incompetenza del Gip di Brescia, che aveva originariamente emesso titolo custodiate in esito all'udienza di convalida del fermo.
2. Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione alla mancata traduzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nonché vizio motivazionale per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della misura cautelare in concreto applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato;
nel caso in esame era stata tradotta la prima ordinanza, quella con cui il Gip di Brescia emetteva la misura e dichiarava la propria incompetenza, mentre era stata emessa e notificata solo in lingua italiana l'ordinanza di custodia cautelare emessa in seconda battuta dal GIP del tribunale di Rovereto.
2. Secondo il Tribunale del riesame sarebbe stata sufficiente la traduzione della prima ordinanza perché quella successiva di Rovereto l'aveva richiamata integralmente.
3. Questa tesi non può essere accolta, se solo si considera che per potersi rendere conto dell'identità di contenuto tra le due ordinanze o dell'esistenza di un rinvio alla prima, da parte del GIP di Rovereto, l'indagato deve per forza conoscere la lingua dello Stato.
4. Circostanza che nel caso in esame può ritenersi pacificamente non sussistente, dal momento che il Gip di Brescia aveva ritenuto di tradurre la prima ordinanza cautelare.
5. Si deve ricordare che anche l'ordinanza cautelare deve recare la traduzione in lingua nota al destinatario, ove emesso nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana. Anche l'ordinanza custodiate, infatti, al pari del decreto di citazione a giudizio, è un atto di fronte al quale l'indagato straniero che non comprenda la lingua italiana può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo libero nella persona, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto, non è posto in grado di valutare nè quali siano gli indizi ritenuti a suo carico, ne' se sussistano o meno i presupposti per procedere alla impugnazione della ordinanza per nullità, a norma dell'art. 292 c.p.p., comma 2, (cfr. Sez. 1, n. 4841 del 09/07/1999, Zicha, Rv. 214495; conf. Sez. 3, n. 1527 del 26/04/1999, Rv. 214348).
6. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
7. L'ordinanza del tribunale del riesame, confermativa del provvedimento applicativo di custodia cautelare, di cui era stata eccepita la nullità per mancata traduzione nella lingua dell'indagato, va dunque annullata senza rinvio. Ciò, tuttavia, non comporta la declaratoria di inefficacia della misura cautelare, ma soltanto la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo, affinché provveda alla traduzione del medesimo ed alla successiva notificazione all'indagato (il quale deve considerarsi nuovamente in termini per l'eventuale riproposizione della richiesta di riesame;
cfr. Sez. 1, n. 4841 del 09/07/1999, Zicha, Rv. 214495).
8. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi degli atti al GIP di Rovereto per la traduzione dell'ordinanza 5.07.2012. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013