Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 887
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di norme di legge (Art. 1, co. 162 L. 296/2006; Art. 7 L. 212/2000; Art. 1 co. 641 L. 147/2013; Art. 24 Cost.)

    Le eccezioni relative all'indicazione del responsabile del procedimento, alla motivazione e al diritto di difesa sono state dichiarate inammissibili in quanto sollevate per la prima volta in appello. L'eccezione sull'imponibilità della TARI è stata rigettata nel merito. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'avviso di accertamento adeguata e non ha riscontrato vizi nella sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia su fatti decisivi

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo di gravame, affermando che la sentenza impugnata appare scevra da vizi sul punto e che il contribuente non ha mai contestato l'omessa notifica degli atti prodromici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 887
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 887
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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