CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PI RC nato a [...] il [...]; CQ CO nata a [...] il [...]; tf-0 avverso il decreto della Corte di appello di L'Aquila del 02/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4797 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di L' Aquila - decidendo sulla impugnazione proposta da OL PI e CO IL avverso il decreto del Tribunale della stessa città in data 26 febbraio 2021, che aveva applicato ai predetti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Chieti per anni tre ed aveva ordinato la confisca dei beni immobili e degli autoveicoli indicati nel provvedimento medesimo - ha disposto la revoca della confisca dell'autoveicolo Fiat 500 targato FLO7OSL e di quello WV Polo targato EW137 SD, ha ordinato la loro restituzione agli aventi diritto ed ha confermato nel resto il decreto del Tribunale. 2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze circa la lamentata omessa indagine da parte del primo giudice rispetto alla realizzazione, ad opera del proposto OL PI, di fattispecie di reato produttive di reddito illecito in un significativo arco temporale da cui fosse scaturita una effettiva derivazione di profitti illeciti, tali da costituire l'unico reddito o una parte significativa dello stesso per un determinato periodo di tempo. Al riguardo, la Corte di appello ha osservato che lo PI aveva commesso reati contro il patrimonio per un lungo periodo di tempo, a decorrere dal 1989 e sino al gennaio 2019, segno evidente della sua abitualità nel reato;
inoltre, ha evidenziato che - come risultante dalle indagini di carattere patrimoniale espletate dalla Polizia di Stato - i redditi da lavoro dello PI prima dell'aggiudicazione di un immobile sito in Chieti, via Aufidena n.12 avvenuto nel 2006 in un'asta pubblica per la somma di euro 53.083 e poi rivenduto nel 2014 per la somma di euro 202.500, in parte utilizzata per l'acquisto dell'immobile sito in Chieti via dei Palmensi n.12 (oggetto di confisca), non giustificavano tale acquisto risultando insufficienti per il sostentamento del nucleo familiare composto da tre familiari, prendendo a base di calcolo un paniere di beni e di servizi essenziali per la sopravvivenza rilevato dal portale ufficiale dell' ISTAT. 2.1. La Corte di appello, inoltre, ha confermato la valutazione espressa dal Tribunale nel decreto impugnato circa la non credibilità della tesi difensiva, secondo cui la somma occorrente per l'aggiudicazione sopra indicata sarebbe stata fornita allo PI da CO IL (sua convivente), la quale aveva ricevuto una procura a vendere un immobile, in quanto la predetta era solo procuratrice e perché non era stata fornita la prova che la IL avesse ricevuto direttamente od indirettamente la somma oggetto della vendita nella quale era intervenuta unicamente come procuratrice, così come non risultava che 2 i venditori avessero inteso effettuare una liberalità in tal senso a favore della donna. 2.2. La Corte territoriale, quindi, ha convenuto con il Tribunale circa l'insufficienza di fonti lecite di guadagno per i ricorrenti e, di conseguenza, in ordine alla incongruità dell'aggiudicazione del 2006 che, sulla base degli accertamenti eseguiti e della documentazione acquisita, doveva quindi ritenersi effettuata sulla base di proventi delle attività illecite dello PI, richiamando il principio in base al quale anche la semplice comparazione tra il dato dei flussi reddituali dichiarati e dimostrati e la entità delle acquisizioni patrimoniali, ove conduca ad un apprezzamento di incompatibilità, può costituire un legittimo elemento di valutazione, idoneo come indizio circa la provenienza illecita dei beni. 3. Avverso il predetto decreto OL PI e CO IL, per mezzo dell'avv. Antonio Valentini, propongono ricorsi per cassazione affidati a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art.606. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 6 d.lgs. n.159/2011, nonché l'omessa motivazione in ordine ad un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura di prevenzione. I ricorrenti evidenziano, in particolare, che lo PI è stato erroneamente incluso nella categoria delle persone che vivono, anche in parte, dei proventi di attività delittuose e senza tenere conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.24 del 2019. 3.2. Con il secondo motivo lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 16, 18, 19, 24 e 26 d.lgs. n.159/2011 rispetto alla insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari ai fini dell'adozione della confisca. Al riguardo osservano che la confisca non poteva essere disposta poiché, all'epoca dell'acquisizione del bene immobile, lo PI non poteva essere considerato pericoloso e per l'assenza di una indagine rispetto alla correlazione tra l'incremento patrimoniale ritenuto non giustificato e le condotte criminose che hanno generato profitti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte osserva che i ricorsi sono infondati e che, pertanto, devono essere respinti. 2.0ccorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, I. n. 575/65 3 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). 3. Ciò posto, deve evidenziarsi che, al contrario di quanto sostenuto con le impugnazioni, il decreto della Corte territoriale risulta rispettoso di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.24/2019 in base alla quale, con riferimento alle misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, è necessario verificare la sussistenza di un triplice requisito, da provarsi mediante precisi elementi di fatto, dovendosi trattare di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. 3.1. Orbene, la Corte di appello ha dato conto della sussistenza dei requisiti sopra richiamati senza incorrere nella lamentata violazione di legge. Infatti ha confermato la legittimità della confisca nei riguardi di OL PI sulla base dei numerosi precedenti risultanti a suo carico in un significativo arco temporale (dal 1989 sino al 2019) essenzialmente per reati contro il patrimonio come furto, estorsione ed usura che, per la loro natura, sono idonei a generare profitti. Il decreto impugnato ha poi dato rilievo, in modo coerente, al fatto che, dalle indagini patrimoniali, era emerso che i redditi da lavoro dello PI e del 4 suo nucleo familiare risultano del tutto insufficienti per le ordinare necessità di sopravvivenza di una famiglia composta da tre persone, avendo come base gli indici ISTAT. 3.2. Quanto poi alla tesi difensiva secondo cui la provvista per l'aggiudicazione del bene da parte dello PI nel 2006 gli sarebbe stata fornita dalla IL, essa è stata ritenuta non credibile poiché la Corte distrettuale ha evidenziato, sempre in modo congruo e non contraddittorio, che la circostanza che la ricorrente avesse una procura a vendere ed a incassare non determinava la titolarità in capo a lei del relativo prezzo, tenuto anche conto della mancanza di qualsiasi prova circa la volontà della parte venditrice rappresentata dalla IL di trasferirle, in tutto o in parte, il corrispettivo della vendita. 3.3. Infine, con riferimento all'aspetto temporale, la Corte territoriale ha logicamente evidenziato che la commissione di reati per un periodo di circa trenta anni e la assenza di significativi redditi da lavoro costituiscono prova della correlazione temporale tra i profitti illeciti e l'acquisizione di quanto oggetto di confisca. 4. I ricorsi vanno, pertanto, respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4797 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di L' Aquila - decidendo sulla impugnazione proposta da OL PI e CO IL avverso il decreto del Tribunale della stessa città in data 26 febbraio 2021, che aveva applicato ai predetti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Chieti per anni tre ed aveva ordinato la confisca dei beni immobili e degli autoveicoli indicati nel provvedimento medesimo - ha disposto la revoca della confisca dell'autoveicolo Fiat 500 targato FLO7OSL e di quello WV Polo targato EW137 SD, ha ordinato la loro restituzione agli aventi diritto ed ha confermato nel resto il decreto del Tribunale. 2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze circa la lamentata omessa indagine da parte del primo giudice rispetto alla realizzazione, ad opera del proposto OL PI, di fattispecie di reato produttive di reddito illecito in un significativo arco temporale da cui fosse scaturita una effettiva derivazione di profitti illeciti, tali da costituire l'unico reddito o una parte significativa dello stesso per un determinato periodo di tempo. Al riguardo, la Corte di appello ha osservato che lo PI aveva commesso reati contro il patrimonio per un lungo periodo di tempo, a decorrere dal 1989 e sino al gennaio 2019, segno evidente della sua abitualità nel reato;
inoltre, ha evidenziato che - come risultante dalle indagini di carattere patrimoniale espletate dalla Polizia di Stato - i redditi da lavoro dello PI prima dell'aggiudicazione di un immobile sito in Chieti, via Aufidena n.12 avvenuto nel 2006 in un'asta pubblica per la somma di euro 53.083 e poi rivenduto nel 2014 per la somma di euro 202.500, in parte utilizzata per l'acquisto dell'immobile sito in Chieti via dei Palmensi n.12 (oggetto di confisca), non giustificavano tale acquisto risultando insufficienti per il sostentamento del nucleo familiare composto da tre familiari, prendendo a base di calcolo un paniere di beni e di servizi essenziali per la sopravvivenza rilevato dal portale ufficiale dell' ISTAT. 2.1. La Corte di appello, inoltre, ha confermato la valutazione espressa dal Tribunale nel decreto impugnato circa la non credibilità della tesi difensiva, secondo cui la somma occorrente per l'aggiudicazione sopra indicata sarebbe stata fornita allo PI da CO IL (sua convivente), la quale aveva ricevuto una procura a vendere un immobile, in quanto la predetta era solo procuratrice e perché non era stata fornita la prova che la IL avesse ricevuto direttamente od indirettamente la somma oggetto della vendita nella quale era intervenuta unicamente come procuratrice, così come non risultava che 2 i venditori avessero inteso effettuare una liberalità in tal senso a favore della donna. 2.2. La Corte territoriale, quindi, ha convenuto con il Tribunale circa l'insufficienza di fonti lecite di guadagno per i ricorrenti e, di conseguenza, in ordine alla incongruità dell'aggiudicazione del 2006 che, sulla base degli accertamenti eseguiti e della documentazione acquisita, doveva quindi ritenersi effettuata sulla base di proventi delle attività illecite dello PI, richiamando il principio in base al quale anche la semplice comparazione tra il dato dei flussi reddituali dichiarati e dimostrati e la entità delle acquisizioni patrimoniali, ove conduca ad un apprezzamento di incompatibilità, può costituire un legittimo elemento di valutazione, idoneo come indizio circa la provenienza illecita dei beni. 3. Avverso il predetto decreto OL PI e CO IL, per mezzo dell'avv. Antonio Valentini, propongono ricorsi per cassazione affidati a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art.606. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 6 d.lgs. n.159/2011, nonché l'omessa motivazione in ordine ad un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura di prevenzione. I ricorrenti evidenziano, in particolare, che lo PI è stato erroneamente incluso nella categoria delle persone che vivono, anche in parte, dei proventi di attività delittuose e senza tenere conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.24 del 2019. 3.2. Con il secondo motivo lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 16, 18, 19, 24 e 26 d.lgs. n.159/2011 rispetto alla insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari ai fini dell'adozione della confisca. Al riguardo osservano che la confisca non poteva essere disposta poiché, all'epoca dell'acquisizione del bene immobile, lo PI non poteva essere considerato pericoloso e per l'assenza di una indagine rispetto alla correlazione tra l'incremento patrimoniale ritenuto non giustificato e le condotte criminose che hanno generato profitti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte osserva che i ricorsi sono infondati e che, pertanto, devono essere respinti. 2.0ccorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, I. n. 575/65 3 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). 3. Ciò posto, deve evidenziarsi che, al contrario di quanto sostenuto con le impugnazioni, il decreto della Corte territoriale risulta rispettoso di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.24/2019 in base alla quale, con riferimento alle misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, è necessario verificare la sussistenza di un triplice requisito, da provarsi mediante precisi elementi di fatto, dovendosi trattare di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. 3.1. Orbene, la Corte di appello ha dato conto della sussistenza dei requisiti sopra richiamati senza incorrere nella lamentata violazione di legge. Infatti ha confermato la legittimità della confisca nei riguardi di OL PI sulla base dei numerosi precedenti risultanti a suo carico in un significativo arco temporale (dal 1989 sino al 2019) essenzialmente per reati contro il patrimonio come furto, estorsione ed usura che, per la loro natura, sono idonei a generare profitti. Il decreto impugnato ha poi dato rilievo, in modo coerente, al fatto che, dalle indagini patrimoniali, era emerso che i redditi da lavoro dello PI e del 4 suo nucleo familiare risultano del tutto insufficienti per le ordinare necessità di sopravvivenza di una famiglia composta da tre persone, avendo come base gli indici ISTAT. 3.2. Quanto poi alla tesi difensiva secondo cui la provvista per l'aggiudicazione del bene da parte dello PI nel 2006 gli sarebbe stata fornita dalla IL, essa è stata ritenuta non credibile poiché la Corte distrettuale ha evidenziato, sempre in modo congruo e non contraddittorio, che la circostanza che la ricorrente avesse una procura a vendere ed a incassare non determinava la titolarità in capo a lei del relativo prezzo, tenuto anche conto della mancanza di qualsiasi prova circa la volontà della parte venditrice rappresentata dalla IL di trasferirle, in tutto o in parte, il corrispettivo della vendita. 3.3. Infine, con riferimento all'aspetto temporale, la Corte territoriale ha logicamente evidenziato che la commissione di reati per un periodo di circa trenta anni e la assenza di significativi redditi da lavoro costituiscono prova della correlazione temporale tra i profitti illeciti e l'acquisizione di quanto oggetto di confisca. 4. I ricorsi vanno, pertanto, respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 ottobre 2022.