Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11885 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
E REPUBBLICA ITALIANA -- -- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - 5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget 8 SEZIONE SECONDA CIVILE T 8 - EMI DEL Vens Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 DITE RE 1 Dott. Rafaele CORONA P esi te R.G.N. 12404/98 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO 15447/98 --- .28494 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Cron. - - 3139 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Rep. - Consigliere Dott. Sergio DEL CORE Ud.08/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copja studio dal Sig..Jote sul ricorso proposto da: per diritti € 31 01 060 2002 LI DO, LI BR, LI SC, IL CA —— EM RI VED LI, elettivamente domiciliati CORTE SUPREMA DI CASSAZKIN. UFFICIO COPIE in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio Richiesta copia studio DNNdal Sig. dell'avvocato VOLPI G, difesi dall'avvocato INGIANNI per diritti €3 07 AGO 2002 GIOVANNI, Giuata delega in atti;
JL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrenti -
UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio 71dal Sig.
3.12 SCAGLIONE RI;
07 AGD. 2002per digiti € - intimata IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 15447/98 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SCAGLIONE RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 Richiesta copia studio GE dal Sig. 2 G.PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato ZIMMARO '7" AGO 2002 per cutti Sch -1- ENZO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LI BR, LI SC, LI DO, EM RI VED LI;
intimati avverso la sentenza n. 1911/97 del Tribunale di Г PALERMO, depositata il 10/05/97; udit.a la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- W SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 21 e il 25 luglio 1986 AN TO ci ò davanti al Pretore di Paler- 100 CE CH (nei cui confronti rinunciò poi alla domanda) e AR NE, dalla quale il 19 ottobre 1977 aveva acquistato una villetta القان annesso terreno in Terrasini, chiedendo che fossero condannati a pagargli la Somma di lire 3.000.000 - con rivalutazione monetaria e inte- che egli aveva speso per ottenere il ressi - "condono edilizio" del fabbricato e che la vendi- trice era tenuta a rimborsarali, secondo l'impe- gno che aveva assunto con un contratto prelimina- re del 17 agosto 1977, in cui si era resa garante per ogni onere derivante dal carattere abusivo della costruzione. La domanda, della quale AR NE aveva chiesto il rigetto, contestandone la fondatezza, fu respinta con sentenza del 23 settembre 1994. Impugnata in nome di AN TO il qua- le era deceduto anteriormente all'udienza di discussione ΠΕΙ giudizio di primo grado, senza che l'evento fosse stato comuricato alle altre parti la decisione è stata confermata dal Tribu- 12404/1998 3 Mr. 15447/1998 nale di Palermo, che con seaterza del 10 maggio 1997 (pronunciata nei confronti di AR Scaglio- ne e di ON TO, NO TO, FR TO e AR EM, costituitisi in appello come eredi dell'originario attore) ha rigettato il gravame e ha condannato i successori dell'ap- pellante al rimborso de_le spese di giudizio sostenute dall'altra parte, ritenendo: l'impugna- zione è ammissibile, pur se proposta dopo il decesso di AN TO, poiché il mandato da costui rilasciato al SUQ procuratore non era limitato al primo grado e quindi poteva essere utilizzato per adire il giudice di appello;
le clausole del contratto preliminare sono state superate da quelle del definitivo, con cui la venditrice si era limitata a dichiararsi «respon- sabile di eventuali multe, ammende e penalità e di ogni altro eventuale onere, che potesse venire imposto dalla competente autorità entro i termini di legge>>, per aver «eseguito la costruzione senza regolare licenza comunale»>; le spese soste- nube dall'acquirente per beneficiare della sana- toria edilizia non rientrano in tale previsione contra LLuale, non essendo state "imposte", ma 12404/1998 4 S 15447/1998 derivando da Kna domanda presentata volontaria- mente;
l'obbligo in questione neppure discende dalla legge, poiché nessuna norma dispone in questo senso, né la vendita aveva per oggetto un bene giuridicamente inesistente, Come sostenuto dagli appellanti, dato che invece riguardava un mobile del quale all'epoca EIA consentito il trasferimento, con effetti giuridici validi. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, NO LI, FR TO, ON TO e AR EM, in base a due molivi, poi illustrati anche con memoria. AR NE si costituita con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione, in via incidentale e condizionata. MOTIVI DELLA DECISIONE In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi devono essere riuniti, in applica- zione dell'art. 335 cod. proc. civ. Con i due motivi addotti a sostegno di quello principale, NO TO, FR TO, ON TO G AR EM denunciano, rispettivamente: violazione degli art.li 1374, 1476/2, 12404/1998 5 15447/1998 Mm 1477/3 e 1183/1 C.C., violazione degli art..li 1362 363, 1369, 1371 e 1367 C.C. e violazione art.li 1325/2, 1472/1 e 1348 C.C., in relazione all'art. 360/3 е 360/5 C.P.C.>>, per avere i l Tribunale erroneamente Interpretato in senso restrittivo la garanzia prestata da AR Sca- glione, in relazione al carattere abusivo del fabbricato oggetto della vendita, confondendo sia «gli effetti reali, già trasmessi, con gli effet.- Li obbligatori in itinere trasmettendi, con la regolamentazione dell'obbligo in esame>>, sia «l'identità materiale (e le garanzie di rito}, con l'identità urbanistica, con cui si perfeziona l'identità giuridica», sia «l'assunzione dell'ob- bligo, Con l'estinzione dello stesso obbligo>>, sia la compravendita in itinere con la compra- vendita perfezionale», cosi da aver «degradato - in sostanza - il negozio inter partes in una compravendita senza causa»; violazione dell'art.. 91 C.P.C. e di ogni allra migliore disposizione di legge (art. 5 e 6 vigente Lariffa professionale forense), in rela- in quanto zione all'art. 360/3 e 360/5 C.F.C.>>, nella liquidazione delle spese diil Tribunale, 12404/1996 6 M 15447/1999 giudizio, ha omesso di indicare il criteric applicato e ha superato non solo il limite asso- luto del 크롬 del valore della controversia, та anche gli importi corrispondenti agli esborsi Aieffettivi, alle attività realmente svolte massimi Lariffari, quarto ai diritti е agli Onorari. Con il motivo posto a base del ricorso inci- dentale, AR NE si duole del rigetto della propria eccezione di inammissibilità del- l'appello, sostenendo che il procuratore di AN TO, essendo deceduto il suo rappre- sentato già nel corso del giudizio di primo grado, non era abilitato a impugnare la relativa sentenza, essendosi la legittimazione attiva e passiva trasmessa agli eredi. Stante il suo carattere pregiudiziale e as- sorbente, quest'ultima questione, sebbene solle- vata soltanto in via "condizionata", deve essere affrontata prioritariamente, in applicazione del principio recentemente enunciato dalle sezioni unite di questa Corte, in sede di composizione di תנ! conflitto di giurisprudenza Manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici: «Qualora la 12404/1998 7 15447/1998 parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statui- zione a lei sfavorevole, relativa ad una questio- ne pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare E decidere con priorità tale ricorso, senza Lenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale е non dalla Sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordi- ne logico delle questioni da definire - applica- bili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comuna disp. att. cod. proc. civ.) non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti>>> (Cass. 23 maggio 2001 n. 212/80). La tesi sostenuta da AR NE non condivisibile, poiché contrasta con l'orientamen- ormai univocamente e costantemente seguito to, dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 21 luglio 1998 n. 7121), secondo cui «la morte della parte, sopravvenuta, 17404/1998 8 Man. 15447/1998 nel corso del giudizio di merito, in epoca ante- cedente alla chiusura della discussione, non spiega effetti processuali nei confronti delle altre parli se il suo procuratore (unico legitti- mato) abbia omesso di dichiarare in udienza, o di l'evento predetto,notificare alle controparti, con la conseguenza che la posizione processuale del defuato risulta, rispetto alle altre parti del giudizio, ancora quella di una persona esi- stente e capace, alla quale le impugnazioni (ivi compreso il ricorso per Cassazione] potranno validamente notificate, ex art. 330 cod. essere proc. civ., presso il procuratore costituito, che, а sua volta, per effetto dell'ultrattività del mandato ad litem, sarà legittimato tanto alla dell'impugnazione, quanto allaproposizione costituzione nell'eventuale giudizio di appello proposto dalla controparte, sempre che la procura rilasciatagli non risulti espressamente limitata ad un sol grado di giudizio». Alla luce di questo principio dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, data la Sta coerenza con la lettera e con la ratio dell'art. 300 cod. proc. civ.; né del resto la ricorrente incidentale ha indicato 12404/1998 15447/1998 Min ragioni contrarie, salvo richiamare alcuni remoti e superati precedenti difformi) si deve conclude- re ne senso che correttamente il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'appello proposto in nome del defunto AN TO, avendo constatato che la Norte era avvenuta anteriormente al- l'udienza di discussione della Causa in primo grado, che l'evento non era stato dichiarato né notificato dal suo procuratore, che il mandato a quest'ultimo conferito si estendeva anche al giudizio di gravame. Il primo motivo del ricorso principale va di- satteso, poiché si risolve in una ingiustificata critica all'interpretazione che della clausola in contestazione è stata data dal giudice di appello e che non è sindacabile in questa acde, se поп sotto i profili dell'omissione, insufficienza contraddittorietà della motivazione, oltre che alsa applicazione delle della violazione о regole legali di ermeneutica: vizi che i ricor- renti hanno bensì denunciato, па dai quali la зептenza impugnata è del tutto immune. Per il primo aspetto, infatti, va rilevato che il Tribu- nale ha dato conto, in Maniera esauriente e 12404/1996 10 15447/1999 logicamente coerente, delle ragioni della deci- sione sul punto, osservando che la pattuizione di cui si tratta, nel suo «inequivoco tenore lette- rale», fa riferimento soltanto alle sanzioni e a ogni altro onere che potesse venire imposto dalla competente autorità»> a causa dell'avvenuta costruzione del fabbricato «senza regolare licen- za comunale», sicché non si estende alle spese incontrate dall'acquirente per beneficiare del "condono edilizio", successivamente consertito dalla sopravvenuta legge 28 febbraio 1985, n. 47, che comporta un «onere imposto noд d'ufficio dall'autorità amministrativa, bensi a seguito di domanda volontariamente presentata dall'acquiren- te>>. Quanto poi all'addebito rivolto dai ricor- renti al giudice di secondo grado, di essersi limitato all'esame del testo della previsione negoziale in questione, è sufficiente ricordare che «nell'interpretazione delle clausole contrat- tuali il giudice di merito, allorché le espres- sioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole ẹ non può fare ricorso agli ulteriori criteri 12404/1998 11 15447/1998 ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipo- tesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza de 1 mero dato letterale ad evidenziare in modo soddi- sfacente la volontà contrattuale» (Cass. 1 agosto 2001 Π. 10493]. D'altra parte, i l motivo di ricorso in esame è complessivamente inticiato, in radico, dall'erroneità del presupposto sul quale si basa quello secondo cui la vendita da AR NE a AN TO risulterebbe senza carsa> se la clausola relativa alla garanzia preslata dall'alienante, 001 riferimento al carattere abusivo della costruzione, fosse intesa nel senso ritenuto Con la sentenz impugnata. L'assurt.o è infondato, poiché l'art. 15 della logge 28 gennaio 1977, Il. 10, vigente all'epoca del contratto di cui si tratta, sanzionava con la nullità i trasferimenti immobiliari soitanto per il Caso in cui поп risultasse dall'attC che i'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione». Come esaltamente ha osservato il Tribunale, quindi, l'alienazione poteva comun- que avvenire «con effetti giuridici validi», nė pertanto occorreva, per poter ritenere esistente 12404/1998 12 M 15447/1998 e lecita la causa del contratto, che fosse pre- stata ила qualsiasi più o мело ampia garanzia, relativamente alla dichiarata assenza di concos- sione edilizia. Neppure il secondo motivo del ricorso inci- dontale può essere accolto. Relativamente alle spose vive, l'errore in cui il giudice di merito possa essere incorso, nel quantificarle, non deducibile come ragione di cassazione, dovendo essero fatto valere con i rimedi, secondo i casi, della correzione о della revocazione (Cass. 1 dicembre 2000 15373). In ordine poi alla liquidazione dei dirilli e degli onorari, la censura pecca di genericità, non avendo i ricor- renti esposto, come era lo10 onere, analitici conteggi dimostrativi del lamentato superamento dei massimi tariffari ¡Cass. 16 marzo 2000 n+ 3040), dato che hanno fatto rinvio, in contrav- venzione al principio di "autosufficienza" del ricorso рес cassazione, alla nota delle spese depositata dall'altra parte e alle rettifiche che affermano di aver annotate sulla copia contenuta nel loro fascicolo di parte de_ giudizio di merito. Infine, a proposito del limite del 38 13 124C4/1998 Ma 15447/1998 invocato dai ricorrenti, va precisato che esso esclusivamenteopera per le cause di valore superiore a lire 5.000.000.000 (art. VI/L della tariffa approvata con d.m. 5 ottobre -994. n. 585). Entrambi i ricorsi devono pertanto essere ri- gettati. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivo. DISPOSITIVO La Corte riunisce ricorsi e li rigetta en- trambi compensa tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione. Roma, 8 gennaio 2002 Астон Ватаный IL CANCELLIERE C1 1097/29, M Frant KOOT 41,32 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7. AGO. 2002 CANCELL IL CANCEL Frances SENTRATE ROM 4081 $170.43 (op to 143 P 12404/1998 14 15447/1998