Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni, da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2017, n. 51743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51743 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
5 1743-17 ASR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/10/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati VINCENZO ROMIS Presidente - SENTENZA M14575/17 Dott. Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE Dott.ssa CARLA MENICHETTI Consigliere Consigliere 11738/2017 DANIELE CENCI Dott. GIUSEPPE PAVICH Consigliere Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 4 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Nei confronti di : GG BE N. IL 23.07.1927; Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PADOVA in data 11 novembre 2016; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della durata della sanzion e amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in anni uno. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che gli ha applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), aggravato dell'aver provocato un incidente stradale. La doglianza riguarda esclusivamente la pena accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudice, ha determinato in mesi sei, non operando il raddoppio previsto dal comma 2 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato. Va infatti rilevato che il disposto dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, allorquando prevede il "raddoppio" delle sanzioni previste per le ipotesi base di cui al precedente comma 2, in caso di incidente stradale, si riferisce non solo alle sanzioni penali ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Ciò che è confermato - nonostante una formulazione della norma non assolutamente inequivoca dalla circostanza che prima - della modifica intervenuta con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, lett. b), il testo della disposizione aveva riferimento al "raddoppio delle pene" mentre la norma attualmente prevede il "raddoppio delle sanzioni". Né può sostenersi che la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di incidente stradale avrebbe neutralizzato gli effetti della suddetta aggravante anche ai fini della determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. È vero che in tema di guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale viene ritenuta equivalente alla concesse attenuanti generiche come nella sentenza ex art. 444 c.p.p. di che trattasi ciò comporta l'applicazione della pena che sarebbe inflitta come non ricorresse alcuna delle se circostanze in comparazione (cfr. Sez. 4^, 13 novembre 2011,, PG in proc. Florio, Rv. 254475). Tuttavia va sottolinea come che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il giudizio di comparazione tra circostanze opera soltanto ai fini della quantificazione della pena e che detto bilanciamento non consente di escludere la rilevanza della circostanza oggetto della valutazione, qualora la legge riconnetta all'esistenza della stessa determinati effetti. Questa Corte ha avuto modo di soffermarsi specificamente sulla questione che qui viene in rilievo, osservando che il giudizio di bilanciamento delle attenuanti, rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, non incide sulle sanzioni amministrative accessorie (nonché sulla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità) Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30254 del 26/06/2013, Rv. 257742. 2 3. Va quindi disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida di RI BE. Annullamento che può essere senza rinvio, rinvenendosi nella fattispecie un'ipotesi nella quale detta sanzione amministrativa accessoria può essere, ex art. 620 c.p.p., direttamente disposta dal giudice di legittimità, trattandosi di provvedimento consequenziale non soggetto a valutazione discrezionale. compatibile con la cognizione di mera legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida di RI BE, durata che ridetermina in anni uno Così deciso nella camera di consiglio del 11 ottobre 2017 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE n ( Francesco Maria Ciampi)Ciampi) (Vincenzo Romis) how Depositata in Cancelleria Oggi, 14 NOV 2017 Il Funzionario Giudiziarie Patrizia Cierra 3