Sentenza 4 dicembre 2002
Massime • 1
In sede di applicazione pena su richiesta delle parti il giudice, mentre ha l'obbligo di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, previa verifica generica delle condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda, non può compiere alcuna valutazione sull'atto di transazione prodotto in giudizio, ne' al fine di verificare se esso sia stato esaustivo delle obbligazioni nascenti in capo all'imputato, ne' al fine di verificare il venir meno dell'interesse ad agire della persona offesa, poiché la transazione sul danno non preclude il diritto a far valere eventuali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione.
Commentario • 1
- 1. Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024
La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2002, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO PRESIDENTE
l. Dott. COSTANZO ENZO CONSIGLIERE
2. Dott. DE BIASE ARCANGELO "
3. Dott. GALBIATI RUGGERO "
4. Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AR N. IL 16/07/1952;
avverso SENTENZA del 25/01/2002 TRIBUNALE di CHIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere PALMIERI ETTORE;
lette le conclusioni del P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON RM ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, emessa i data 25 gennaio 2002, n. 85, con la quale, all'esito di procedimento per applicazione di pena a sua richiesta, la condannava inoltre alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che contestualmente venivano liquidate nella misura di circa euro 650 per ciascuna delle due parti. Impugna inoltre la contestuale ordinanza reiettiva della richiesta di declaratoria di inammissibilità di costituzione di parte civile proposta dalla parte odierna ricorrente.
La ON era stata tratta a giudizio con l'imputazione del reato di cui all'art. 590 c.p. per avere, quale dipendente di una struttura sanitaria, versato un quantitativo di soda caustica in una bottiglia vuota di acqua minerale, poggiandola incustodita e pertanto lasciando che altra dipendente, ritenendola acqua potabile, ne ingerisse una quantità, così riportando lesioni gravissime che ne causavano la sostituzione chirurgica dell'esofago. In epoca precedente all'udienza svoltasi in data 25 gennaio 2002, e cioè in data 18 gennaio 2002 era stata depositata in cancelleria costituzione di parte civile della persona offesa con rituale domanda di risarcimento dei danni ed indicazione generica del relativo ammontare. All'udienza, la parte-imputato depositava atto di transazione intervenuto nei confronti della US Nuova Tirrena, responsabile civile, per lire 250 milioni, con dichiarazione ampiamente liberatoria della parte civile stessa e rinuncia ad ogni azione giudiziale ed extragiudiziale, e da valere quale atto di rinuncia ad ogni azione in ogni sede nei confronti della responsabile civile medesima e di ogni altro soggetto coobbligato con essa, nonché dalla Società assicuratrice medesima, "per qualsiasi titolo derivante dal sinistro in oggetto". Faceva altresì rilevare la stessa parte-imputato che nell'atto di costituzione di parte civile intervenuto in data 18 gennaio 2002, la persona offesa non faceva cenno alcuno a danni ulteriormente intervenuti o conosciuti successivamente alla avvenuta transazione. Si opponeva pertanto a detta costituzione chiedendone preliminarmente la estromissione dal giudizio.
Il Giudice pronunciava ordinanza con la quale rigettava la istanza dell'imputato sulla base di due osservazioni: a) che l'intervenuta transazione non comportava rinuncia alla querela, atto, questo che necessita di manifestazione di volontà precisa in tal senso posto che la transazione del danno in sè non implica il recedere dalla richiesta di punizione in sede penale;
b) che la intervenuta transazione fra i terzi (persona offesa e responsabile civile per conto del datore di lavoro, e datore di lavoro stesso, ma non responsabile penale diretto-imputato, non può considerarsi anche atto intervenuto fra persona offesa ed imputato. Conseguentemente, in sede di pena "patteggiata" pronunciava, ex art. 444, n. 2, ultima parte, CPP, condanna alle relative spese.
In ricorso, la imputata lamenta con il primo motivo, violazione di legge essendo stata estinta, a suo dire, l'obbligazione risarcitoria già prima della costituzione di parte civile, in più, che nelle more non siano emersi fatti nuovi imputabili in termini di nuovi danni, e dunque carenza di interesse al sorgere ed al permanere della domanda giudiziale di danno fatta valere dalla p.o.; con un secondo motivo, carenza di motivazione della impugnata ordinanza;
con un terzo motivo, in fine, violazione del medesimo compendio normativo per una non ben definita "preoccupazione dell'imputata che la statuizione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile ... consenta alla p.o. di domandarle quel che... non può essere chiesto alla Compagnia assicuratrice".
La persona offesa, costituita con memoria innanzi a questa Sprema Corte, argomenta ex adverso sulle ragioni della ricorrente, evidenziando per altro come il ricorso qui dedotto riguardi una sola delle parti civili, ed esattamente la persona offesa, ma non anche il di lei marito, pure costituito, nei confronti del quale risulta dunque carente, in questa sede, la giurisdizione. Il ricorso è infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione civile di danno nel processo penale è caratterizzata da accessorietà, e, nel nuovo regime processuale successivo al codice del 1988, anche eventualità (c.d. sistema del "doppio binario"). Tal che sia del tutto autonoma, detta azione, che può affiancarsi al giudizio penale in sede penale, e può discostarsene in maniera pressoché del tutto libera e svincolata pertanto da forme particolari che la condizionino alle sorti del giudizio penale (o-peggio ancora- che condizionino questo a quella), che non siano i momenti decisori finali che, come tali, obbligano la parte civile stessa, qualora tale parte abbia inteso richiedere al giudice penale pronuncia sui suoi interessi, in sede cumulativa con l'azione penale. È questa una (ulteriore) eccezione del vigente giudizio penale rispetto al modello di tipo accusatorio che non soffre tale eventuale condizionamento che, a tacer d'altro, fa sì che diverso sia il giudizio penale nei confronti dell'imputato che debba difendersi solo rispetto al P.M. agente, e dell'altro imputato che debba fronteggiare una o più parti civili, con i relativi uffici difensivi adeguatamente attrezzati e di difensori tecnici, e, ove occorra, dei necessari consulenti tecnici, secondo quanto per altro più volte sottoposto dalle Giurisdizioni di merito alla Corte Costituzionale, ma senza fin qui esiti ablatori dell'azione di danno dal sistema processuale penale. Tale situazione non significa tuttavia che, fuori dei casi di pronuncia definitiva sulla domanda civile -la qualcosa accade di rado fermandosi le pronuncia alla condanna generica per l'inadeguato livello probatorio raggiunto in punto di danni- sia sempre il giudice civile punto di riferimento di ogni azione di danno che, introdotta nel processo penale, non abbia trovato ivi compita definizione o per declaratoria di inammissibilità di costituzione di parte civile, o per pronuncia incompleta (condanna generica, condanna provvisionale), o per mancata pronuncia ex lege, come nel caso dedotto in giudizio. Ed infatti, quanto alla situazione di specie, è la stessa norma di cui all'art. 444, n. 2, CPP che, onde adeguare il giudizio alle esigenze -giustamente prioritarie- dello speciale rito di "patteggiamento", dispone la restituzione dell'azione civile, o di quel che rimane di essa, alla sede civile ove le parti potranno svolgere le loro doglianze. E nella formulazione originaria di tale norma, e fino all'intervento della 1. 16 dicembre 1999 n. 479, art. 32, la parte civile era destinataria di una mera mancata pronuncia anche relativamente al profilo delle spese.
La formulazione attuale della norma prevede invece, unitamente al dovere del giudice penale di non pronunciare (e dunque di non svolgere alcun accertamento di merito) sulla costituzione di parte civile, l'obbligo positivo contrario di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di detta parte, a meno di compensazione delle stesse per giusta ragione. Aggiunge inoltre, la norma, che non si applica, nel caso, la disposizione di cui all'art. 75, comma 3, CPP, così rendendo del tutto autonoma, in maniera immediata ed a prescindere da eventuali impugnazioni della pronuncia ex art. 444 CPP in sede penale, l'azione civile di danno (che così può ritornare nel proprio alveo naturale) nei confronti del giudizio penale.
Da quanto detto si trae che il Giudice che ha emesso la sentenza e l'ordinanza impugnata, a parte l'obbligo di verificare in maniera genericissima le condizioni necessarie di legittimazione della costituzione di parte civile e di ammissibilità della stessa domanda, non avrebbe potuto, nè dovuto compiere alcun altro accertamento, e men che meno quello tendente a verificare se l'atto di dà le prodotto in giudizio potesse ritenersi totalmente esaustivo delle obbligazioni nascenti per la imputata, e suoi coobbligati, dal fatto illecito contestato. Ed innanzi tutto verificare, quindi, se un atto di transazione intervenuto inter alios (persona offesa e Compagnia di Assicurazione quale assuntore del danno per conto della US Nuova Tirrena) fosse idoneo a ritenere del tutto venuto meno l'interesse ad agire della persona offesa costituita parte civile (qui con riferimento alla sola persona offesa costituita, posto che nei confronti della seconda parte civile -marito della persona offesa- non vi è impugnazione in atti).
Ciò anche sull'orientamento costante di questa stessa Suprema Corte e secondo il quale la transazione sul danno non preclude, nè alla persona-offesa danneggiato, nè a suoi eredi o aventi causa, il diritto a far valere eventuali danni emersi successivamente alla sottoscrizione dell'atto negoziale de quo (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. Quarta, 5 dicembre 1987 n. 5688, Lazzarin). Quanto innanzi rende evidente che il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice che ha emesso i provvedimenti qui impugnati sia stato conforme all'ordinamento sia in punto di permanere dell'interesse della parte civile a far valere ulteriori ed eventuali danni subiti, e sia quanto al suo dovere di liquidare le spese di costituzione;
pertanto il ricorso della imputata è del tutto inammissibile, potendo , per altro, le relative ulteriori doglianze e questioni di merito (compreso il profilo della eventuale censura in punto di spese di costituzione nella fase penale) essere sotto poste al giudice civile competente.
La odierna pronuncia, emessa fra le parti imputato e persona offesa costituita parte civile, non riguardano l'altra parte civile (marito della persona offesa) la cui posizione non è interessata dal ricorso proposto innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616, Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, addì 4 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 FEBBRAIO 2003.