Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Antonio SENSALE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO GIARDA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 147/97 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 11/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 febbraio 1994 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano infliggeva all'avv. Giuseppe Aglialoro la sanzione disciplinare della censura. In particolare il Consiglio riteneva che l'avv. Aglialoro fosse venuto meno ai suoi doveri professionali per avere condizionato la prosecuzione dell'assistenza legale di una sua cliente, la sig. ZI ER, in un giudizio di separazione coniugale al versamento di somme particolarmente elevate e per avere addebitato alla cliente, dopo la rinuncia al mandato, una ingente spesa per una attività di revisione contabile della società del marito;
attività non richiesta dalla signora ER e non utilizzata in giudizio, ma svolta da una società fiduciaria che aveva sede nello stesso studio dell'avv. Aglialoro.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale l'avv. Aglialoro propone ricorso articolato in due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, nonché il vizio di eccesso di potere. Lamenta che il Consiglio dell'Ordine abbia immotivatamente e arbitrariamente instaurato d'ufficio un procedimento disciplinare in un ricorso promosso spontaneamente dall'avv. Aglialoro per la liquidazione della parcella dovuta dalla signora ER e senza che questa, o altri, avessero mai presentato un esposto nei confronti dell'avvocato stesso.
Inoltre lamenta che il Consiglio abbia, in base a un uso distorto ed eccessivo dei propri poteri istruttori, ritenuto che la società di revisione contabile facesse capo allo stesso avvocato Aglialoro.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 12 e dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Lamenta che il Consiglio abbia ritenuto che la richiesta di onorari da parte dell'avv. Aglialoro fosse lesiva della dignità e del decoro della classe forense, senza tenere conto del fatto che l'avvocato si era limitato a richiedere allo stesso Consiglio la liquidazione delle somme a lui dovute per l'attività espletata.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati inammissibili.
Le decisione del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Ne consegue che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quella per il quale è stato conferito (Cass. S.U. 17 febbraio 1994 n. 1553; Cass. S.U. 19 gennaio 1993 n. 634). Il ricorso in esame non rientra nei casi previsti dalla legge e non può quindi essere considerato ammissibile.
Difatti esso concerne la valutazione della necessità difensiva della revisione contabile svolta dalla società Arcos e l'accertamento della natura dei rapporti tra la società e l'avv. Aglialoro: concerne cioè accertamenti e valutazione di fatti preclusi all'esame di questa Corte.
D'altra parte non può escludere la rilevanza disciplinare della condotta il fatto che l'avv. Aglialoro avesse richiesto al Consiglio la liquidazione delle somme a lui dovute per l'attività espletata per conto della signora ER e che questa non avesse presentato alcun esposto nei confronti dell'avvocato stesso.
Difatti l'avere attivato il procedimento previsto per la liquidazione degli onorari non esclude che, come ha ritenuto il Consiglio con sua insindacabile valutazione, le somme richieste per l'attività di revisione contabile, non richiesta ne' utilizzata in giudizio, costituivano un comodo espediente per costringere la cliente a sborsare una ingente somma a una società che faceva capo allo stesso avvocato Aglialoro;
così come non rileva il fatto che la cliente abbia preferito non presentare alcun esposto nei confronti dell'avvocato per questa sua non corretta attività. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese di questo giudizio di Cassazione non essendosi costituite in giudizio le parti resistenti.
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per quanto riguarda le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999.