Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6057 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 16057/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G. nn. 13851/2000, Dott. Francesco NT MAIORANO Consigliere 17235/00 e 17295/00 Dott. NT LAMORGESE Consigliere Cron. 13061 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. Ud. 13 febbraio 2001 ha pronunciato la seguente: 2 8 2 SENTENZA sul ricorso (r.g. n. 13851/2000) proposto da AN IN, ER US, AC IN, CC IC, RA ON, DE MA PI, EL IO e CA UI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Biagio Di Palma e Domenico Casamassima ed elettivamente domiciliati in Roma al viale Pasteur n. 70 (presso lo studio dell'avv. Claudio Tomassini), giusta procura a margine del ricorso;
6 3 7
- ricorrenti -
contro
REGIONE PUGLIA GESTIONE STRALCIO EX ATAF GPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Cipriani e con lo stesso elettivamente domi- ciliata in Roma al viale Mazzini n. 114/b (presso lo studio dell'avv. Roberto Marraffa), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOMOBILI- STICI DI FOGGIA (ATAF), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido De Rossi e Costanzo De Michele e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma piazza Cola di Rienzo n. 85 (presso lo studio dell'avv. Aldo и т Chiatti), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonchè sul ricorso (r.g. n. 17235/2000) proposto da: REGIONE PUGLIA GESTIONE STRALCIO EX ATAF GPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale - 2
contro
AN IN, ER US, AC IN, CC IC, RA ON, DE MA PI, EL IO e CA UI, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come dinanzi indicato;
- intimati e ricorrenti in via principale - e nei confronti dell' AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOMOBILI- STICI DI FOGGIA (ATAF), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come y dinanzi indicato;
es - intimata e ricorrente in via incidentale - nonchè sul ricorso (r.g. n. 17295/2000) proposto da: AZIENDA SPECIALE TRASPORTI AUTOMOBILISTICI A.T.A.F. DI FOGGIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido De Rossi e Costanzo De Michele ed elettivamente domiciliata in Roma piazza Cola di Rienzo n. 85 (presso lo studio dell'avv. Aldo Chiatti), giusta procura a margine del controricorso;
- ricorrente in via incidentale - 3
contro
AN IN, ER US, AC IN, CC IC, RA ON, DE MA PI, EL IO e CA UI, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come dinanzi indicato;
- intimati e ricorrenti in via principale - e nei confronti della REGIONE PUGLIA GESTIONE STRALCIO EX ATAF GPA, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- intimata e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Lucera-Sezione Lavoro n. 210/2000 del 30 marzo 2000 nel giudizio di secondo grado ("in sede R M di rinvio") avente il n. di r.g. 284/1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Biagio Di Palma, Franco Cipriani e Gigliola Mazza Ricci (per delega dell'avv. Guido De Rossi); 4 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso per "l'accoglimento ས་ del ricorso principale e il rigetto degli incidentali". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di IA IO ZO, RI PP, SS NA, CC NI, GO NT, De AR ET, ME GI e, con altro ricorso, PU UI convenivano in giudizio l'A.T.A.F. chiedendo che venisse dichiarata la nullità dei provvedimenti di collocamento anticipato in pensione assunti nei loro пт confronti dall'Azienda e che fosse disposta la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della convenuta al relativo risarcimento dei danni. L'A.T.A.F. si costituiva in giudizio contestando integralmente la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro - dopo avere riunito i due ricorsi accoglieva la domanda dei ricorrenti dichiarando la nullità del - provvedimento di collocamento a riposo, ordinando l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l'Azienda al risarcimento dei danni dal 1° marzo 1994 alla reintegra, ma su appello "principale" dell'A.T.A.F. e su appello "incidentale” degli 5 originari ricorrenti - il Tribunale di IA (quale giudice del lavoro di secondo grado) accoglieva il cennato appello “principale” e, per l'effetto, rigettava integralmente la domanda dei lavoratori con statuizione assorbente di ogni ulteriore questione circa l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro e circa la misura del risarcimento del danno. Su ricorso per cassazione degli originari ricorrenti questa Corte con sentenza n. 5951/1996 cassava la cennata sentenza del - Tribunale di IA e rinviava (anche per le spese) al Tribunale di Lucere essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, particolarmente in punto di risarcimento del danno in favore dei lavoratori, oggetto dell'appello incidentale ritenuto assorbito dal Tribunale>>. Con ricorso riassuntivo ex art. 392 cod. proc. civ. gli originari R R ricorrenti richiedevano al designato "giudice di rinvio” la condanna dell'A.T.A.F. al risarcimento del danno, provvedendo, nelle more del giudizio, ad integrare il contraddittorio nei confronti della regione PU (in quanto, in applicazione della legge regionale n. 37/1995 e con deliberazioni di G.R. n. 6194/1886 e 6492/1996, era stato revocato l'affidamento precario all'A.T.A.F., affidata la gestione ad altra impresa e istituita una apposita "gestione stralcio"). 6 Il Tribunale di Lucera - quale Giudice del Lavoro "in sede di rinvio" -, dopo avere emesso due ordinanze di pagamento in corso di causa e avere ammesso e fatto espletare consulenza tecnica, così provvedeva: accoglie la domanda e, tenuto conto delle ordinanze in data 11 marzo 1997 e 2 ottobre 1998 condanna la "Regione PU” e, per essa, la "Gestione Stralcio per la definizione delle pendenze dell'A.T.A.F." al pagamento fino alla data del 31 gennaio 2000 in favore di: PU UI della somma di £. 15.636.988, CC NI della somma di £. 29.416.976, RI PP della somma di £. 24.740.967, De AR ET della somma di £. 22.649.632, GO NT della somma di £. 21.894.432, SS NA della somma di £. 5.312.045, ME GI della somma di £. 23.317.532, IO ZO della somma di £. 28.897.971; oltre alla svalutazione monetaria secondo indici ISTAT sino al 31 gennaio 2000 e gli interessi fino al saldo, nonchè al rimborso delle spese processuali দি ট liquidate per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in £.
4.600.000 e per il giudizio dinanzi a questo Tribunale in £. 5.700.000>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono IO ZO, RI PP, SS NA, CC NI, GO NT, De AR ET, ME GI e PU UI adducendo a sostegno due motivi. 7 Resistono con controricorso la "Regione PU-Gestione Stralcio ex ATAF G.P.A." - che propone ricorso incidentale sostenuto da tre motivi e l'A.T.A.F. che, a sua volta, propone ricorso incidentale sostenuto da un unico complesso motivo -. I ricorrenti in via principale hanno depositato due memorie ex art. 378 cod. proc. civ.: la prima nei confronti del "controricorso e ricorso incidentale" della Regione PU e la seconda nei confronti del “controricorso e ricorso incidentale” dell'A.T.A.F., del quale hanno eccepito l'inammissibilità per l'irritualità della costituzione in giudizio e, comunque, per evidente difetto di interesse>> di detta Azienda, nonchè per "l'inconcludenza" dell'atto in questione. MOTIVI DELLA DECISIONE I Deve essere disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità - sollevate dai ricorrenti “principali” nei confronti del "controricorso e . R R ricorso incidentale" proposto dall'A.T.A.F., la quale, secondo come eccepito, non risulterebbe “regolarmente costituita in giudizio" - in quanto il provvedimento di autorizzazione a proporre controricorso non può spiegare alcun effetto>> - e, inoltre, sarebbe "priva di interesse ad agire" in quanto in forza dell'art. 3 della legge - regionale n. 37/95 la Giunta Regionale è subentrata in tutte le pendenze 8 residuate alla cessazione della gestione delle autolinee extraurbane già in affidamento precario dell'A.T.A.F. ivi compresi i contenziosi attivi e passivi>> -. Ambedue le eccezioni si appalesano infondate: per la prima è da rilevare che dall'esame della copia (“conforme al suo originale”) del provvedimento del consiglio di amministrazione dell'A.T.A.F. di autorizzazione a stare in giudizio sul ricorso in cassazione proposto con atto notificato il 7 luglio 2000 si riscontra la volontà dell'ente nel senso suindicato, data la non contestata conformità all'originale della copia del provvedimento depositato dall'Azienda all'atto della costituzione in giudizio e sicuramente comprovante l'intendimento della stessa a resistere in giudizio. Pure la seconda eccezione non può che essere disattesa in quanto questa Corte, con sentenza n. 3702/1999, ha statuito che, data la successione a titolo particolare della “Gestione stralcio della regione PU” all'A.T.A.F., detta Azienda conserva la qualifica di parte nel giudizio di appello e, pertanto, il processo deve proseguire anche nei confronti della stessa, anche perchè l'intervento in sede di rinvio del successore a titolo particolare nel diritto controverso non comporta automaticamente, in mancanza dei presupposti, l'estromissione dell'alienante (Cass. n. 4320/1988). In merito, poi, all'ulteriore eccezione di inammissibilità nei confronti del "controricorso e ricorso incidentale" dell'A.T.A.F. per la 9 sua "inconcludenza", appare evidente che tale eccezione riguarda il contenuto sostanziale (e, cioè, “il merito") del "controricorso e ricorso incidentale” e, di conseguenza, la valutazione sulla sua intrinseca validità deve avvenire all'atto della disamina del "ricorso incidentale". - Respinte le cennate eccezioni di inammissibilità, si può ora III passare all'esame dei motivi dei ricorsi "principale" e "incidentale". Con il primo motivo i ricorrenti "in via principale" denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 384 cod. proc. civ. ed all'art. 2909 cod. civ.>> - censurano la sentenza del Tribunale di Lucera pronunziata in data 4 febbraio 2000, che ha liquidato i danni fino al 31 gennaio 2000,per avere disatteso il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 5951/96... dato che ha ritenuto, con atto illegittimo, che il giudizio dovesse "chiudersi, giacchè era iniziato innanzi al Pretore di IA nel е п febbraio 1994, mentre per il risarcimento dei danni per il periodo successivo al 31 gennaio 2000 i ricorrenti ben potranno agire con distinto ricorso">>. Con il secondo motivo sempre i ricorrenti "principali” addebitano al Giudice di rinvio di avere violato l'art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 91 e 385 cod. proc. civ. ed anche per omessa motivazione>>, in quanto avrebbe dovuto, in ottemperanza del principio della soccombenza, condannare la parte al pagamento delle 10 spese di lite del giudizio di appello dinanzi al Tribunale di IA e non limitarsi così come ha fatto, a liquidare quelle "per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione” e quelle "per il giudizio dinanzi a questo Tribunale">>. La "Regione PU - Gestione Stralcio ex ATAF GPA”, con il - denunziandoprimo motivo del proprio “ricorso incidentale", violazione del primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.>> - censura la sentenza del Tribunale di Lucera, in quanto con essa non è stato adempiuto al compito affidato ad esso "giudice di rinvio" essendo stata limitata la cognizione alla quantificazione del danno, con la conseguenza che i licenziamenti non sono stati dichiarati illegittimi e che la Regione PU è stata condannata ai danni senza che fosse stata accertata e dichiarata - nè nei suoi confronti, nè in quelle del suo dante in causa - о п alcunissima illegittimità>>. Con il secondo motivo del cennato ricorso "incidentale" viene addebitata al Tribunale di Lucera la violazione degli artt. 18 Stat. lav., 99, 394, 414 e 423 cod. proc. civ. in relazione all'art. 361 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.>>, in quanto ha liquidato i danni maturatisi sino alla sentenza, senza considerare che i lavoratori, in primo grado e in appello, l'avevano chiesti sino alla reintegrazione nel posto di lavoro (conclusione che non poteva essere modificata ex terzo comma 11 dell'art.394 c.p.c.) e che, nel riassumere il giudizio in sede di rinvio, per un verso avevano abbandonato la domanda di reintegrazione (restringendo così legittimamente il tema decidendum) e per altro verso, in aperta violazione dell'art. 394 e delle preclusioni previste dalla legge sul processo del lavoro, avevano modificato (ampliandola) la domanda iniziale, riservandosi per di più di aumentare il petitum in corso di causa>>. Con il terzo motivo del ricorso “incidentale” la Regione PU denunziando ancor più in subordine, violazione dell'art. 423, - primo comma, c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia>> censura la sentenza del Tribunale di Lucera che, mentre ha tenuto conto delle due ordinanze con le quali aveva condannato in corso di causa a circa un miliardo di lire la Regione, non ha poi dato alcunissima motivazione delle condanne e non s'è neppure 8 8 preoccupato di spiegare perchè ha ritenuto non contestate somme che invece erano state più che contestate>>. L'A.T.A.F., con l'unico motivo del proprio “ricorso -incidentale", denunziando violazione dell'art. 360 n. 2 c.p.c. in relazione alla violazionę degli artt. 413 commi 1° e 2° e 345 c.p.c. e violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 384, comma 1°, 394, commi 1° e 2° e 393 c.p.c.>> - censura la sentenza del Tribunale di Lucera per non avere 12 deciso innanzi tutto sul tipo di tutela di applicare a seguito della nullità degli atti di collocamento in quiescenza>> specie a seguito del comportamento processuale dei “ricorrenti in riassunzione", per cui limitare l'azione giudiziale al risarcimento dei danni specificamente determinato dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1996 nella differenza tra retribuzione e pensione, significa rinunziare alla declaratoria di nullità del collocamento anticipato in quiescenza e alla ricostruzione del rapporto di lavoro, accettando di fatto come legittimo il trattamento pensionistico che l'I.N.P.S. continua ancora ad erogare agli otto attuali ricorrenti dal momento dei singoli recessi intimati dall'Azienda>>: di conseguenza, sempre secondo questa ricorrente “in via incidentale", ha errato il Giudice di rinvio nel non dichiarare la nullità del ricorso in riassunzione, finendo per accogliere una domanda nuova e distinta rispetto anche a quella proposta dagli otto attuali ricorrenti principali R R nell'appello incidentale dinanzi al Tribunale di IA>>. IV/a Esaminando per priorità logica il primo motivo del ricorso incidentale della Regione PU e la prima parte dell'unico motivo del ricorso incidentale dell'A.T.A.F. - il cui contenuto, sostanzialmente analogo sul punto che il Tribunale di Lucera non ha adempiuto al suo compito di "giudice di rinvio", ne consiglia la valutazione congiunta - è, anzitutto, da rimarcare che, in base al sistema di diritto positivo, il giudizio di rinvio si presenta come un "processo chiuso" destinato 13 esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito in sostituzione di quella cassata;
in particolare, la determinazione dei poteri del giudice di rinvio deve essere desunta attraverso l'esame dei limiti entro i quali la Corte di cassazione ha esercitato i suoi poteri di censura sulla sentenza impugnata a tale proposito è stato - incisivamente rimarcato in dottrina che appare del tutto inutile chiedersi se il giudizio di rinvio sia un nuovo giudizio o se sia la continuazione del precedente giudizio: il giudizio di rinvio non è più nè meno che quello che le singole norme stabiliscono, e se è vero che la cassazione non è che la riapertura del giudizio concluso, non è meno vero che questo giudizio è riaperto nei limiti stabiliti dalle norme - e, in tale ambito, il giudice di rinvio, mentre deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione per le questioni già risolte, ha il dovere di esaminare ex novo i fatti della lite e pronunziarsi in proposito su tutti gli altri aspetti della controversia rimasti non definiti nelle pregresse fasi di merito. Per quanto riguarda la posizione delle parti nel giudizio di rinvio non è consentito ex art. 394 cod. proc. civ. alle parti - che conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui venne pronunciata la sentenza cassata - proporre nuove domande, nè prendere conclusioni diverse da quelle formulate dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, salvo il 14 caso in cui la sentenza di cassazione abbia determinato un mutamento della situazione processuale tale da rendere necessaria l'esplicazione di una nuova attività difensiva (cfr., ex plurimis, Cass. n. 978/1990), rimarcandosi, comunque, il principio da tempo statuito da questa Corte a mente del quale in sede di rinvio le parti debbono proporre espressamente ex novo le loro conclusioni poichè, in mancanza, le conclusioni precedentemente rassegnate e non riproposte debbono intendersi abbandonate (così Cass. n. 3197/1993, Cass. n. 2620/1961). IV/b -. Tanto precisato, si evidenzia che, nella fase rescindente svoltasi in sede di legittimità, questa Corte con la sentenza n. 5951/1996 ha accolto il motivo di ricorso con cui era stata censurata la decisione di secondo grado che aveva negato agli appellati la possibilità del pensionamento posticipato previsto dall'art. 6 del d.l. n. 791/1981; al riguardo la Corte aveva così testualmente statuito: il ricorso deve р п essere accolto, la sentenza impugnata deve essere annullata e poichè sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, particolarmente in punto di risarcimento del danno in favore dei lavoratori, oggetto dell'appello incidentale ritenuto assorbito dal Tribunale, la causa deve essere rimessa ad altro giudice di eguale grado, indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto secondo cui, a seguito della sentenza 3/8 maggio 1990, n. 226 della Corte cost. che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 6, primo comma, del d.l. 22 15 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, tale norma (nella lettura imposta dalla predetta pronuncia) viene a far parte anche del sistema che regola quel particolare settore;
pertanto, rispetto ad essa, non può ritenersi norma speciale l'art. 12 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'art. 11 della legge 28 luglio 1961, n. 830 cit.. Ne consegue che le aziende autoferrotranviarie in regime di concessione non possono avvalersi della facoltà di collocare anticipatamente in quiescenza i lavoratori che abbiano in precedenza optato per il pensionamento posticipato>>. Nel riassumere il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Lucera gli originari ricorrenti concludevano affinchè l'A.T.A.F. venisse condannata a versare, a titolo di risarcimento danni, quale differenza dall'1.1.94 al 30.9.96 tra la retribuzione dovuta 1 per la prosecuzione del rapporto di lavoro e quella percepita a titolo di pensione definitiva dall'INPS per lo stesso periodo, in favore di ... (seguono i nomi dei ricorrenti e gli importi delle somme da ciascuno di essi richieste), quale differenza tra la retribuzione dovuta per la prosecuzione del rapporto di lavoro e quella versata dall'INPS, a titolo di pensione definitiva, con riserva di aumentare la domanda, nel corso del giudizio, per le mensilità di retribuzione a maturarsi dopo la data del 30.9.96 nonchè per le somme a titolo di differenza del T.F.R. ed a 16 j titolo di pensione [inoltre] al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute secondo indici ISTAT, dalle date rispettive di insorgenza del credito fino al soddisfo, gli interessi legali sulla sorta capitale rivalutata, il pagamento delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale di IA, del giudizio innanzi alla Corte di cassazione e del giudizio in grado di appello>> (così, anche testualmente, dalla decisione del Tribunale di Lucera). Il Giudice del rinvio nella sentenza ora impugnata ha così, testualmente, provveduto: definitivamente pronunciando sulla domanda di cui al ricorso in riassunzione (segue l'indicazione delle parti) accoglie la domanda e, tenuto conto delle ordinanze di pagamento già emesse in corso di causa in data 11.3.97 e 2.10.98, condanna la Regione PU e per essa la Gestione Stralcio al ... pagamento fino alla data del 31.1.2000 in favore di ... (seguono i nomi द फि degli originari ricorrenti e gli importi delle somme a ciascuno di essi attribuite) ... oltre alla svalutazione monetaria secondo indici ISTAT sino al 31.1.2000 e gli interessi legali sino al saldo nonchè al rimborso delle spese processuali ...>>. E', inoltre, da evidenziare che con gli originari ricorsi introduttivi i ricorrenti avevano richiesto al Pretore-Giudice del Lavoro di IA di dichiarare la nullità dell'atto di collocamento anticipato in quiescenza intimato loro dall'A.T.A.F. e, conseguentemente, di 17 ordinare la loro reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni maturati dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione e quantificati nella retribuzione globale di fatto che avrebbero dovuto percepire in detto periodo. Le cennate domande come si è in precedenza rilevato venivano accolte dall'adito Pretore che dichiarava la nullità dei provvedimenti di estinzione dai rapporti di lavoro de quibus, ordinava l'immediata reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro e condannava l'A.T.A.F. al relativo risarcimento dei danni con decorrenza dal 1° marzo 1994 alla reintegra. Tale decisione era riformata integralmente dal Tribunale di IA (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), la cui sentenza era, a sua volta, cassata con la summenzionata pronunzia di questa Corte n. 5951/1996 nel senso e nei termini testualmente surriferiti. IV/c . Dalla situazione processuale (che si è ritenuto opportuno descrivere mediante la quasi pedissequa trascrizione degli essenziali atti di causa) si evince chiaramente che il Tribunale di Lucera avrebbe dovuto - quale giudice di rinvio - accertare e valutare tutti i presupposti e le implicazioni dell'originaria domanda giudiziale e non limitarsi, come erroneamente ha fatto, a statuire solo con riferimento al profilo "risarcitorio” delle pretese degli originari ricorrenti. 18 In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto statuire in merito ai principali "capi" della domanda relativi alla illegittimità del provvedimento di anticipato collocamento a riposo ed alla reintegra in servizio dei ricorrenti verificando al riguardo se fossero stati ritualmente riproposti nel giudizio di rinvio- e, solo dopo avere provveduto su tali "capi", determinare il risarcimento del danno conseguente alla (se statuita) illegittimità del comportamento dell'A.T.A.F. con riferimento anche alla (se omessa) reintegra. Nè, per ritenere corretta la decisione del Tribunale di Lucera, è possibile obiettare che, nella fase rescindente, questa Corte con la sentenza n. 5951/1996 avesse limitato l'accertamento e la valutazione devoluti al Giudice di rinvio esclusivamente al profilo risarcitorio, in quanto dal contenuto della cennata sentenza dinanzi testualmente trascritto [- l'indicazione che sono necessari ulteriori accertamenti и р п in fatto, particolarmente in punto di risarcimento del danno in favore dei lavoratori>> dimostra che tale punto non era unico o esclusivo nella valutazione da compiersi nella fase rescissoria -] si evince chiaramente che l'annullamento della sentenza di secondo grado non poteva che comportare la devoluzione ad altro giudice della decisione su tutti i "capi" dell'originaria domanda giudiziale essendo stata, appunto, cassata la decisione in appello di rigetto integrale di tali 19 "capi" e non potendo, ovviamente, operarsi una reviviscenza tout-court della decisione di primo grado di accoglimento integrale degli stessi. In ogni caso, mancando una decisione sulla illegittimità del comportamento dell'azienda datrice di lavoro e sull'inadempimento della stessa all'obbligo di reintegra in servizio, non è dato rinvenire il idest, l'elemento costitutivo dell'obbligazionepresupposto risarcitoria che, ovviamente, non può essere presunto - accertato giudizialmente (che non può consistere in una sentenza integralmente riformata) a fondamento del risarcimento del danno impropriamente determinato dal Giudice di rinvio. Il Tribunale di Lucera ha, altresì, non correttamente adempiuto al compito di giudice di rinvio atteggiandosi quasi a “giudice di primo ا ل ک ا grado” e ritenendo il “ricorso riassuntivo" alla stregua di un "ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.", in quanto la decisione assunta si è posta unicamente nei confronti della "domanda di cui al ricorso in riassunzione" (e alle "ordinanze di pagamento emesse in corso di causa") ed ha trascurato completamente la domanda originaria, la sentenza pretorile riformata e la sentenza di secondo grado cassata. In base alle suesposte considerazioni può conclusivamente statuirsi che il Tribunale di Lucera è incorso, nella sentenza impugnata, nella violazione degli artt. 384 (primo alinea del primo comma) e 394 2 20 0 cod. proc. civ., avendo adempiuto in modo errato al proprio compito di "giudice di rinvio". V -. In definitiva vanno accolti il primo motivo nel ricorso incidentale 17235/2000 della Regione PU e, entro i limiti precedentemente indicati, il ricorso incidentale 17295/2000 dell'A.T.A.F.. La sentenza del Tribunale di Lucera va, pertanto, cassata e la causa va rimessa ad altro Giudice, il quale dovrà dare corretta applicazione con adeguata motivazione a quanto statuito nella sentenza di questa Corte n. 5951/1996 sulla base dei principi enunciati nei precedenti "capi". II cennato accoglimento non può che comportare l'assorbimento dei due motivi nel ricorso "principale" 13851/2000, del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale 17235/2000 e della residua parte dell'unico motivo del ricorso incidentale 17295/2000, poichè le doglianze contenute in tali motivi richiedono che il Giudice del rinvio accerti, valuti e si pronunzi prioritariamente su quanto dinanzi statuito, passando, poi, eventualmente al loro esame. Il medesimo Giudice - che si designa nella Corte di Appello di Bari - provvederà, inoltre, sulle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale 17235/2000 e, per quanto di ragione, il ricorso incidentale 17295/2000; 21 dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale 17235/2000, la residua parte dell'unico motivo del ricorso incidentale 17295/2000 e i due motivi del ricorso principale 13851/2000; cassa, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari. i Così deciso, in Roma, il giorno 13 febbraio 2001. м. Амиина Il Presidente Il Consigliere estensore uterineDu PulitiPa t ie Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerla oggi, 24 APR. 2001 E R P U IL CANCELWERE 3 C 0 I A T 1 O 3 D S R N . 5 , S O E C T A O : R L T , L N A ' A O L R 3 B L T 7 I E F - D E B 8 I - I A 1 N S I T 1 G S N I I O O I H P A G I M D I A G E E , A O L O T D T R I E A T R T L S I I L N D G E E E S D O R E 22