Sentenza 14 luglio 2001
Massime • 1
Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.
Commentario • 1
- 1. Busta paga: la firma non prova l'effettivo pagamentoAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 7 dicembre 2017
La sottoscrizione della busta paga dimostra la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell'effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro. Di recente, del resto, anche la recente sentenza n. 25463/2017 della Corte di Cassazione ribadisce che: "è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9588 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
2. Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
3. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
4. Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
5. Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto
DE MA RM, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte Di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Pugliesi del foro di Avellino come procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
NA OS
- intimata -
per la cassazione della sentenza n. 557/99 del Tribunale del Lavoro di Avellino del 10.11.1998/19.5.1999 nella causa iscritta al n. 33 del R.G. anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Filippo Pugliesi per il ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 19.7.1993, OS AR conveniva l'INPS dinanzi al Pretore di Avellino-Sezione Distaccata di Montorio Superiore - la ditta Cadema di De AI MI per sentire accertare il credito di L. 72.268.669 per differenze retributive, in relazione alle mansioni svolte con funzioni di ragioniere con la qualifica di impiegata di concetto di 2^ livello.
Il Pretore adito, all'esito dell'istruzione, con sentenza n. 106 del 1997 riconosceva alla AR il credito di L. 45.705.633, oltre accessori.
Tale decisione, appellata da MI De AI in via principale e dalla AR in via incidentale, con sentenza del 10.11.1998/19.5.1999 del Tribunale di Avellino veniva confermata con riguardo ai motivi del gravame principale e riformata in relazione al gravame incidentale riconoscendosi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata dal Pretore ed il calcolo degli interessi stessi sulle somme per i diversi titoli dedotti in lite, via via rivalutate.
Il Tribunale, con riguardo alla data di inizio della prestazione, condivideva la decisione pretorile sulla base delle deposizioni dei testi escussi e, in relazione al valore probatorio delle ricevute di pagamento, riteneva che la AR avesse fatto fronte all'onere probatorio con la deposizione dei testi AR e BR in ordine alla misura della retribuzione mensile, non smentita dalla esibita documentazione.
Lo stesso Tribunale riteneva, infine, non provata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione il De AI, mentre la AR non si è costituita in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti o rilevabile di ufficio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c.,
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. In particolare rileva che i giudici di appello hanno fatto decorrere la data di inizio delle prestazioni dal gennaio 1990, quando nessuna risultanza lo dice e le collocazioni temporali riferite dai testi escussi sono contrastanti, pur avendo gli stessi giudici privilegiato le deposizioni dei testi AR e BR rispetto a quelle dei testi TR, LA ON UD e PE;
aggiunge che gli stessi giudici immotivatamente non hanno ammesso nuove prove (specificamente quella di RO SE), benché rese necessarie da quelle raccolte. La censura è priva di pregio e non merita di essere condivisa.
Al riguardo si osserva che il Tribunale, valutati i testi, ha concluso ritenendo che gli stessi rendessero più attendibile la versione di parte attrice, con ciò superando il fatto che i testi non avessero riferito del gennaio 1990. D'altro canto i giudici di merito hanno valutato le discrepanze delle deposizioni testimoniali attraverso un apprezzamento globale;
hanno inoltre giustificato la non ammissione della deposizione del teste SE, per essere stata avanzata a prova dei testi già esaurita e per non essere stata comunque ritenuta, in relazione alla dichiarazione scritta dello stesso SE, idonea a inficiare la versione resa dalla teste AR.
La valutazione dei giudici di appello così condotta è corretta e non è censurabile in questa sede di legittimità, e ciò in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l'apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito, al quale spetta valutare gli elementi probatori, controllarne l'attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento (ex plurimis Cass. 26 novembre 1998, n. 6380; Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 6
settembre 1995, n. 384), il che si è verificato, come già detto, nel caso di specie.
Con il secondo motivo il De AI lamenta violazione dell'art. 2967 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché vizi della motivazione su un punto decisivo della controversia. Al riguardo il ricorrente rileva di avere fornito la prova documentale, costituita dalle ricevute di pagamento sottoscritte per ricevuta e quietanza dalla AR e confermate dalle risultanze dei libri paga ed equipollenti, a fronte della quale nessuna impugnativa è stata proposta dalla lavoratrice;
aggiunge che in presenza di tale quadro probatorio appaiono insufficienti le dichiarazioni delle testi AR, la quale riferisce circostanze del tutto generiche, e BR, la quale richiama un solo episodio riguardante la riscossione di un assegno inferiore a un milione da parte della AR nel 1990.
I rilievi esposti non sono fondati.
Con riguardo al valore probatorio delle buste paga, sottoscritte per ricevuta e quietanza dal lavoratore, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, nel senso che non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine alla insussistenza del carattere di quietanza nelle sottoscrizioni di buste paga (Cass. 24 giugno 1998, n. 6267; Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 6 marzo 1986, n. 1484). Orbene nel caso di specie i giudici di appello con valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, hanno affermato che la AR ha dimostrato, attraverso la deposizione della teste AR, di avere percepito per l'anno 1990 retribuzione mensile pari a L. 700.000, inferiore all'importo indicato sui prospetti paga. D'altro canto non censurabile appare anche l'ulteriore affermazione del Tribunale circa la inidoneità dell'altra documentazione esibita dal De AI a inficiare le risultanze anzidette, atteso che ne' gli attestati dei contributi INPS ne' il libro matricola contengono riferimenti alla AR.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione degli artt. 213, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene di avere, con l'esibizione del documento datato 28.9.1992, convenuto con la dipendente un'assunzione a tempo parziale (part time) per 20 ore settimanali con decorrenza dal 1^.10.1992 e che tale documento reca la firma per accettazione della AR, sicché la conclusione del Tribunale con il ricorso a una presunzione di non avvenuto mutamento dell'orario di lavoro appare illogica ed immotivata.
La doglianza è infondata, in quanto i giudici di appello, preso atto dell'intervenuto patto, sulla base delle risultanze testimoniali ritengono non provata la circostanza della trasformazione del rapporto nel suo profilo orario.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi la AR costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2001