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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15683 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL OS IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore UL LD che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15683 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CALABRETTA AR BI Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato LI CO IA ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2025 dalla Corte di appello di Bari, di conferma di quella del giudice di primo grado recante statuizione di condanna alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, Dpr n. 309/90. Il ricorso articola un unico motivo con cui deduce la nullità del giudizio di appello per inosservanza del termina a comparire eKart. 601, comma 5, cod. proc. pen.: il difensore evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato alla data 1 aprile 2024, sia stato notificato all'imputato in data 26 marzo 2024, con conseguente violazione del termine a comparire, peraltro segnalata con pec alla Corte territoriale, che ometteva ogni provvedimento sul punto e pronunciava, comunque, la sentenza. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Occorre anzitutto premettere che l'unico motivo di ricorso concerne una quesone processuale, di talché questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). Ebbene, dagli atti risulta che l'atto di citazione in appello, per l'udienza da tenersi in data 1 aprile 2025, sia stato notificato all'imputato, detenuto per altra causa, in data 26 marzo 2025, a mani, tramite l'ufficio matricola, quindi senza rispetto del termine a comparire che, in ragione della data di proposizione dell'appello (5 giugno 2023) era pari a giorni venti - non essendo, invece applicabile la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 01). Tuttavia, benché dagli atti risulti che il difensore, con comunicazione inviata con pec alla Corte territoriale, abbia eccepito il mancato rispetto del termine a comparire, risulta, altresì, che in data successiva alla notifica dell'atto di appello, precisamente con verbale in data 31 marzo 2025, redatto presso gli uffici della casa Circondariale di Foggia, l'imputato abba rinunciato a comparire, come I 2 resto, emerge anche dalla intestazione della sentenza di appello, che dà atto del fatto che l'imputato fosse detenuto per altro e assente per rinuncia. Questa Corte, con la medesima pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02): peraltro, trattandosi di nullità a regime intermedio, nel caso di specie trova applicazione la diposizione di cui all'art. 184 cod. proc. pen., come pure affermato da questa Corte, per la quale la rinuncia a comparire dell'imputato sana la nullità determinata dall'inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la quale espressamente l'art. 184, comma 1, stesso codice, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore. (Sez. 2, n. 27550 del 17/05/2019, G., Rv. 276110 - 01). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, pertanto, il ricorso è infondato. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 01/04/2026
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore UL LD che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15683 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CALABRETTA AR BI Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato LI CO IA ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2025 dalla Corte di appello di Bari, di conferma di quella del giudice di primo grado recante statuizione di condanna alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, Dpr n. 309/90. Il ricorso articola un unico motivo con cui deduce la nullità del giudizio di appello per inosservanza del termina a comparire eKart. 601, comma 5, cod. proc. pen.: il difensore evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato alla data 1 aprile 2024, sia stato notificato all'imputato in data 26 marzo 2024, con conseguente violazione del termine a comparire, peraltro segnalata con pec alla Corte territoriale, che ometteva ogni provvedimento sul punto e pronunciava, comunque, la sentenza. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Occorre anzitutto premettere che l'unico motivo di ricorso concerne una quesone processuale, di talché questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). Ebbene, dagli atti risulta che l'atto di citazione in appello, per l'udienza da tenersi in data 1 aprile 2025, sia stato notificato all'imputato, detenuto per altra causa, in data 26 marzo 2025, a mani, tramite l'ufficio matricola, quindi senza rispetto del termine a comparire che, in ragione della data di proposizione dell'appello (5 giugno 2023) era pari a giorni venti - non essendo, invece applicabile la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 01). Tuttavia, benché dagli atti risulti che il difensore, con comunicazione inviata con pec alla Corte territoriale, abbia eccepito il mancato rispetto del termine a comparire, risulta, altresì, che in data successiva alla notifica dell'atto di appello, precisamente con verbale in data 31 marzo 2025, redatto presso gli uffici della casa Circondariale di Foggia, l'imputato abba rinunciato a comparire, come I 2 resto, emerge anche dalla intestazione della sentenza di appello, che dà atto del fatto che l'imputato fosse detenuto per altro e assente per rinuncia. Questa Corte, con la medesima pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02): peraltro, trattandosi di nullità a regime intermedio, nel caso di specie trova applicazione la diposizione di cui all'art. 184 cod. proc. pen., come pure affermato da questa Corte, per la quale la rinuncia a comparire dell'imputato sana la nullità determinata dall'inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la quale espressamente l'art. 184, comma 1, stesso codice, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore. (Sez. 2, n. 27550 del 17/05/2019, G., Rv. 276110 - 01). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, pertanto, il ricorso è infondato. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 01/04/2026