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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 887/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NG LO, OR
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 854/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15167/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200141515 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr.15167/10/2023 pronunciata il 04.12.2023 e depositata in segreteria il successivo 21.12.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e dichiarando nulle le spese di giudizio, rigettava il ricorso rubricato sub RGR nr. n. 2200141515, proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TA.RI, emesso dal COMUNE DI ROMA CAPITALE in data 08.09.2022 e notificato il 29.11.2022 con il quale si contestava l'omesso versamento dell'imposta per gli anni 2017 e 2018
Avverso detta pronuncia proponeva appello il contribuente denunciando la violazione delle seguenti norme:
1) Art. 1, co. 162 della Legge 296/2006 (indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente);
2) Art. 7 della Legge 212/2000 (vizio di motivazione);
3) Art. 1 co. 641 della Legge 147/2013 (imponibilità della tari);
4) Art. 24 della Carta Costituzionale (diritto di difesa);
nonché l'omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia non essendo egli proprietario negli anni oggetto di imposizione di alcun immobile nel Comune di Roma.
Inoltrava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e chiedeva la riforma della stessa e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'ente impositore il quale contro deduceva avverso i motivi di appello e chiedeva la conferma della gravata pronuncia nonché del legittimo operato dello stesso con ogni conseguente statuizione sulle spese.
Con memoria illustrativa del 28.10.2025 l'appellante confutava l'avversa comparsa di costituzione ed insisteva nei propri motivi di lagnanza.
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente fatto rielvare come le eccezioni sub punti 2), 3) e 4) del primo motivo di appello siano inammissibili in quanto mosse per la prima volta solo in questa grado e, pertanto, in violazione dell'art. 57 del D.lgs. nr. 546/92. Del pari si osserva come questa Corte non possa prendere in esame la documentazione allegata al gravame in quanto priva dell'attestazione di conformità all' originale ai sensi dell'art. 'articolo 25- bis, D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L. 119/2018 e successivamente modificata dalla L. 130/2022.
Nel merito si osserva come sia infondato anche il secondo motivo di gravame attinente l'omessa/carente motivazione dell'avviso di accertamento e come la sentenza impugnata appaia scevra da vizi di sorta sul punto.
Difatti il contribuente non ha mai contestato nel corso dell'intero giudizio l'omessa notifica degli atti prodromici ritualmente indicati nell'avviso opposto e dai quali potevano essere tratte tutte le informazioni relative agli immobili incisi dall'imposta, di talché le eccezioni mosse si rivelano del tutto generiche, aleatorie e prive di ogni supporto probatorio.
Pertanto l'appello va rigettato.
Si condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che qui si liquidano in € 150,00 oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio rigetta l'appello. Spese come in parte motiva Roma
3.12.2025
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NG LO, OR
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 854/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15167/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200141515 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr.15167/10/2023 pronunciata il 04.12.2023 e depositata in segreteria il successivo 21.12.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e dichiarando nulle le spese di giudizio, rigettava il ricorso rubricato sub RGR nr. n. 2200141515, proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TA.RI, emesso dal COMUNE DI ROMA CAPITALE in data 08.09.2022 e notificato il 29.11.2022 con il quale si contestava l'omesso versamento dell'imposta per gli anni 2017 e 2018
Avverso detta pronuncia proponeva appello il contribuente denunciando la violazione delle seguenti norme:
1) Art. 1, co. 162 della Legge 296/2006 (indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente);
2) Art. 7 della Legge 212/2000 (vizio di motivazione);
3) Art. 1 co. 641 della Legge 147/2013 (imponibilità della tari);
4) Art. 24 della Carta Costituzionale (diritto di difesa);
nonché l'omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia non essendo egli proprietario negli anni oggetto di imposizione di alcun immobile nel Comune di Roma.
Inoltrava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e chiedeva la riforma della stessa e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'ente impositore il quale contro deduceva avverso i motivi di appello e chiedeva la conferma della gravata pronuncia nonché del legittimo operato dello stesso con ogni conseguente statuizione sulle spese.
Con memoria illustrativa del 28.10.2025 l'appellante confutava l'avversa comparsa di costituzione ed insisteva nei propri motivi di lagnanza.
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente fatto rielvare come le eccezioni sub punti 2), 3) e 4) del primo motivo di appello siano inammissibili in quanto mosse per la prima volta solo in questa grado e, pertanto, in violazione dell'art. 57 del D.lgs. nr. 546/92. Del pari si osserva come questa Corte non possa prendere in esame la documentazione allegata al gravame in quanto priva dell'attestazione di conformità all' originale ai sensi dell'art. 'articolo 25- bis, D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L. 119/2018 e successivamente modificata dalla L. 130/2022.
Nel merito si osserva come sia infondato anche il secondo motivo di gravame attinente l'omessa/carente motivazione dell'avviso di accertamento e come la sentenza impugnata appaia scevra da vizi di sorta sul punto.
Difatti il contribuente non ha mai contestato nel corso dell'intero giudizio l'omessa notifica degli atti prodromici ritualmente indicati nell'avviso opposto e dai quali potevano essere tratte tutte le informazioni relative agli immobili incisi dall'imposta, di talché le eccezioni mosse si rivelano del tutto generiche, aleatorie e prive di ogni supporto probatorio.
Pertanto l'appello va rigettato.
Si condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che qui si liquidano in € 150,00 oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio rigetta l'appello. Spese come in parte motiva Roma
3.12.2025