CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2026, n. 21482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21482 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE AL, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 23/12/2025 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TO RB;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che conclude per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025, depositata in data 24 dicembre 2025, il Tribunale di Cosenza, in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame presentata da AL LE avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto nei confronti della società JO CA s.r.l.” il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta della somma di 303.600,00 euro, o, in subordine, in caso di impossibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 21482 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 21/04/2026 2 di eseguire l’ablazione di tale somma, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei suoi confronti per un valore di pari importo. Il sequestro è stato disposto con riguardo al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato a AL LE quale legale rappresentante della JO CA s.r.l.”, in ordine alle dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2022, il 2 maggio 2023 ai fini IVA (con evasione d’IVA pari a 145.200,00 euro) e il 30 novembre 2023 ai fini IRES (con evasione d’IRES pari a 158.400,00 euro), per l’utilizzo di sei fatture emesse da “BLM s.r.l.”. Il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari, con il medesimo provvedimento, ha anche disposto il sequestro preventivo, a norma degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti della JO CA s.r.l.”, per l’identico importo di 303.600,00 euro, in via concorrente. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza indicata in epigrafe AL LE, con atto sottoscritto dall’Avv. Marco Rosa, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 234, 321, 324, 309 e 125 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Si deduce che il sequestro, avente ad oggetto l’intero patrimonio della JO CA s.r.l.” e i beni personali di AL LE, tra cui il 100% delle quote della precisata società, muove dall’affermazione dell’esistenza di un quadro indiziario fondata su una valutazione erronea e gravemente lacunosa degli atti acquisiti. Si premette che l’ipotesi di reato contestata attiene all’utilizzo, da parte di JO CA s.r.l.”, di sei fatture asseritamente false emesse nel 2022 da “BLM s.r.l.”, perché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Si osserva che la veridicità oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture contestate si desume dagli atti prodotti dalla difesa, costituiti da 77 progetti tecnici, numerosi preventivi inviati a clienti, conferme d’ordine da parte di questi e centinaia di schede tecniche, e che l’attendibilità di tale documentazione non può essere negata solo perché la stessa non riporta una data certa o elementi dai quali può inferirsi la sua provenienza o perché le schede di intervento non indicano i lavoratori preposti alle attività di manutenzione. Si rimarca che il Tribunale ammette come “BLM s.r.l.” non fosse del tutto priva di capacità operativa, e, inoltre, che la manutenzione da parte di terzi del piazzale automezzi della JO Cerrelli s.r.l.” era necessaria perché detta società non disponeva di personale competente. Si aggiunge che le primissime dichiarazioni di AL LE, nelle quali il medesimo aveva detto di non conoscere “BLM s.r.l.”, erano frutto di stress 3 determinato dalla verifica della Guardia di Finanza, esperienza mai vissuta in precedenza, e sono state comunque rettificate mediante la produzione di copiosa documentazione. Si rappresenta, ancora, che: a) l’operatività commerciale di “BLM s.r.l.” negli anni 2021, 2022 e 2023 è confermata dalle dichiarazioni di numerose persone (cfr., per l’indicazione nominativa dei dichiaranti e per un estratto delle relative dichiarazioni, pagg.
5-7 del ricorso); b) la “BLM s.r.l.” potrebbe aver utilizzato lavoratori “in nero” non regolarmente assunti, ma ha comunque presentato preventivi a clienti per 23 scaffalature, già solo due dei quali per un importo di quasi 1.000.000,00 di euro;
c) la JO CA s.r.l.” non ha subito alcuna contestazione fiscale per i periodi di imposta precedenti e successivi;
d) la JO CA s.r.l.” ha emesso verso la “BLM s.r.l.” fatture per circa 26.000,00 euro nel 2019 e per oltre 37.000,00 euro nel 2020, senza che sia stata contestata alcuna irregolarità; e) la “BLM s.r.l.”, nel 2021, ha emesso verso la JO CA s.r.l.” fatture per 55.450,00 euro di imponibile e 12.199,00 euro di IVA, senza che sia stata contestata alcuna irregolarità; f) la “BLM s.r.l.”, nel 2022, ha emesso verso la JO CA s.r.l.” anche ulteriori dieci fatture, per complessivi 186.408,00 euro, di cui 41.009,76 euro per IVA, utilizzate nelle dichiarazioni del 2023, ritenute reali anche dalla Guardia di Finanza e non contestate dall’autorità giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 63, comma 2, cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di AL LE raccolte nel verbale di verifica fiscale del 18 settembre 2024. Si deduce che le dichiarazioni di AL LE raccolte nel verbale di verifica fiscale del 18 settembre 2024 sono inutilizzabili perché lo stesso è stato sentito dalla Guardia di Finanza senza godere delle garanzie difensive previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., sebbene in quel momento fosse stata già formulata l’ipotesi della frode fiscale per il ruolo di “cartiera” di “BLM s.r.l.”. Si segnala che: a) nella comunicazione di notizia di reato del 20 giugno 2024, la Guardia di Finanza aveva già ipotizzato le violazioni di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ed aveva inoltre espressamente indicato, alle pagg. 4 e 16, le fatture emesse negli anni 2021 e 2022 da “BLM s.r.l.” nei confronti di JO CA s.r.l.”; b) nell’annotazione del 31 luglio 2024, era stato ulteriormente sottolineato il dato relativo alle fatture emesse negli anni 2021 e 2022 da “BLM s.r.l.” nei confronti di JO CA s.r.l.”; c) le operazioni del 18 settembre 2024 erano espressamente riferite ad un’attività ispettiva «avviata d’iniziativa e [che] deriva da autonoma attività info-investigativa e/o da risultanze agli atti del reparto»; d) la maggior 4 parte delle sommarie informazioni acquisite sono antecedenti al 18 settembre 2024 e si riferiscono anche ai rapporti commerciali con la JO CA s.r.l.” 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si deduce che l’affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari è avvenuta omettendo qualunque confronto con il fattore temporale, e sulla base di elementi non attinenti alla persona di AL LE o alla JO CA s.r.l.”. Si rileva, in particolare, che: a) i fatti contestati risalgono al 2022, mentre il sequestro è stato effettuato nel 2025; b) l’ordinanza valorizza vicende attinenti alla “BLM s.r.l.” o ad altre società riferibili non a AL LE, bensì ad altro indagato, Alessandro LE;
c) la JO CA s.r.l.” è dotata di un ingente patrimonio immobiliare in grado di soddisfare eventuali pretese erariali;
d) non sono emersi elementi da cui desumere il rischio della dispersione o del deterioramento del patrimonio della JO CA s.r.l.”. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla necessaria attualità delle esigenze cautelari. Si deduce che le condotte contestate a AL LE, quale amministratore della JO CA s.r.l.” risalgono al 2 maggio 2023, data di presentazione della dichiarazione ai fini IVA, e al 30 novembre 2023, data di presentazione della dichiarazione ai fini IRES, mentre il sequestro è stato eseguito il 4 dicembre 2025, e che, per il periodo intermedio, non sono stati ipotizzati altri reati a carico di AL LE o della JO CA s.r.l.”. Si sottolinea che, inoltre, non è stato indicato alcun atto idoneo a far temere la dispersione delle garanzie patrimoniali da parte di AL LE o della JO CA s.r.l.”. Si osserva che il “tempo silente” è tale da escludere l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, e che, in proposito, l’ordinanza impugnata non fornisce alcuna motivazione. 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità e sussidiarietà del sequestro per equivalente. Si deduce che il sequestro sui beni di AL LE è stato illegittimamente disposto, perché non preceduto da verifica in ordine alla eventuale incapienza della JO CA s.r.l.”, nonostante il vincolo reale per equivalente sia ammesso solo in via sussidiaria. Si rappresenta che il sequestro è stato disposto per 303.600,00 euro e che, per quanto si evince dal verbale di esecuzione della misura, i beni sottoposti a vincolo della JO CA s.r.l.” sono di valore pari a 553.400,40 5 euro, mentre i beni sottoposti a vincolo di AL LE sono di valore pari a 138.959,76 euro. Si osserva che grava sul Tribunale competente per le misure cautelari reali l’obbligo di verificare il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e il profitto o il prezzo del reato, per evitare una non consentita compressione del diritto di proprietà (si cita Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, [...], Rv. 281307 - 01). Si aggiunge che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità si applicano anche al sequestro preventivo, e che ciò vale a maggior ragione quando il vincolo, riguardando tutti i beni aziendali, determina la totale paralisi dell’attività imprenditoriale, così sacrificando anche la libertà dell’iniziativa economica privata (si cita Sez. 1, n. 32491 del 17/09/2025, [...], Rv. 288759 - 01). Si rimarca che, nella vicenda in esame, il sequestro ha interessato anche il 100% delle quote della JO CA s.r.l.”, così da spossessare completamente AL LE dei diritti societari e partecipativi. Si evidenzia, inoltre, che il valore dei beni in sequestro è ancora maggiore di quello indicato nel verbale di esecuzione della misura, perché questo ha effettuato una stima sulla base delle indicazioni desumibili dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate (O.M.I.), e, però, una stima fatta eseguire dalla difesa fa rilevare valori molto superiori, pari, per i beni aziendali, a 1.087.655,40 euro. Si sottolinea che, prendendo in considerazione il valore dei beni sequestrati alla JO CA s.r.l.”, il vincolo sui beni di AL LE viola il principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente. Si rileva, poi, che l’imbarcazione Gobbi 425: a) non è della JO CA s.r.l.”, perché è stata acquistata da AL LE con atto del 24 marzo 2025; b) ha un valore nettamente inferiore a quello indicato, perché questo è stato parametrato su un atto di vendita di oltre dieci anni prima, e il natante è ormai vetusto, siccome immatricolato nel 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, il ricorso è fondato con riferimento alle censure concernenti l’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esposte nei primi due motivi, mentre le ulteriori censure proposte con gli altri tre motivi, sono assorbite. 2. Le censure formulate nei primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché relative a profili strettamente collegati, contestano 6 l’affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deducendo, in particolare, che l’ordinanza impugnata muove da una valutazione gravemente lacunosa degli atti acquisiti e si fonda inoltre anche su un atto inutilizzabile, costituito dalle sommarie informazioni rese dall’attuale ricorrente, siccome escusso come testimone quando invece sussistevano già elementi a suo carico. 2.1. Il primo profilo da esaminare attiene alla utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall’attuale ricorrente in veste di persona informata sui fatti, e in assenza, quindi, di garanzie difensive. 2.1.1. L’art. 63 cod. proc. pen. fissa le regole generali in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di persona che non è formalmente sottoposta ad indagini, ma avrebbe dovuto essere sentita in tale qualità, o deve assumere detta qualità proprio in conseguenza delle precisate dichiarazioni. Precisamente, l’art. 63, cod. proc. pen. dispone: a) al comma 1, nel caso di persona non imputata o non sottoposta ad indagini che rende dichiarazioni da cui emergono indizi di reità a suo carico, l’inutilizzabilità delle «precedenti dichiarazioni» contro di essa;
b) al comma 2, nel caso di persona che avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, senza alcuna specificazione. Queste regole, inoltre, sono applicabili anche con riguardo alle dichiarazioni assunte nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, a norma dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Sulla base di questa disciplina, costituisce affermazione costante della giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, quella secondo cui, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (cfr., in particolare, Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [...], Rv. 264482 – 01 e, di recente, Sez. 2, n. 17164 del 30/01/2025, [...], Rv. 288066 – 01). Per quanto attiene alla individuazione dello status da attribuire alla persona esaminata al momento dell’audizione, quale persona informata sui fatto, o persona da sottoporre ad indagine, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (cfr., tra le tante, 7 Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, [...], Rv. 282030 – 01, e Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 – 01). 2.1.2. L’ordinanza impugnata ritiene pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente in data 18 settembre 2024. A fondamento di questa conclusione, osserva che, a quella data, non sussistevano ancora concreti indizi di reità a carico dell’attuale ricorrente, essendo ancora in corso accertamenti sulle complessive attività di fatturazione di “B.L.M. s.r.l.”. In altri termini, rappresenta che all’epoca erano ancora in corso gli accertamenti in ordine alla regolarità delle fatture rilasciate da “B.L.M. s.r.l.” alla JO CA s.r.l.”, che si assumono relative ad operazioni inesistenti ed il cui utilizzo nelle dichiarazioni fiscali presentate da quest’ultima società costituisce il fondamento della contestazione all’attuale ricorrente, siccome legale rappresentate della stessa, del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.1.3. Sulla base degli elementi che possono essere apprezzati in questa sede, la valutazione del Tribunale sul punto relativo alla utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall’attuale ricorrente in data 18 settembre 2024 è immune da vizi. In effetti, l’ordinanza impugnata osserva che, all’epoca dell’assunzione di sommarie informazioni da parte dell’attuale ricorrente, in data 18 novembre 2024, non vi erano elementi da cui inferire l’attribuibilità al medesimo del reato poi contestatogli, perché erano in corso accertamenti di carattere generale sull’attività di fatturazione svolta dalla “B.L.M. s.r.l.”. Ora, posto che l’attuale ricorrente non era amministratore della “B.L.M. s.r.l.”, non può ritenersi abnorme escludere che lo svolgimento di accertamenti sulle fatture emesse da detta società, perché sospetta di essere una “cartiera”, fosse circostanza di per sé idonea a trasformare automaticamente la posizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese in rapporti di affari con la “B.L.M. s.r.l.” in persone sulle quali già in quel momento gravavano concreti elementi a carico. Né questa conclusione è validamente contestata in questa sede dalla difesa, in quanto il ricorso si limita ad indicare che, all’epoca dell’assunzione di sommarie informazioni da parte dell’attuale ricorrente, in data 18 novembre 2024, era stata già formulata l’ipotesi di frode fiscale a carico della “B.L.M. s.r.l.”, per il ruolo di “cartiera” attribuibile alla stessa. Invero, questa deduzione – tra l’altro neppure supportata dalla materiale allegazione degli atti di indagine richiamati a sostegno – corrisponde a quella già valutata dal Tribunale e ritenuta con corretta motivazione, per quanto appena indicato, inidonea a fondare l’attribuibilità all’attuale ricorrente della qualità di indagato. 2.2. Il secondo profilo in esame ha ad oggetto l’omesso confronto dell’ordinanza impugnata con gli atti acquisiti e le deduzioni difensive, 8 segnatamente di quanto addotto con i motivi aggiunti depositati il 21 dicembre 2025 dalla difesa due giorni prima dell’udienza camerale dedicata alla trattazione dell’istanza di riesame. 2.2.1. Appare utile una premessa sul controllo ammesso in sede di legittimità in tema di misure cautelari reali. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01, nonché di recente, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). Tuttavia, si è condivisibilmente precisato che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (così Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [...], Rv. 285189 – 01, nonché, tra le altre, Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, Rv. 281721 – 01, relativa all’ipotesi di mancato esame di una consulenza tecnica prodotta dalla difesa, e Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, [...], Rv. 247134 – 01, con riguardo all’omesso esame della produzione difensiva). In effetti, l’esigenza di assicurare il controllo in sede di legittimità in ordine alla esistenza di una effettiva motivazione del tribunale circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con la richiesta di riesame, si collega al principio generale secondo cui, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per 9 l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 – 01, e Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 – 01). 2.2.2. L’ordinanza impugnata dà atto della presentazione dei motivi aggiunti in data 21 dicembre 2025, ed espone le ragioni poste a fondamento delle sue conclusioni in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Segnatamente, il Tribunale premette che, sebbene la società “B.L.M. s.r.l.” non possa essere ritenuta in toto una cartiera, le fatture in contestazione debbono essere reputate relative ad operazioni inesistenti sulla base di una pluralità di circostanza. In particolare, il Tribunale rappresenta che: a) l’attuale ricorrente, in data 18 settembre 2024, assunto legittimamente a sommarie informazioni testimoniali, ha riferito i servizi oggetto delle fatture ad accordi non formalizzati e a personale non individuato, per poi successivamente rettificare quanto precedentemente dichiarato e produrre i contratti e le schede trimestrali degli interventi di manutenzione;
b) i contratti prodotti non riportano una data certa, né elementi dai quali potrebbe desumersi la loro provenienza, mentre le schede esibite non contengono l’indicazione dei lavoratori concretamente preposti all’effettuazione dei lavori di manutenzione;
c) le fatture risultano non pagate o pagate in minima parte, ed i relativi importi sono stati prelevati in contanti pressoché contestualmente all’erogazione. L’ordinanza, pur avendo dato atto della presentazione dei motivi aggiunti in data 21 dicembre 2025, non compie alcun cenno alla documentazione prodotta e alle argomentazioni esposte mediante tale atto. I motivi aggiunti, in particolare, richiamano: a) numerosi verbali di sommarie informazioni, riportandoli per le parti ritenute di interesse alle pag. da 3 a 5 (si tratta dei verbali di dichiarazioni rese da EP SC, NN Voci, ZO OL, ZO TA, GE IO, NC AD, NC IE, LU AL, NC LI, EL NT e EP De Gregorio), per dimostrare che “B.L.M. s.r.l.” era una società operativa, la quale intratteneva reali ed effettivi rapporti di vendita, acquisto e manutenzione, e disponeva, proprio negli anni 2021, 2022 e 2023, di personale dipendente e mezzi di trasporto;
b) l’esistenza di numerose altre fatture emesse dal “B.L.M. s.r.l.” verso JO CA s.r.l.” in relazione alle quali non è stata sollevata alcuna contestazione di irregolarità, e di cui ben dieci rilasciate proprio nell’anno 2022, per un importo complessivo molto significativo, siccome pari a 186.408,00 euro, di cui 41.009,76 euro per IVA (cfr. pag. 6 e pagg. 10-11). 2.2.3. In considerazione di quanto precedentemente indicato, deve concludersi che il Tribunale è incorso nel vizio di violazione di legge, perché, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi 10 delicti, non ha fornito adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti nel corso della procedura di riesame. L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo esaminato le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, e specificamente indicate dalla difesa, sulla cui base si argomenta l’effettiva operatività della società “B.L.M. s.r.l.”, emittente le fatture contestate, né si è confrontata con l’ulteriore argomento relativo alla mancata contestazione di irregolarità di numerose altre fatture rilasciate dalla “B.L.M. s.r.l.” alla JO CA s.r.l.”, di cui ben dieci proprio nell’anno di interesse, e a fronte di un totale di sedici fatture. Si tratta, in effetti, di elementi ed argomenti astrattamente rilevanti ai fini dell’esclusione del fumus commissi delicti, anche solo in parte, e che possono essere ritenuti infondati, indifferenti o superflui solo all’esito di un esame di merito. Si deve aggiungere che l’esclusione del fumus commissi delicti, anche solo per alcune delle fatture contestate, o solo per parte delle operazioni oggetto delle singole fatture, assume specifico rilievo ai fini del procedimento in corso. Invero, l’esatto accertamento dell’entità del profitto realizzato costituisce presupposto indispensabile per la definizione dei limiti in cui può essere legittimamente disposto il sequestro ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in via diretta o per equivalente: l’art. 12-bis d.lgs. cit., infatti, prevede «la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo» del delitto per il quale è pronunciata condanna o disposta applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ovvero «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 3. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame in ordine al profilo concernente la sussistenza del fumus commissi delicti. Il Giudice del rinvio procederà a nuovo giudizio confrontandosi compiutamente con gli argomenti e le produzioni della difesa, evitando in particolare di incorrere nei vizi rilevati e segnalati nel § 2.2.3. Le ragioni dell’annullamento determinano la superfluità, in questa sede, dell’esame delle doglianze formulate negli altri tre motivi di ricorso, siccome concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari (il terzo ed il quarto motivo), ovvero il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità e sussidiarietà del sequestro per equivalente. Ovviamente, però, resta impregiudicata la necessità per il Giudice del rinvio, ove lo stesso ritenga la sussistenza del fumus commissi delicti, di esaminare le questioni non scrutinate in questa sede, nei limiti in cui le stesse sono proponibili nell’ambito di una procedura di riesame. 11
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 21/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TO RB AS AZ
udita la relazione svolta dal consigliere TO RB;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che conclude per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025, depositata in data 24 dicembre 2025, il Tribunale di Cosenza, in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame presentata da AL LE avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto nei confronti della società JO CA s.r.l.” il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta della somma di 303.600,00 euro, o, in subordine, in caso di impossibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 21482 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 21/04/2026 2 di eseguire l’ablazione di tale somma, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei suoi confronti per un valore di pari importo. Il sequestro è stato disposto con riguardo al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato a AL LE quale legale rappresentante della JO CA s.r.l.”, in ordine alle dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2022, il 2 maggio 2023 ai fini IVA (con evasione d’IVA pari a 145.200,00 euro) e il 30 novembre 2023 ai fini IRES (con evasione d’IRES pari a 158.400,00 euro), per l’utilizzo di sei fatture emesse da “BLM s.r.l.”. Il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari, con il medesimo provvedimento, ha anche disposto il sequestro preventivo, a norma degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti della JO CA s.r.l.”, per l’identico importo di 303.600,00 euro, in via concorrente. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza indicata in epigrafe AL LE, con atto sottoscritto dall’Avv. Marco Rosa, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 234, 321, 324, 309 e 125 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Si deduce che il sequestro, avente ad oggetto l’intero patrimonio della JO CA s.r.l.” e i beni personali di AL LE, tra cui il 100% delle quote della precisata società, muove dall’affermazione dell’esistenza di un quadro indiziario fondata su una valutazione erronea e gravemente lacunosa degli atti acquisiti. Si premette che l’ipotesi di reato contestata attiene all’utilizzo, da parte di JO CA s.r.l.”, di sei fatture asseritamente false emesse nel 2022 da “BLM s.r.l.”, perché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Si osserva che la veridicità oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture contestate si desume dagli atti prodotti dalla difesa, costituiti da 77 progetti tecnici, numerosi preventivi inviati a clienti, conferme d’ordine da parte di questi e centinaia di schede tecniche, e che l’attendibilità di tale documentazione non può essere negata solo perché la stessa non riporta una data certa o elementi dai quali può inferirsi la sua provenienza o perché le schede di intervento non indicano i lavoratori preposti alle attività di manutenzione. Si rimarca che il Tribunale ammette come “BLM s.r.l.” non fosse del tutto priva di capacità operativa, e, inoltre, che la manutenzione da parte di terzi del piazzale automezzi della JO Cerrelli s.r.l.” era necessaria perché detta società non disponeva di personale competente. Si aggiunge che le primissime dichiarazioni di AL LE, nelle quali il medesimo aveva detto di non conoscere “BLM s.r.l.”, erano frutto di stress 3 determinato dalla verifica della Guardia di Finanza, esperienza mai vissuta in precedenza, e sono state comunque rettificate mediante la produzione di copiosa documentazione. Si rappresenta, ancora, che: a) l’operatività commerciale di “BLM s.r.l.” negli anni 2021, 2022 e 2023 è confermata dalle dichiarazioni di numerose persone (cfr., per l’indicazione nominativa dei dichiaranti e per un estratto delle relative dichiarazioni, pagg.
5-7 del ricorso); b) la “BLM s.r.l.” potrebbe aver utilizzato lavoratori “in nero” non regolarmente assunti, ma ha comunque presentato preventivi a clienti per 23 scaffalature, già solo due dei quali per un importo di quasi 1.000.000,00 di euro;
c) la JO CA s.r.l.” non ha subito alcuna contestazione fiscale per i periodi di imposta precedenti e successivi;
d) la JO CA s.r.l.” ha emesso verso la “BLM s.r.l.” fatture per circa 26.000,00 euro nel 2019 e per oltre 37.000,00 euro nel 2020, senza che sia stata contestata alcuna irregolarità; e) la “BLM s.r.l.”, nel 2021, ha emesso verso la JO CA s.r.l.” fatture per 55.450,00 euro di imponibile e 12.199,00 euro di IVA, senza che sia stata contestata alcuna irregolarità; f) la “BLM s.r.l.”, nel 2022, ha emesso verso la JO CA s.r.l.” anche ulteriori dieci fatture, per complessivi 186.408,00 euro, di cui 41.009,76 euro per IVA, utilizzate nelle dichiarazioni del 2023, ritenute reali anche dalla Guardia di Finanza e non contestate dall’autorità giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 63, comma 2, cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di AL LE raccolte nel verbale di verifica fiscale del 18 settembre 2024. Si deduce che le dichiarazioni di AL LE raccolte nel verbale di verifica fiscale del 18 settembre 2024 sono inutilizzabili perché lo stesso è stato sentito dalla Guardia di Finanza senza godere delle garanzie difensive previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., sebbene in quel momento fosse stata già formulata l’ipotesi della frode fiscale per il ruolo di “cartiera” di “BLM s.r.l.”. Si segnala che: a) nella comunicazione di notizia di reato del 20 giugno 2024, la Guardia di Finanza aveva già ipotizzato le violazioni di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ed aveva inoltre espressamente indicato, alle pagg. 4 e 16, le fatture emesse negli anni 2021 e 2022 da “BLM s.r.l.” nei confronti di JO CA s.r.l.”; b) nell’annotazione del 31 luglio 2024, era stato ulteriormente sottolineato il dato relativo alle fatture emesse negli anni 2021 e 2022 da “BLM s.r.l.” nei confronti di JO CA s.r.l.”; c) le operazioni del 18 settembre 2024 erano espressamente riferite ad un’attività ispettiva «avviata d’iniziativa e [che] deriva da autonoma attività info-investigativa e/o da risultanze agli atti del reparto»; d) la maggior 4 parte delle sommarie informazioni acquisite sono antecedenti al 18 settembre 2024 e si riferiscono anche ai rapporti commerciali con la JO CA s.r.l.” 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si deduce che l’affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari è avvenuta omettendo qualunque confronto con il fattore temporale, e sulla base di elementi non attinenti alla persona di AL LE o alla JO CA s.r.l.”. Si rileva, in particolare, che: a) i fatti contestati risalgono al 2022, mentre il sequestro è stato effettuato nel 2025; b) l’ordinanza valorizza vicende attinenti alla “BLM s.r.l.” o ad altre società riferibili non a AL LE, bensì ad altro indagato, Alessandro LE;
c) la JO CA s.r.l.” è dotata di un ingente patrimonio immobiliare in grado di soddisfare eventuali pretese erariali;
d) non sono emersi elementi da cui desumere il rischio della dispersione o del deterioramento del patrimonio della JO CA s.r.l.”. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla necessaria attualità delle esigenze cautelari. Si deduce che le condotte contestate a AL LE, quale amministratore della JO CA s.r.l.” risalgono al 2 maggio 2023, data di presentazione della dichiarazione ai fini IVA, e al 30 novembre 2023, data di presentazione della dichiarazione ai fini IRES, mentre il sequestro è stato eseguito il 4 dicembre 2025, e che, per il periodo intermedio, non sono stati ipotizzati altri reati a carico di AL LE o della JO CA s.r.l.”. Si sottolinea che, inoltre, non è stato indicato alcun atto idoneo a far temere la dispersione delle garanzie patrimoniali da parte di AL LE o della JO CA s.r.l.”. Si osserva che il “tempo silente” è tale da escludere l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, e che, in proposito, l’ordinanza impugnata non fornisce alcuna motivazione. 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità e sussidiarietà del sequestro per equivalente. Si deduce che il sequestro sui beni di AL LE è stato illegittimamente disposto, perché non preceduto da verifica in ordine alla eventuale incapienza della JO CA s.r.l.”, nonostante il vincolo reale per equivalente sia ammesso solo in via sussidiaria. Si rappresenta che il sequestro è stato disposto per 303.600,00 euro e che, per quanto si evince dal verbale di esecuzione della misura, i beni sottoposti a vincolo della JO CA s.r.l.” sono di valore pari a 553.400,40 5 euro, mentre i beni sottoposti a vincolo di AL LE sono di valore pari a 138.959,76 euro. Si osserva che grava sul Tribunale competente per le misure cautelari reali l’obbligo di verificare il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e il profitto o il prezzo del reato, per evitare una non consentita compressione del diritto di proprietà (si cita Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, [...], Rv. 281307 - 01). Si aggiunge che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità si applicano anche al sequestro preventivo, e che ciò vale a maggior ragione quando il vincolo, riguardando tutti i beni aziendali, determina la totale paralisi dell’attività imprenditoriale, così sacrificando anche la libertà dell’iniziativa economica privata (si cita Sez. 1, n. 32491 del 17/09/2025, [...], Rv. 288759 - 01). Si rimarca che, nella vicenda in esame, il sequestro ha interessato anche il 100% delle quote della JO CA s.r.l.”, così da spossessare completamente AL LE dei diritti societari e partecipativi. Si evidenzia, inoltre, che il valore dei beni in sequestro è ancora maggiore di quello indicato nel verbale di esecuzione della misura, perché questo ha effettuato una stima sulla base delle indicazioni desumibili dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate (O.M.I.), e, però, una stima fatta eseguire dalla difesa fa rilevare valori molto superiori, pari, per i beni aziendali, a 1.087.655,40 euro. Si sottolinea che, prendendo in considerazione il valore dei beni sequestrati alla JO CA s.r.l.”, il vincolo sui beni di AL LE viola il principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente. Si rileva, poi, che l’imbarcazione Gobbi 425: a) non è della JO CA s.r.l.”, perché è stata acquistata da AL LE con atto del 24 marzo 2025; b) ha un valore nettamente inferiore a quello indicato, perché questo è stato parametrato su un atto di vendita di oltre dieci anni prima, e il natante è ormai vetusto, siccome immatricolato nel 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, il ricorso è fondato con riferimento alle censure concernenti l’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esposte nei primi due motivi, mentre le ulteriori censure proposte con gli altri tre motivi, sono assorbite. 2. Le censure formulate nei primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché relative a profili strettamente collegati, contestano 6 l’affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deducendo, in particolare, che l’ordinanza impugnata muove da una valutazione gravemente lacunosa degli atti acquisiti e si fonda inoltre anche su un atto inutilizzabile, costituito dalle sommarie informazioni rese dall’attuale ricorrente, siccome escusso come testimone quando invece sussistevano già elementi a suo carico. 2.1. Il primo profilo da esaminare attiene alla utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall’attuale ricorrente in veste di persona informata sui fatti, e in assenza, quindi, di garanzie difensive. 2.1.1. L’art. 63 cod. proc. pen. fissa le regole generali in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di persona che non è formalmente sottoposta ad indagini, ma avrebbe dovuto essere sentita in tale qualità, o deve assumere detta qualità proprio in conseguenza delle precisate dichiarazioni. Precisamente, l’art. 63, cod. proc. pen. dispone: a) al comma 1, nel caso di persona non imputata o non sottoposta ad indagini che rende dichiarazioni da cui emergono indizi di reità a suo carico, l’inutilizzabilità delle «precedenti dichiarazioni» contro di essa;
b) al comma 2, nel caso di persona che avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, senza alcuna specificazione. Queste regole, inoltre, sono applicabili anche con riguardo alle dichiarazioni assunte nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, a norma dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Sulla base di questa disciplina, costituisce affermazione costante della giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, quella secondo cui, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (cfr., in particolare, Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [...], Rv. 264482 – 01 e, di recente, Sez. 2, n. 17164 del 30/01/2025, [...], Rv. 288066 – 01). Per quanto attiene alla individuazione dello status da attribuire alla persona esaminata al momento dell’audizione, quale persona informata sui fatto, o persona da sottoporre ad indagine, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (cfr., tra le tante, 7 Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, [...], Rv. 282030 – 01, e Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 – 01). 2.1.2. L’ordinanza impugnata ritiene pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente in data 18 settembre 2024. A fondamento di questa conclusione, osserva che, a quella data, non sussistevano ancora concreti indizi di reità a carico dell’attuale ricorrente, essendo ancora in corso accertamenti sulle complessive attività di fatturazione di “B.L.M. s.r.l.”. In altri termini, rappresenta che all’epoca erano ancora in corso gli accertamenti in ordine alla regolarità delle fatture rilasciate da “B.L.M. s.r.l.” alla JO CA s.r.l.”, che si assumono relative ad operazioni inesistenti ed il cui utilizzo nelle dichiarazioni fiscali presentate da quest’ultima società costituisce il fondamento della contestazione all’attuale ricorrente, siccome legale rappresentate della stessa, del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.1.3. Sulla base degli elementi che possono essere apprezzati in questa sede, la valutazione del Tribunale sul punto relativo alla utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall’attuale ricorrente in data 18 settembre 2024 è immune da vizi. In effetti, l’ordinanza impugnata osserva che, all’epoca dell’assunzione di sommarie informazioni da parte dell’attuale ricorrente, in data 18 novembre 2024, non vi erano elementi da cui inferire l’attribuibilità al medesimo del reato poi contestatogli, perché erano in corso accertamenti di carattere generale sull’attività di fatturazione svolta dalla “B.L.M. s.r.l.”. Ora, posto che l’attuale ricorrente non era amministratore della “B.L.M. s.r.l.”, non può ritenersi abnorme escludere che lo svolgimento di accertamenti sulle fatture emesse da detta società, perché sospetta di essere una “cartiera”, fosse circostanza di per sé idonea a trasformare automaticamente la posizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese in rapporti di affari con la “B.L.M. s.r.l.” in persone sulle quali già in quel momento gravavano concreti elementi a carico. Né questa conclusione è validamente contestata in questa sede dalla difesa, in quanto il ricorso si limita ad indicare che, all’epoca dell’assunzione di sommarie informazioni da parte dell’attuale ricorrente, in data 18 novembre 2024, era stata già formulata l’ipotesi di frode fiscale a carico della “B.L.M. s.r.l.”, per il ruolo di “cartiera” attribuibile alla stessa. Invero, questa deduzione – tra l’altro neppure supportata dalla materiale allegazione degli atti di indagine richiamati a sostegno – corrisponde a quella già valutata dal Tribunale e ritenuta con corretta motivazione, per quanto appena indicato, inidonea a fondare l’attribuibilità all’attuale ricorrente della qualità di indagato. 2.2. Il secondo profilo in esame ha ad oggetto l’omesso confronto dell’ordinanza impugnata con gli atti acquisiti e le deduzioni difensive, 8 segnatamente di quanto addotto con i motivi aggiunti depositati il 21 dicembre 2025 dalla difesa due giorni prima dell’udienza camerale dedicata alla trattazione dell’istanza di riesame. 2.2.1. Appare utile una premessa sul controllo ammesso in sede di legittimità in tema di misure cautelari reali. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01, nonché di recente, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). Tuttavia, si è condivisibilmente precisato che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (così Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [...], Rv. 285189 – 01, nonché, tra le altre, Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, Rv. 281721 – 01, relativa all’ipotesi di mancato esame di una consulenza tecnica prodotta dalla difesa, e Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, [...], Rv. 247134 – 01, con riguardo all’omesso esame della produzione difensiva). In effetti, l’esigenza di assicurare il controllo in sede di legittimità in ordine alla esistenza di una effettiva motivazione del tribunale circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con la richiesta di riesame, si collega al principio generale secondo cui, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per 9 l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 – 01, e Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 – 01). 2.2.2. L’ordinanza impugnata dà atto della presentazione dei motivi aggiunti in data 21 dicembre 2025, ed espone le ragioni poste a fondamento delle sue conclusioni in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Segnatamente, il Tribunale premette che, sebbene la società “B.L.M. s.r.l.” non possa essere ritenuta in toto una cartiera, le fatture in contestazione debbono essere reputate relative ad operazioni inesistenti sulla base di una pluralità di circostanza. In particolare, il Tribunale rappresenta che: a) l’attuale ricorrente, in data 18 settembre 2024, assunto legittimamente a sommarie informazioni testimoniali, ha riferito i servizi oggetto delle fatture ad accordi non formalizzati e a personale non individuato, per poi successivamente rettificare quanto precedentemente dichiarato e produrre i contratti e le schede trimestrali degli interventi di manutenzione;
b) i contratti prodotti non riportano una data certa, né elementi dai quali potrebbe desumersi la loro provenienza, mentre le schede esibite non contengono l’indicazione dei lavoratori concretamente preposti all’effettuazione dei lavori di manutenzione;
c) le fatture risultano non pagate o pagate in minima parte, ed i relativi importi sono stati prelevati in contanti pressoché contestualmente all’erogazione. L’ordinanza, pur avendo dato atto della presentazione dei motivi aggiunti in data 21 dicembre 2025, non compie alcun cenno alla documentazione prodotta e alle argomentazioni esposte mediante tale atto. I motivi aggiunti, in particolare, richiamano: a) numerosi verbali di sommarie informazioni, riportandoli per le parti ritenute di interesse alle pag. da 3 a 5 (si tratta dei verbali di dichiarazioni rese da EP SC, NN Voci, ZO OL, ZO TA, GE IO, NC AD, NC IE, LU AL, NC LI, EL NT e EP De Gregorio), per dimostrare che “B.L.M. s.r.l.” era una società operativa, la quale intratteneva reali ed effettivi rapporti di vendita, acquisto e manutenzione, e disponeva, proprio negli anni 2021, 2022 e 2023, di personale dipendente e mezzi di trasporto;
b) l’esistenza di numerose altre fatture emesse dal “B.L.M. s.r.l.” verso JO CA s.r.l.” in relazione alle quali non è stata sollevata alcuna contestazione di irregolarità, e di cui ben dieci rilasciate proprio nell’anno 2022, per un importo complessivo molto significativo, siccome pari a 186.408,00 euro, di cui 41.009,76 euro per IVA (cfr. pag. 6 e pagg. 10-11). 2.2.3. In considerazione di quanto precedentemente indicato, deve concludersi che il Tribunale è incorso nel vizio di violazione di legge, perché, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi 10 delicti, non ha fornito adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti nel corso della procedura di riesame. L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo esaminato le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, e specificamente indicate dalla difesa, sulla cui base si argomenta l’effettiva operatività della società “B.L.M. s.r.l.”, emittente le fatture contestate, né si è confrontata con l’ulteriore argomento relativo alla mancata contestazione di irregolarità di numerose altre fatture rilasciate dalla “B.L.M. s.r.l.” alla JO CA s.r.l.”, di cui ben dieci proprio nell’anno di interesse, e a fronte di un totale di sedici fatture. Si tratta, in effetti, di elementi ed argomenti astrattamente rilevanti ai fini dell’esclusione del fumus commissi delicti, anche solo in parte, e che possono essere ritenuti infondati, indifferenti o superflui solo all’esito di un esame di merito. Si deve aggiungere che l’esclusione del fumus commissi delicti, anche solo per alcune delle fatture contestate, o solo per parte delle operazioni oggetto delle singole fatture, assume specifico rilievo ai fini del procedimento in corso. Invero, l’esatto accertamento dell’entità del profitto realizzato costituisce presupposto indispensabile per la definizione dei limiti in cui può essere legittimamente disposto il sequestro ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in via diretta o per equivalente: l’art. 12-bis d.lgs. cit., infatti, prevede «la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo» del delitto per il quale è pronunciata condanna o disposta applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ovvero «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 3. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame in ordine al profilo concernente la sussistenza del fumus commissi delicti. Il Giudice del rinvio procederà a nuovo giudizio confrontandosi compiutamente con gli argomenti e le produzioni della difesa, evitando in particolare di incorrere nei vizi rilevati e segnalati nel § 2.2.3. Le ragioni dell’annullamento determinano la superfluità, in questa sede, dell’esame delle doglianze formulate negli altri tre motivi di ricorso, siccome concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari (il terzo ed il quarto motivo), ovvero il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità e sussidiarietà del sequestro per equivalente. Ovviamente, però, resta impregiudicata la necessità per il Giudice del rinvio, ove lo stesso ritenga la sussistenza del fumus commissi delicti, di esaminare le questioni non scrutinate in questa sede, nei limiti in cui le stesse sono proponibili nell’ambito di una procedura di riesame. 11
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 21/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TO RB AS AZ