Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
È legittimo il diniego del nulla-osta al rilascio del passaporto, a norma dell'art. 3, lett. d), della legge 21 novembre 1967 n. 1185, in relazione all'esecuzione di pena pecuniaria convertibile in libertà controllata per una durata superiore a due mesi, in quanto l'eventuale conversione comporta comunque una restrizione della libertà personale e, in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla predetta sanzione sostitutiva, quest'ultima si tramuta nella pena della reclusione o dell'arresto, secondo la specie di pena pecuniaria originariamente inflitta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 3243
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 26112/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE MA, N. IL 17/07/1959;
avverso l'ordinanza n. 327/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 20/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 18/7/08 la Corte di appello di Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da EI MO onde ottenere il nulla/osta al rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio.
Il ricorso per Cassazione proposto dall'interessato contro questa pronuncia è stato qualificato come opposizione da questa Corte con sentenza in data 27/1/09. L'opposizione è stata respinta dalla Corte di appello di Roma con ordinanza in data 20/4/09 contro cui il difensore del EI ha ancora una volta ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, per essersi detta Corte limitata a richiamare il precedente provvedimento e a riportare le osservazioni del Procuratore generale in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale, riproposta a questa Corte, della norma ritenuta ostativa - la L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lett. d) - per contrasto con gli artt. 3 e 16 Cost.. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. La reiezione dell'istanza del EI è stata giustificata con il rilievo che il predetto non aveva ancora pagato la residua parte di una pena della multa la quale, se convertita, importava la libertà controllata per un periodo superiore a due mesi, situazione che correttamente è stata ritenuta di ostacolo all'invocato provvedimento.
Questa Sezione ha già invero avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 12/11/03, Vespignani, rv. 226.483) che in una situazione siffatta è legittimo il diniego del nulla-osta al rilascio del passaporto ai sensi della L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lett. d), in quanto l'eventuale conversione in libertà controllata comporta comunque una restrizione della libertà personale (nonché, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 56, comma 1, n. 5, il ritiro del passaporto e la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente) e, in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla predetta sanzione sostitutiva, quest'ultima si tramuta nella pena della reclusione o dell'arresto, secondo la specie di pena pecuniaria originariamente inflitta.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale della suddetta norma sollevata in via di subordine, appare manifestamente priva di fondamento in quanto la concedibili o meno del nulla/osta non viene fatta dipendere dalla solvibilità del condannato, bensì dalla gravità del reato commesso di cui l'entità della pena pecuniaria da eseguire è espressiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010