Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2001, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0205 4/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 6682/98 - Cron.игро - Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno MINICHIELLO Rel. Consigliere- Rep. Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere- Ud. 13/11/00 Consigliere-Dott. Giovanni AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. sul ricorso proposto da: 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE LL RL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato LIKE 1000 CANCELLERIA PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
-INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 4642 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso il provvedimento del Tribunale di COMO, emesso il 16/05/97 R.G.N. 39/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per la diclaratoria di nullità ex articolo 161, 2° Comma C.P.C. -2- R.G. 6682/98 Svolgimento del processo La signora AR UM premesso che il Tribunale di Como, con provvedimento del 16 maggio 1997, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, estinto d'ufficio, con compensazione delle spese, il procedimento avente ad oggetto il riconoscimento del diritto, ai sensi della sentenza costituzionale n.495 del 1993, alla riliquidazione della pensione di reversibilità in proporzione a quella diretta del de cuius in misura comprensiva dell'integrazione al minimo - ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 10 aprile 1998) avverso tale provvedimento. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, la MA - denunciando, ai sensi dell'art. fee 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 con riferimento agli artt. 3, 24, 28 (recte 38), 81, 101, 102, 103, 104, 136 e 137 Cost. si duole che il Tribunale abbia pronunciato - l'estinzione del giudizio e deduce l'illegittimità costituzionale, sotto molteplici profili, della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione. Il ricorso è ammissibile. -Il provvedimento con cui il collegio nel giudizio di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio solo a seguito della - notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615). Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, pre come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952. Ciò posto, la Corte deve rilevare d'ufficio, a prescindere dall'esame delle censure della ricorrente, la nullità del provvedimento impugnato. In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem -ha il potere dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale 4 nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio. Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale non può pley presumersi la qualità di estensore, non accompagnandosi al suo nome o alla sua sottoscrizione l'indicazione di détta qualità o di quella di relatore. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura. Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'appello di Milano (Sezione Lavoro) in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a avverso conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia - anche per le spese - alla Corte d'appello di Milano. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE Vilim. miniaren IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Flachlor LF Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 13 FEB. 2001 M IL COLLABORATORE E R DCANCELLERIA P I A D S S , 3 A O 0 T 3 L 1 , 5 L . A O T . S B E R N I P A ' S D L 3 I L 7 A N - E T G 8 S D - O I O 1 S A P 1 N D M E I E E S , A G I O D G A R E E T O L S T I T N G T E A I E S L R R E I L D E D O - 9