Sentenza 21 marzo 2006
Massime • 1
Nel determinare la pena da eseguirsi, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., vanno previamente scorporate le pene eventualmente coperte da condono, mentre dall'ammontare della pena concretamente eseguibile, determinata con il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 78 cod. pen., vanno detratti il periodo espiato e quello sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo (nonché quello dedotto a seguito di provvedimento di liberazione anticipata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2006, n. 12370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12370 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/03/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1025
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 43040/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma;
contro l'ordinanza 5 ottobre 2005 della Corte d'appello di ROMA emessa nei confronti di:
1) BO GI, n. il 28 ottobre 1950;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
letto il parere del Procuratore Generale Dr. Cedrandolo Oscar che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Con ordinanza 5 ottobre 2005 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto da BO GI contro il decreto 6 maggio 2005 della Procura Generale della stessa città, confermativo del cumulo emesso il precedente 4 marzo, ha determinato in anni trenta di reclusione la pena complessiva eseguibile nei confronti del BO in forza delle sentenze di cui al citato cumulo e, tenuto conto di quanto già espiato, sofferto in custodia cautelare, ridotto per liberazione anticipata e condonato, ha fissato al 3 aprile 2008 la data di scadenza della pena. Ha proposto ricorso per violazione di legge il Procuratore Generale di Roma deducendo che la Corte ha errato nel procedere alle detrazioni per quanto espiato, sofferto in custodia cautelare, ridotto per liberazione anticipata e condonato dopo la formazione del cumulo giuridico ex art. 78 c.p., anziché prima di essa, con conseguente anticipazione del fine pena al 3 aprile 2008 anziché al 3 giugno 2021 (essendo la somma delle pene inflitte pari a 43 anni e 2 mesi di reclusione, quella delle pene da dedurre di 22 anni, 7 mesi e 15 giorni di reclusione e la decorrenza della pena il 26 ottobre 2001).
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
2. La questione rimessa al giudizio di questa Corte è se, nella formazione del cumulo, la pena espiata, quella sofferta in custodia cautelare, quella ridotta per liberazione anticipata e quella condonata debbano essere detratte dalla pena complessiva prima della riduzione prevista dall'art. 78 c.p., ovvero dopo tale riduzione. La ratio della previsione di cui all'art. 78 c.p. - che è, pacificamente, quella di temperare l'automatismo repressivo proprio del sistema del cumulo materiale e di accentuare, al contrario, il carattere personale della responsabilità penale e il connesso principio rieducativo (così già Cass., sez. 1^, 22 marzo - 28 settembre 1982, latinucci, riv. n. 155234) - impone di fare riferimento, nelle operazioni di riduzione del cumulo, alla pena concretamente eseguibile (che solo per essa opera l'esigenza rieducativa e trattamentale). Ne consegue che la questione prospettata deve avere risposte differenziate a seconda delle situazioni prese in esame.
In particolare, alla stregua del principio anzidetto, l'espiato e il sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo (nonché quanto dedotto per liberazione anticipata, stante la parificazione operata dall'art. 54 ordinamento penitenziario, u.c.), vanno detratti, incidendo sulla pena concretamente eseguibile, dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 78 c.p., mentre le pene eventualmente coperte da condono devono essere previamente scorporate, operando "il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. solo sull'insieme delle pene effettivamente eseguibili" (Cass., sez. 1^, 3 dicembre 2003 - 15 luglio 2004, Piromalli, riv. n. 226474; così anche Cass., sez. 1^, 18 giugno - 15 luglio 2004, Pernasetti, riv. n. 229799). Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma che si atterrà nella formazione del cumulo al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006