Sentenza 16 aprile 2003
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, anche una richiesta di assistenza giudiziaria all'estero per l'esecuzione di un sequestro probatorio, in quanto presuppone un provvedimento, sia pure solo implicito, dell'autorità giudiziaria italiana, è impugnabile mediante istanza di riesame dinanzi a quest'ultima, unica competente a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione e il mantenimento della misura, salvi gli eventuali ulteriori rimedi esperibili secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiesto dell'assistenza.
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Per leggere il testo del decreto legislativo in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Introdotta dalla direttiva 2014/41[1], la disciplina dell'ordine europeo di indagine penale (OEI) è entrata in vigore a partire dal 22 maggio 2017. Il d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108[2] l'ha trasposta nel nostro sistema, sancendo la piena operatività del nuovo strumento forgiato dall'Unione Europea. L'OEI ha, dunque, rimpiazzato le rogatorie nella raccolta transnazionale delle prove nel contesto dell'Unione, sostituendo le corrispondenti previsioni della convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa del 1959, della convenzione di applicazione dell'accordo …
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Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/04/2003, n. 21420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21420 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Pasquale Trojano Presidente
dott. Umberto Papadia Componente
dott. Renato Fulgenzi Componente
dott. Giuseppe Maria Cosentino Componente
dott. Giorgio Lattanzi Componente
dott. Giovanni De Roberto Componente
dott. Emilio Giovanni Gironi Componente
dott. Aniello Nappi Componente
dott. Ruggiero Galbiati Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN TR, n. a Roubaix il 7 maggio 1953;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari depositata il 3 luglio 2002;
Sentita la relazione svolta dal Componente dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il 12 ottobre 2001 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli presentarono alla Confederazione Elvetica contestuali richieste di assistenza giudiziaria internazionale per accertamenti bancari, perquisizione domiciliare ed eventuale sequestro di fondi a carico di TR MO, persona sottoposta a indagini per il delitto di costituzione di associazione camorristica destinata al contrabbando internazionale di tabacco. Contro entrambi i provvedimenti TR MO presentò distinte richieste di riesame, rispettivamente al Tribunale di Napoli e al Tribunale di Bari.
Con ordinanza resa il 18 febbraio 2002 il Tribunale di Napoli, ritenuta la richiesta ammissibile a norma degli art. 257 e 324 c.p.p., la rigettò nel merito.
Con ordinanza depositata il 3 luglio 2002 il Tribunale di Bari, pur recependo "ad ogni buon conto" la decisione del Tribunale di Napoli, dichiarò, invece, inammissibile la richiesta di riesame, ritenendo che la richiesta di rogatoria all'estero non sia equiparabile a un autonomo provvedimento di sequestro probatorio e non sia perciò impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
2. Contro la decisione del tribunale pugliese ricorre ora per cassazione TR MO, che propone cinque motivi d'impugnazione, due in via principale e tre in via subordinata.
Con il primo motivo principale il ricorrente deduce violazione dell'art. 696 c.p.p., della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e degli art. 257 e 324 c.p.p. Sostiene che la richiesta di assistenza giudiziaria per l'esecuzione di un sequestro all'estero è impugnabile con i mezzi d'impugnazione proponibili contro i sequestri da eseguire sul territorio nazionale, perché si tratta di decisione da adottare secondo i criteri di legittimità dello Stato richiedente. Solo l'esecuzione del provvedimento è demandata all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto ed è regolata dalla legge di quello Stato.
Con il secondo motivo principale il ricorrente deduce violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p., denunciando la palese illegittimità della motivazione per relationem con la quale il Tribunale di Bari, pur non esaminando i motivi proposti con la richiesta di riesame, ha inteso richiamare, "ad ogni buon conto", le motivazioni esibite a sostegno della decisione assunta dal Tribunale di Napoli su una richiesta di riesame in parte diversa.
Con il primo motivo subordinato il ricorrente deduce violazione dell'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, dell'art. 10 Cost. e dell'art. 125 comma 3 c.p.p., lamentando che la domanda di assistenza non sia stata rivolta dal Ministero della giustizia di una Parte al Ministero della giustizia dell'altra, ma sia stata inoltrate direttamente dall'Autorità giudiziaria italiana, pur in assenza di una situazione di urgenza, con la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita. Con il secondo motivo subordinato il ricorrente deduce violazione degli art. 125 e 253 c.p.p., lamentando che non sia stata giustificata la pertinenza al reato o la natura di corpo del reato delle somme di danaro sottoposte a un sequestro che, come riconosciuto anche dal Tribunale di Napoli, non può non avere natura probatoria, non essendo ammissibile una richiesta di assistenza internazionale per l'esecuzione di un sequestro preventivo.
Con il terzo motivo subordinato il ricorrente deduce violazione degli art. 125 comma 3, 247 comma 2 e 252 c.p.p., lamentando la carenza di indicazioni in ordine alla condotta delittuosa ipotizzata a suo carico. I motivi sono stati poi illustrati anche da successiva memoria.
3. La seconda Sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha rimesso la decisione alle Sezioni unite, avendo rilevato un contrasto di giurisprudenza circa l'ammissibilità della richiesta di riesame proposta dinanzi all'autorità giudiziaria italiana nel caso di richiesta di assistenza giudiziaria per l'esecuzione all'estero di un sequestro probatorio.
Secondo un primo orientamento, invero, "la competenza a decidere sia sulla necessità del sequestro richiesto ed eseguito all'estero, sia sul suo mantenimento ai fini del procedimento penale, non può che essere dello Stato richiedente, il quale soltanto ha la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede e agli altri elementi in suo possesso, se il sequestro eseguito dall'autorità giudiziaria straniera, sia utile, o non, per il procedimento e si inquadri in uno dei casi in cui, secondo la legislazione italiana, è consentito il sequestro di quella determinata cosa. Con l'unico limite che il giudice italiano non può conoscere della regolarità degli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall'autorità giudiziaria straniera o dagli organi di p.g. da quella delegati, in quanto, essendo il sequestro eseguito secondo la legislazione dello Stato richiesto, soltanto il giudice di quello Stato è competente ad esaminare e a risolvere ogni questione concernente la regolarità del procedimento acquisitivo, avvenuto secondo la propria legge. (Fattispecie relativa a sequestro di conti correnti, cassette di sicurezza e altri beni avvenuti, a richiesta dell'A.G. italiana, all'A.G. francese in relazione ad ipotesi di concussione)" (Cass., sez. I, 23 ottobre 1997, Russo, m. 209890, Cass., sez. I, 20 settembre 2002, MO, m. 222864). Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, "è principio generale in materia di assistenza giudiziaria penale che l'atto compiuto all'estero su rogatoria è regolato non dalla legge del Paese richiedente, ma, costituendo tipico esercizio della sovranità del Paese richiesto, dalle norme dell'ordinamento di quest'ultimo, alla cui stregua deve esserne verificata la validità" (Cass., sez. VI, 19 novembre 1993, Palamara, m. 198237). Infatti "è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascun Stato, sicché un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall'autorità giudiziaria che ad esso appartiene;
ne consegue che è inammissibile la richiesta di riesame, avanzata a norma dell'art.324 c.p.p., avverso la richiesta di sequestro inoltrata all'autorità giudiziaria straniera con commissione rogatoria, in quanto l'atto assunto per rogatoria è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento" (Cass., sez. VI, 12 dicembre 2001, Castellucci, m. 220871).
4. Il contrasto di giurisprudenza denunciato dalla Seconda sezione penale di questa Corte attiene alla struttura del sequestro come provvedimento giudiziario, prima ancora che alla disciplina della sua esecuzione all'estero.
Può essere definita sequestro, in realtà, qualsiasi misura coercitiva destinata a imporre su una cosa mobile o immobile un vincolo di indisponibilità almeno materiale. Ma ciò che qualifica la misura come giudiziaria è la finalità del vincolo di indisponibilità che ne consegue. Per questa ragione il codice di procedura penale del 1988 ha disciplinato distintamente tre diversi modelli di sequestro, in ragione appunto della finalità che li giustifica, proponendo così una diversificazione funzionale delle misure già adottata nel codice di procedura civile del 1940. Nel caso in esame viene in discussione un sequestro la cui finalità probatoria non è controversa, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza impugnata e dalla stessa ordinanza di rimessione del ricorso alle Sezioni unite. Sicché è alla disciplina di questo tipo di sequestro che occorre fare riferimento.
Secondo quanto prevede l'art. 253 comma 1 c.p.p. "l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti". L'imposizione del vincolo coercitivo di indisponibilità dipende, quindi, solo da una valutazione di rilevanza probatoria della cosa oggetto di sequestro, non essendo richiesta alcuna specifica valutazione di un pericolo che possa derivare dalla sua libera disponibilità.
Mentre per gli altri tipi di sequestro sono previsti presupposti destinati a giustificare specificamente il vincolo di indisponibilità, in ragione appunto di un periculum in mora, per il sequestro probatorio invece il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova che si vuole rendere disponibile per il processo. E se l'esigenza cautelare, che deve giustificare in concreto i sequestri preventivo e conservativo, è intrinseca alla funzione coercitiva del provvedimento, nel sequestro probatorio il pur cautelare vincolo di indisponibilità consegue a una valutazione di rilevanza destinata a sorreggere una decisione che ha una sua autonomia logica e giuridica. Anche quando il sequestro riguardi cosa che sia qualificabile come corpo del reato, infatti, è sempre la sua rilevanza probatoria, benché presunta, a giustificare l'imposizione del vincolo coercitivo di indisponibilità (Cass., sez. un., 11 febbraio 1994, Carella, m. 196261).
L'esigenza di una valutazione di rilevanza probatoria è particolarmente evidente nel caso di sequestro disposto dal giudice del dibattimento, perché in quel caso il decreto di sequestro si inserisce immediatamente nel procedimento probatorio, con una sovrapposizione tra i momenti dell'ammissione e dell'acquisizione della prova.
Ma anche quando il decreto di sequestro viene adottato nella fase preliminare del procedimento, è possibile distinguere la delibazione di rilevanza della prova, che prelude alla decisione dibattimentale sulla sua ammissibilità, dal contenuto coercitivo della misura, destinata a rendere indisponibile la cosa dalla quale la prova può desumersi. E l'importanza della delibazione di rilevanza della prova è tale che l'art. 368 c.p.p. prevede la possibilità di investirne incidentalmente il giudice per le indagini preliminari, quando il pubblico ministero rifiuti di disporre il sequestro richiesto dalla persona sottoposta alle indagini o dalla persona offesa (Cass., sez. un., 26 aprile 1990, Serio, m. 184625).
L'art. 253 comma 3 c.p.p., d'altro canto, stabilisce che "al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto". Tuttavia l'art. 257 prevede che la richiesta di riesame "anche nel merito" possa essere proposta dall'imputato, e quindi anche dall'indagato (art. 61 c.p.p.), già contro il decreto di sequestro, riconoscendo testualmente così la possibilità di impugnare il provvedimento indipendentemente dalla sua esecuzione. E infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il sequestro probatorio può essere impugnato con la richiesta di riesame anche se il decreto non sia stato ancora eseguito, perché oggetto dell'impugnazione può essere appunto anche la decisione sulla rilevanza probatoria della cosa sequestrata (Cass., sez. II, 22 maggio 1997, Acampora, m. 208077, Cass., sez. VI, 8 maggio 1997, Mauro, m. 209311).
5. Sulla base di queste premesse va esaminato il caso in cui viene richiesta per commissione rogatoria l'esecuzione all'estero di un sequestro probatorio.
In questo caso, infatti, la richiesta di eseguire il provvedimento di sequestro, non è rivolta alla polizia giudiziaria, ma all'autorità giudiziaria dello Stato sul cui territorio l'esecuzione dovrà avvenire. E ciò comporta che l'autorità richiesta dovrà adottare anche un suo provvedimento, destinato in ogni caso ad accertare i presupposti cui è condizionata l'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria internazionale, talora anche la plausibilità della misura richiesta. Sicché la maggiore complessità del procedimento di esecuzione del sequestro, deriva dall'esigenza di imporre un doppio vincolo di indisponibilità dell'oggetto sequestrato, operante sia sul territorio dello stato richiedente sia sul territorio dello stato richiesto. E tale duplice efficacia coercitiva del sequestro eseguito all'estero è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, quando ha ritenuto che contro il provvedimento di esecuzione in Italia del sequestro richiesto da uno stato estero è proponibile incidente di esecuzione indipendentemente dalle impugnazioni proponibili contro il provvedimento dell'autorità giudiziaria estera (Cass., sez. V, 22 maggio 1991, Caresana, m. 187706). Tuttavia ciò che rileva nel caso in esame è che l'indisponibilità sul territorio italiano del bene di cui sia richiesto il sequestro all'estero dipende pur sempre da un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, che, ove non adottato separatamente, deve ritenersi implicito nella richiesta di assistenza giudiziaria internazionale.
È vero, quindi, che l'esecuzione del provvedimento coercitivo "è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento", come rileva la sentenza Castellucci. Ma è anche vero che, come rilevano le sentenze Russo e MO, solo al giudice dello Stato richiedente competono la delibazione di ammissibilità della prova desumibile dalla cosa da sequestrare e la preliminare imposizione di quel vincolo di indisponibilità che condiziona il successivo provvedimento coercitivo e il conseguente ulteriore vincolo imposto dallo stato richiesto.
Nè sembra plausibile sostenere che solo in questo caso la scissione anche strutturale tra decisione ed esecuzione del sequestro debba privare gli interessati della possibilità di impugnare a norma dell'art. 257 c.p.p. davanti al giudice italiano la decisione riservata alla sua giurisdizione. Anzi è proprio la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione a imporre il riconoscimento della possibilità di una impugnazione anche separata delle due decisioni. Risulterebbe altrimenti non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente con riferimento agli art. 3 e 24 Cost. Non sembra discutibile, del resto, che ogni richiesta di assistenza giudiziaria internazionale abbia natura di decisione sulla rilevanza della prova, nell'ambito del processo in cui viene formulata. E poiché la rilevanza delle prove dipende evidentemente dalle imputazioni di cui in concreto si discute in ogni processo, ne consegue che ciascuna richiesta ha una sua autonomia, anche quanto a impugnabilità, pur quando abbiano tutte per oggetto le medesime cose e vengano proposte, sia pure contestualmente come nel caso in esame, in procedimenti che, benché distinti, abbiano la stessa persona come imputata o sottoposta a indagini. La valutazione di rilevanza della prova deve essere, infatti, compiuta autonomamente in ciascun procedimento.
Sicché si deve anche escludere che le questioni dedotte con il ricorso di cui qui si discute possano risultare precluse dalla decisione assunta dal Tribunale di Napoli con riferimento alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale proposta dalla locale procura della Repubblica.
Il primo motivo principale del ricorso risulta pertanto fondato in applicazione del seguente principio di diritto: "La richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per l'esecuzione di un sequestro probatorio all'estero è autonomamente impugnabile con richiesta di riesame, in quanto presuppone un autonomo, anche se talora solo implicito, provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria italiana".
6. Ciò posto, occorre verificare se un'idonea motivazione circa la rilevanza probatoria delle cose di cui si è richiesto il sequestro giustifichi l'ordinanza impugnata.
Come s'è detto, infatti, con la decisione ora impugnata il Tribunale di Bari ha ritenuto di recepire, "ad ogni buon conto", la decisione del Tribunale di Napoli che, pur riconoscendo ammissibile la richiesta di riesame, l'ha rigettata nel merito. E il ricorrente, con il secondo motivo principale del ricorso, denuncia la palese illegittimità di questa motivazione per relationem. Anche questo motivo è fondato, perché i giudici pugliesi si sono limitati a richiamare genericamente le valutazioni espresse in un altro procedimento, senza neppure dar conto in qualche misura delle doglianze a essi rappresentate da TR MO.
Ora è vero che la motivazione per relationem non può essere considerata di per sè illegittima (Cass., sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro, m. 220095). Ma deve certamente escludersi che sia legittimo un tal modo di motivare, quando la motivazione non "fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione" (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, m. 216664). Nel caso in esame manca del tutto la dimostrazione che il giudice abbia valutato le ragioni prospettate dalla difesa con la richiesta di riesame, come del resto risulta dallo stesso dispositivo dichiarativo dell'inammissibilità dell'impugnazione. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Rimangono assorbiti i tre motivi di ricorso proposti in via solo subordinata.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per il riesame.
Roma, 16 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAGGIO 2003