Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2013, n. 23579
CASS
Sentenza 15 maggio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero che non conosca la lingua italiana sussiste anche nel caso di ordinanza cautelare disposta a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale. (Nella specie, la S.C. ha precisato che l'omessa traduzione comporta la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento non tradotto, ai fini della traduzione e della sua notifica all'indagato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2013, n. 23579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23579
    Data del deposito : 15 maggio 2013

    Testo completo