Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2002, n. 6521
CASS
Sentenza 4 dicembre 2002

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Massime1

In sede di applicazione pena su richiesta delle parti il giudice, mentre ha l'obbligo di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, previa verifica generica delle condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda, non può compiere alcuna valutazione sull'atto di transazione prodotto in giudizio, ne' al fine di verificare se esso sia stato esaustivo delle obbligazioni nascenti in capo all'imputato, ne' al fine di verificare il venir meno dell'interesse ad agire della persona offesa, poiché la transazione sul danno non preclude il diritto a far valere eventuali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione.

Commentario1

  • 1Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024

    La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2002, n. 6521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6521
Data del deposito : 4 dicembre 2002

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