Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
Al terzo acquirente di un fondo servente la servitù prediale è opponibile soltanto se il titolo costitutivo di essa è trascritto, ovvero se è menzionata nell'atto di trasferimento, ancorché indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente, e non con clausole generiche o di mero stile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1999, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE LA, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato G. DI MACCO, difesa dall'avvocato ALDO TATTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA RU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/95 del Tribunale di LATINA, depositata il 10/1/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/4/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato ALDO TATTA difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 settembre 1997 NO AN convenne, davanti al Pretore di Latina, AN VE per ottenere, ai sensi dell'art. 1051 comma terzo del codice civile, l'ampliamento, per i transito di veicoli anche a trazione meccanica, del passaggio che, secondo il suo assunto, già esercitava sul fondo della convenuta in forza di un diritto di servitù prediale esistente a vantaggio del terreno di cui era il proprietario. Costituitosi in giudizio la VE contestò il fondamento della pretesa e propose domanda riconvenzionale d'accertamento negativo del diritto di servitù.
Con sentenza del 21 giugno 1991 il Pretore respinse la domanda della convenuta e accolse quella dell'attore ritenendo, però, che il passaggio sul più ampio tracciato dovesse esercitarsi su altra parte del fondo servente.
La soccombente propose appello cui resistette la controparte e il Tribunale di Latina, con sentenza del 12 gennaio 1995, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda di ampliamento dell'originario percorso della servitù di passaggio e ha confermato il rigetto della pretesa riconvenzionale. In particolare ha osservato che l'esistenza del diritto di servitù risultava sia dall'atto, in data 22 dicembre 1978, con il quale l'attore aveva ricevuto in donazione del padre la proprietà del fondo (in questo atto si parlava di una servitù di passaggio che consentiva l'accesso al bene donato) sia dal contratto di compravendita del 27 gennaio 1976, in base al quale la VE aveva acquistato la proprietà, giacché con una formula non di mero stile in esso contenuta, si erano richiamate le servitù passive gravanti sul terreno ceduto. La VE ha proposto ricorso per cassazione al quale il AN non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 949, 1058, 1350 n. 4 e 2643 del codice civile e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che il fondo della convenuta era gravato a favore di quello dell'attore dal diritto di servitù di passaggio, di cui si era chiesto l'ampliamento, in base ad elementi soltanto generici riferiti negli atti con i quali le parti in causa avevano acquistato i rispettivi fondi rustici. Si sostiene, invece, che il contratto costitutivo di servitù prediale debba a pena di nullità concludersi in forma scritta e contenere tutti gli elementi necessari per l'identificazione del peso gravante su di un immobile a vantaggio dell'altro; e che la servitù sia opponibile al proprietario del fondo servente, il quale non abbia direttamente concluso il negozio costitutivo di essa, solo se il diritto reale sia menzionato nel suo atto d'acquisto oppure risulti dalla nota di trascrizione.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che la servitù prediale è opponibile ai terzi acquirenti del fondo servente soltanto se il titolo costituito di essa sia trascritto, ovvero se si faccia menzione della servitù nell'atto di trasferimento di tale terreno anche indirettamente attraverso il riferimento alla situazione dei luoghi purché le espressioni adoperate siano idonee a manifestare una chiara volontà in tal senso e non integrino una clausola generica o di mero stile (sent. n. 1516 del 1980). Nella specie il Tribunale ha ritenuto che il fondo della convenuta era gravato da una servitù di passaggio a lei opponibile con una motivazione che in parte è insufficiente, perché con essa ha affermato che nel contratto di acquisto di tale bene si erano richiamate le servitù passive con formula non di mero stile, ma non ha però esposto le ragioni di questo convincimento, e in parte è giuridicamente erronea, perché ha conferito valore al richiamo della servitù riportato nell'atto di donazione con cui l'altro terreno (asserito dominante) era divenuto di proprietà dell'attore, sebbene questo semplice riferimento non comportasse la opponibilità della servitù richiedendosi a tale fine che la VE (terzo) potesse rilevarla dalla nota di trascrizione della donazione. Pertanto deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa ad altra sezione dello stesso Tribunale il quale, nel decidere con congrua motivazione, si adeguerà al principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Latina anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma 23 aprile 1998.
Depositata in Cancelleria il 28/1/1999.