Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1999, n. 3702
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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La disposizione dell'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in legge n. 151 del 1993, la quale - in relazione al rimborso delle somme dovute dall'Inps per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria) - prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, va interpretata nel senso che ai contributi di cui è dovuto il rimborso non vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali ed il maggior danno per svalutazione monetaria, atteso che tali accessori del credito presuppongono la colpa del debitore, la quale è da escludere allorché il comportamento tenuto da quest'ultimo sia imposto da una norma che, sebbene successivamente incostituzionale, sia stata (all'epoca dell'inadempimento) in vigore e alla cui osservanza sia stato obbligato fino alla pronuncia di incostituzionalità; quindi l'esclusione di interessi e rivalutazione monetaria non riguarda solo la dilazione di pagamento inerente alla rateizzazione della somma complessiva dovuta a tale data, ma anche il periodo precedente, fin dalla maturazione del credito.

Con riguardo alla disciplina posta dalla legge regione Puglia 31 ottobre 1995 n. 37, la prevista cessazione delle gestioni in affidamento precario del servizio pubblico di trasporto su linee extra - urbane con istituzione di apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residue, assunte direttamente dalla Giunta regionale, non determina l'estinzione dell'azienda, precedentemente concessionaria del servizio, la quale prosegue la sua attività, salvo che per le linee extra - urbane suddette, con conseguente successione a titolo particolare della Regione nel credito per i rimborsi dovuti dall'INPS a seguito della sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale in materia di sgravi contributivi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1999, n. 3702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3702
Data del deposito : 14 aprile 1999

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