Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 2
La disposizione dell'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in legge n. 151 del 1993, la quale - in relazione al rimborso delle somme dovute dall'Inps per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria) - prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, va interpretata nel senso che ai contributi di cui è dovuto il rimborso non vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali ed il maggior danno per svalutazione monetaria, atteso che tali accessori del credito presuppongono la colpa del debitore, la quale è da escludere allorché il comportamento tenuto da quest'ultimo sia imposto da una norma che, sebbene successivamente incostituzionale, sia stata (all'epoca dell'inadempimento) in vigore e alla cui osservanza sia stato obbligato fino alla pronuncia di incostituzionalità; quindi l'esclusione di interessi e rivalutazione monetaria non riguarda solo la dilazione di pagamento inerente alla rateizzazione della somma complessiva dovuta a tale data, ma anche il periodo precedente, fin dalla maturazione del credito.
Con riguardo alla disciplina posta dalla legge regione Puglia 31 ottobre 1995 n. 37, la prevista cessazione delle gestioni in affidamento precario del servizio pubblico di trasporto su linee extra - urbane con istituzione di apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residue, assunte direttamente dalla Giunta regionale, non determina l'estinzione dell'azienda, precedentemente concessionaria del servizio, la quale prosegue la sua attività, salvo che per le linee extra - urbane suddette, con conseguente successione a titolo particolare della Regione nel credito per i rimborsi dovuti dall'INPS a seguito della sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale in materia di sgravi contributivi.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1999, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FR SOMMELLA Presidente
Dott. AN PRESTIPINO Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. ON LAMORGESE Cons. Relatore
Dott. PA PICONE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE EL PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente e legale rappresentante prof. ing. AN Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti ON Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ATAF - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA
- intimata -
e contro
MB OM, MI IO, MI OM, PE AN, OT PA, MO RA, AN FR, AR PA, OC AN, RO ON, CC AF, OD DO, TO LL, OL IN, IN AN, RU ON, OR ON, TO FR, LL LV, EL RO DO, RU ER, LL MA, DI VA AN, RN FR, AT AN, TR ON, NO OM, DE IS AN, AN FR, NO AE, IO RO, LO FR, NT IN e MA LL
- intimati -
e contro
SC IN, elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata n. 320, presso l'avv. Gigliola Mazza Ricci che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
S.r.l. FERROVIE DEL GARGANO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione dr. Giacomo Gargano, elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata n. 320, presso l'avv. Michele Ricci, rappresentato difeso, giusta delega in atti dall'avv.to Carmine Battiante.
- controricorrente -
e contro
REGIONE PUGLIA - GESTIONE STRALCIO ATAF, in persona del presidente della giunta regionale prof. LV Distaso, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 114/B, presso l'avv. ER Marraffa, e rappresentata e difesa dall'avv. Franco Cipriani, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1274 del Tribunale di Foggia in data 24 ottobre 1996, depositata il 18 dicembre 1996 (R.G. n. 4511/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 1998 dal Relatore Cons. ON Lamorgese;
Uditi gli avv.ti ON Todaro, Franco Cipriani, Gigliola Mazza e Carmine Battiante;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OM Nardi, che ha concluso in via principale per la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti degli interventori contumaci nel giudizio di secondo grado, e in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 gennaio 1995 il Pretore di Foggia, accogliendo in parte la domanda proposta dall'ATAF - Azienda Trasporti Automobilistici Foggia nei confronti dell'INPS e integralmente la riconvenzionale spiegata da questo ente contro l'attrice e la domanda avanzata nei confronti di questa da alcuni dipendenti della stessa, condannava il convenuto alla restituzione in favore dell'azienda dei contributi versati, non dovuti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, del d.l. n. 918 del 1968, convertito nella legge n.1089 del 1968, determinati nel complessivo importo di lire
37.157.436.540, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa inoltrata il 30 gennaio 1985; condannava l'azienda al pagamento in favore dell'INPS della somma di lire 7.818.240.499 per contributi previdenziali relativi al periodo dal 1^ marzo 1991 al 30 novembre 1993 e dichiarava il diritto dei lavoratori alla restituzione da parte dell'ATAF dell'aliquota a loro carico sui contributi versati indebitamente.
Questa decisione, appellata in via principale dall'INPS e in via incidentale dall'ATAF, è stata in parte riformata dal Tribunale della stessa città, che con sentenza del 24 ottobre 1996, depositata il successivo 18 dicembre, ha rigettato la riconvenzionale proposta dall'ente previdenziale e ha condannato l'istituto al pagamento in favore dell'azienda dell'ulteriore somma di lire 1.040.848.621 per il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice di appello ha ritenuto che la esclusione dell'aggravio degli interessi e della svalutazione monetaria sulle somme in questione prevista dalla legge n. 151 del 1993 fosse in relazione soltanto alla rateizzazione e non anche per la determinazione del credito maturato alla data della pubblicazione della pronuncia della Corte Costituzionale. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia ricorre l'INPS con due motivi.
Resistono con controricorso la Regione Puglia, gestione stralcio ATAF, la s.r.l. Ferrovie del Gargano, succeduta all'ATAF nella concessione delle linee di trasporto extraurbano, nonché IN VI, uno dei dipendenti dell'ATAF intervenuti nel giudizio di primo grado.
L'ATAF e gli altri lavoratori indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva.
Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. MOTIVI EL DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la carenza di legittimazione processuale a contraddire di IN VI in ordine al ricorso proposto dall'INPS, in quanto la lite nei confronti suoi e degli altri dipendenti dell'ATAF è stata definita con sentenza passata in giudicato. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che la statuizione con la quale il Pretore aveva dichiarato "il difetto di legittimazione attiva degli intervenuti nei confronti dell'INPS" (il primo giudice aveva accolto la domanda avanzata dai lavoratori intervenienti nei confronti dell'ATAF per la restituzione delle somme trattenute dall'azienda e versate all'Istituto a titolo di quota parte dei contributi previdenziali posti a carico degli stessi dipendenti) non era stata sottoposta a censura, poiché i predetti lavoratori, ai quali era stato notificato l'appello per l'integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale, non si sono costituiti in quel grado del giudizio. Perciò il predetto VI non può avere interesse a resistere in ordine all'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti dell'ATAF. E per questa ragione è superflua la rinnovazione, richiesta dal Procuratore Generale, della notificazione del ricorso al MB e agli altri lavoratori intimati, che non si sono costituiti nella presente fase del giudizio.
Ancora preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla soc. Ferrovie del Gargano e dalla Regione Puglia. Deducendo entrambe che nelle more del giudizio di merito l'affidamento precario della gestione delle linee di trasporto extraurbane, in precedenza concesso all'ATAF, era stato revocato con delibera regionale del 6 dicembre 1996 - revoca che essendo intervenuta tra l'udienza di discussione della causa in appello (24 ottobre 1996) e la pubblicazione della sentenza di appello (18 dicembre 1996), integra, ad avviso della regione, un fatto interruttivo del processo - ciascuna delle due suddette parti assume di essere l'unica legittimata a resistere al ricorso per cassazione proposto dall'INPS. In particolare, la soc. Ferrovie del Gargano, perché era succeduta all'ATAF nell'affidamento delle linee extraurbane, nella gestione del personale e in ogni carico conseguente;
la Regione Puglia, essendo stata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995 n. 37, istituita apposita "gestione stralcio", assunta direttamente dall'ente territoriale a mezzo di commissioni, per la definizione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993, e dovendo le dette commissioni provvedere agli oneri connessi alle gestioni stralcio con i rimborsi che sarebbero stati liquidati dall'INPS a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1991. L'ATAF quindi non aveva più titolo per partecipare alla controversia e da ciò, sostengono le due predette controricorrenti, deriva la nullità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita solo nei confronti della medesima azienda. Pure questa eccezione deve essere disattesa.
L'art. 3 della legge regione Puglia 31 ottobre 1995 n. 37, che l'ente territoriale richiama a sostegno della sua tesi, dispone che "Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 30 giugno 1996:(n.d.r. termine in realtà differito con legge regionale 5 agosto 1996 n. 18 al 30 novembre 1996 e ulteriormente al 28 febbraio 1997 con legge regionale 18 dicembre 1996 n. 27) ... Qualora le province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 31 marzo 1996, a costituire e attivare gli organismi gestionali per l'esercizio dei servizi in affidamento precario, la giunta provvede, in sostituzione delle province medesime, alla concessione a terzi dei predetti servizi. Contestualmente alla cessazione delle gestioni dei servizi in affidamento precario sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio sono assunte direttamente dalla giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari dell'assessorato regionale ai trasporti ... Agli oneri connessi alle gestioni stralcio le commissioni provvedono con i rimborsi che saranno liquidati dall'INPS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991 e ai sensi dell'art 1, comma 3, del decreto legge 22 marzo 1993 n. 71, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 1993 n. 151". Orbene, detta disposizione , disciplinando la cessazione dell'affidamento precario del servizio pubblico di trasporto nella ipotesi espressamente contemplata e la concessione a terzi del medesimo servizio pubblico, oltre alla contestuale istituzione della gestione stralcio con il compito innanzi specificato, non poteva di certo determinare la estinzione dell'azienda, precedente concessionaria del servizio, la quale proseguiva nella sua attività, salvo che per il settore relativo alle linee extraurbane. E l'assunzione da parte della regione, con la gestione stralcio, delle pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione dei debiti maturati successivamente al 31 dicembre 1993 e dei crediti per i rimborsi dovuti dall'INPS a seguito della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale configura, posto che non vi è stata una soppressione della precedente concessionaria del servizio, una successione a titolo particolare nel credito in questione, con la conseguente applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ. In base a tale norma, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie (primo comma), in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (terzo comma) e anche il successore a titolo particolare resta assoggettato agli effetti diretti della sentenza pronunciata, ancorché non abbia partecipato al procedimento (quarto comma). Ed in proposito questa Corte (v. sentenza 7 agosto 1996 n. 7247) ha avuto occasione di affermare che il successore particolare nel diritto controverso ha il potere autonomo di impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante e di resistere al ricorso ex adverso proposto contro la medesima sentenza mediante proprio controricorso. Riguardo alla soc. Ferrovie del Gargano, l'assunzione da parte della stessa della gestione, in regime di concessione, del servizio pubblico di trasporto delle linee extraurbane, non comporta una successione di essa al precedente concessionario, non risultando alcun collegamento tra i due provvedimenti di concessione, e si è specificato che in tale ipotesi non ricorre trasferimento o cessione di azienda, anche intendendo l'espressione nella più ampia accezione di trapasso a qualsiasi titolo di un complesso di beni, servizi e rapporti organizzati (Cass. 2 marzo 1989 n. 1167, Cass. 18 gennaio 1991 n. 432) . Nessuna rilevanza ai fini della successione nel rapporto in contestazione può avere la circostanza dedotta dalla nuova concessionaria del servizio, relativa al pagamento, effettuato in suo favore dall'INPS, della somma di lire 3.715.743.654, quale quota capitale del rateo contributi maturati nell'anno 1996. Non potendosi dunque riconoscere alla soc. Ferrovie del Gargano la qualifica di successore dell'ATAF a titolo universale o particolare nel diritto controverso, necessaria ai fini della sua legittimazione a contraddire nel presente giudizio, si deve concludere per la inammissibilità del controricorso da essa proposto.
Affermata, invece, la successione a titolo particolare della gestione stralcio della regione Puglia all'ATAF per il credito dedotto in giudizio, il processo deve proseguire nei confronti della medesima azienda, parte nel giudizio di appello, cui correttamente è stato notificato il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata.
Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo l'Istituto, denunciando, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1, terzo e quarto comma, d.l. 22 marzo 1993 n.71, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 maggio 1993 n.
151, e 2033 cod. civ., si duole che il Tribunale abbia calcolato sui contributi da restituire all'azienda la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati, in contrasto con la lettura dell'art. 1 d.l. 22 marzo 1971 data dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.
320 del 1995. Il motivo è fondato. Relativamente ad analoghe fattispecie concernenti i rimborsi delle somme dovute dall'INPS per effetto della pronuncia del Giudice delle leggi n. 261 del 1991, questa Corte (v. sentenze 6 dicembre 1995 n. 12538 e 10 settembre 1997 n. 8875) ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 3, d.l. 22 marzo 1993 n. 71, conv. con modificazioni nella legge n. 151 del 1993, la quale prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati, previa presentazione di apposita domanda, "in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione e interessi", va interpretata nel senso che ai contributi di cui è dovuto il rimborso vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e l'eventuale maggior danno maturati a decorrere dalla domanda amministrativa di rimborso o dalle successive date di versamento dei contributi indebiti - rispetto ai quali detta domanda è idonea a spiegare effetti ai fini di cui all'ultima parte dell'art. 2033 cod. civ. - e fino al 19 giugno 1991, mentre l'esclusione di interessi e rivalutazione riguarda solo la dilazione di pagamento inerente alla rateizzazione della somma complessiva dovuta a tale data.
Questo orientamento non può essere condiviso. Si deve infatti rilevare che in relazione al credito per la restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro e dallo stesso non dovuti per il suo diritto allo sgravio in precedenza negato, si configura un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, e trattandosi di un'obbligazione per la quale trova applicazione il principio nominalistico, essa è assoggettata alla disciplina dettata per le obbligazioni pecuniarie e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 1224 cod. civ. in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento (Cass.20 dicembre 1996 n. 1140, Cass. 5 febbraio 1993 n. 1421). Alla base di queste obbligazioni accessorie, che hanno funzione risarcitoria del danno derivante al patrimonio del creditore dal ritardo ingiustificato nell'adempimento, vi è la colpa del debitore, la quale è senza dubbio da escludere allorché il comportamento adottato da costui sia imposto da una norma, che sebbene incostituzionale, sia in vigore ed alla cui osservanza è tenuto sino alla pronuncia di incostituzionalità.
In tema di mora dell'espropriante nella corresponsione della giusta indennità dovuta per l'espropriazione, l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 27 aprile 1991 n. 4669 è nel senso che il rifiuto di pagare somme non dovute in base alla legge vigente, poi dichiarata incostituzionale, integra un inadempimento colpevole solo con riguardo al periodo successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità della norma (Cass. 18 marzo 1997 n. 2403, Cass. 11 aprile 1996 n. 3415, Cass.5 maggio 1995 n. 4917, Cass. 3 giugno 1995; n. 6281). Applicando tale principio in tema di contribuzioni previdenziali, si è ribadito che l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti giuridici svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite), non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma dichiarata poi illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa (Cass.26 luglio 1996 n. 6744) . E questo orientamento deve essere qui ulteriormente confermato.
Per cui, anteriormente al 19 giugno 1991, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1991, l'INPS non può essere ritenuto accipiens in mala fede per i contributi già riscossi, per la mancata applicazione del beneficio dello sgravio dalle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno relativamente al personale dipendente, le cui retribuzioni non erano assoggettate a contribuzio contro la disoccupazione involontaria.
In conclusione, coordinando la disposizione normativa in esame con il suddetto principio, si deve quindi affermare che l'INPS nel procedere al rimborso delle somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1991 e dopo che le medesime imprese abbiano presentato la relativa domanda, deve determinare il suo debito conteggiando soltanto i contributi indebitamente versati, senza alcun accessorio, debito che così cristallizzato deve essere pagato in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione e interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992.
Assorbito il secondo motivo, proposto in via subordinata, con il quale l'istituto ricorrente deduce che per la parte di credito pagata in ritardo rispetto alla data fissata dalla legge n. 151 del 1993 gli interessi non possono essere cumulati con la svalutazione, a norma dell'art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., va decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dall'ATAF per la parte relativa agli interessi e alla rivalutazione monetaria del credito dedotto.
Confermate, per il principio della soccombenza, le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alle spese processuali, si devono compensare integralmente fra le parti, ricorrendo giusti motivi, le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda dell'ATAF per la parte relativa agli interessi e alla rivalutazione;
compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione e di quello di appello e conferma le statuizioni sulle spese della sentenza del giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999