Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2003, n. 10650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10650 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA - - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE1 0650/ Lavoro | Composta dagli Il GJ Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 3794/01 Consigliere Cron.23865 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere- Ud. 20/03/03 Rel. Consigliere - Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AC AR SE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CARPAGNANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, dell'Istituto, presso 1'Avvocatura Centrale - . . . 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO . . 1707 SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato II. avverso la sentenza n. 2085/00 del Tribunale di TRANI, -- depositata il 25/01/01 R.G.N. 2824/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Trani, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 27 febbraio 1998, respingeva l'opposizione proposta dall'INPS avverso il decreto con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di SA RI NA della somma di lire 2.309.096, oltre gli interessi e la rivalutazione dalla data della domanda amministrativa, a titolo di pagamento delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80. La decisone pretorile veniva riformata dal Tribunale della stessa città, che, accogliendo per quanto di ragione l'appello dell'INPS e revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannava 1'Istituto al pagamento della indicata somma capitale e dei soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. I giudici di appello ritenevano che il credito in questione, avendo natura previdenziale, rientra nella disciplina dettata dall'art. 16 della legge n. 412 del 1991, che prevede il divieto di cumulo degli accessori, sicchè la disposizione dettata dall'art. 2, quinto comma, del citato decreto legislativo n. 80 del 1992, che prevede la spettanza degli interessi e della rivalutazione dalla data della domanda, deve essere interpretata nel senso di consentire la liquidazione del maggior danno da svalutazione, rispetto agli interessi, solo ove ne ricorrano i presupposti, e cioè ove la svalutazione superi il saggio legale degli interessi temporalmente vigente. Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ricorre deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. 3 L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, quinto comma, del decreto legislativo n. 80 del 1992 e vizi di motivazione, si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l'art. 2 cit., trascurando di considerare la "ratio" di tale disposizione;
e si deduce, in particolare, che il legislatore abbia semplicemente inteso mitigare gli effetti propri dell'art. 429 c.p.c., dettando una norma che, pur riconoscendo il diritto al cumulo di interessi e rivalutazione, ne contenesse comunque gli effetti, facendoli decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, anziché dalla maturazione del credito (decorrenza propria dei crediti retributivi), ovvero dal centoventunesimo giorno successivo alla medesima data di presentazione della domanda (come previsto per i crediti previdenziali). Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 3 ottobre 2002 n. 14220, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto nella materia, hanno chiarito che il credito del lavoratore per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto (come anche per il trattamento di fine rapporto) non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per 1'insolvenza 1'inadempimentoо del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (decorrenti dalla data di presentazione della domanda 4 889 N 84-8-11 3 01 JV.7730 SNES IV OLLING O VISUL (VSAAS INDO VA A ORISIDAY 1 10 0 0 0 secondo il disposto dell'art. 2, quinto Citato amministrativa, d.lgs. n. 80 del 1992), restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412. In virtù di tale principio, che qui ulteriormente si ribadisce, la sertenza impugnata, avendo invece ritenuto applicabile il predetto divieto sul presupposto della natura previdenziale del credito, non si sottrae alle censure sollevate dalla lavoratrice e va quindi cassata, in accoglimento del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., con il rigetto dell'opposizione proposta dall'INPS avversO il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore. Ricorrono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente ཀྱི》་རང་གར་ ནང་ག་༧༽བྲལ་འཐ་ཡས་ Vejen Morcanalle IL CANCELLIERECANAT гашсо Depositato in Cancelleria oggi, -7 LUG. 2003 5 IL CANCELLIERE zauco