Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9588
CASS
Sentenza 14 luglio 2001

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Massime1

Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.

Commentario1

  • 1Busta paga: la firma non prova l'effettivo pagamento
    Annamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 7 dicembre 2017

    La sottoscrizione della busta paga dimostra la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell'effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro. Di recente, del resto, anche la recente sentenza n. 25463/2017 della Corte di Cassazione ribadisce che: "è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9588
Data del deposito : 14 luglio 2001

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