Sentenza 26 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15142 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA Oggetto15142 INN MED POP DITA MANO LA COR E ASSAZIONE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 6074/00 Consigliere Cron. 35389 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Consigliere Ud.22/05/02 Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO NE, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE FLAMINIO 70, presso lo studio dell'avvocato LUIGI VILLANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MATURO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.; - intimate avverso la sentenza n. 77/99 del Tribunale di PESCARA, depositata il 16/04/99 R.G.N. 211/98; 2002 udita la refazione della causa svolta nella pubblica 2338 udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Grazia -1- CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Pescara, con sentenza del 26 maggio 1998, accoglieva il ricorso con il quale il sig. RM Di IZ aveva impugnato il provvedimento del 22 settembre 1997 con cui l'Ente Poste NE, ora Poste NE s.p.a., aveva disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 3 ottobre 1997, per raggiungimento della massima anzianità contributiva da parte del ricorrente, in applicazione del 3° comma dell'accordo integrativo del contratto collettivo dei dipendenti dell'ente. Tale disposizione veniva dichiarata nulla dal Pretore perché in contrasto con l'art.6 della legge n.407 del 1990, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgv.n.503 del 1992 con cui veniva riconosciuta ai prestatori di lavoro subordinato la facoltà di continuare a prestare la loro opera fino al compimento del 65° anno di età anche nel caso in cui essi avessero raggiunto la massima anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. LD Avverso la decisione di primo grado la società Poste NE s.p.a. proponeva appello al Tribunale di Pescara che lo accoglieva ritenendo che l'art.6 della legge 407/90, introdotta ai fini del risanamento del disavanzo previdenziale, non costituiva espressione di un principio generale dell'ordinamento di affermazione del diritto al lavoro fino al 65° anno di età, mentre invece doveva ritenersi sussistente un principio che impone di tutelare il diritto del lavoratore al raggiungimento della migliore posizione assicurativa. Tale diritto era sicuramente rispettato nel caso di specie ove il raggiungimento della massima anzianità pensionabile costituiva uno dei presupposti di operatività della risoluzione automatica prevista dall'accordo integrativo: di conseguenza, una volta escluso che la possibilità riconosciuta al lavoratore dall'art.6 di lavorare sino al 65° anno di età costituisse per il nostro ordinamento un principio 1 inderogabile, l'accordo integrativo che prevedeva la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva doveva ritenersi pienamente valido. Del resto, rilevava il Tribunale, pur a voler ritenere coesistente l'ipotesi di risoluzione prevista dall'accordo integrativo con l'opzione di prosecuzione del rapporto ex artt. 6 L. n.407/1990 e 1 D.Lgv.503/92, in ogni caso l'appellato aveva intempestivamente esercitato la facoltà di opzione, avendo effettuato la relativa comunicazione oltre la data di maturazione del requisito per aver diritto alla pensione di vecchiaia. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. RM Di IZ propone ricorso fondandolo su un unico motivo. La società intimata non si è costituita. Catald MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt.6 e 8 della legge n.71 del 1994, in relazione agli artt. 1418, 1° comma, C.C. nonché all'art.86 del CCNL accordo integrativo di cui all'art. 86 del CCNL (art.360 n.3 c.p.c.), il ricorrente deduce che il contratto collettivo non può innovare o derogare rispetto a norme di legge imperative e, quindi nessuna facoltà avevano le parti collettive di introdurre, quale particolare causa estintiva del rapporto di lavoro, il raggiungimento della massima anzianità contributiva, non prevista dall'ordinamento che ha già individuato le ipotesi nelle quali il rapporto di lavoro viene a cessare Osserva ancora il . ricorrente che è principio consolidato in giurisprudenza che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica, non può operare l'automaticità del collocamento a riposo al verificarsi di una determinata situazione ma occorre sempre il preavviso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 C.C. con conseguente ว nullità, per contrasto con la suddetta normativa civilistica di carattere inderogabile, della clausola contrattuale che esoneri il datore di lavoro dal preavviso.D'altra parte, osserva la società ricorrente, il preavviso, che già di per sé esclude l'automaticità della risoluzione, è ricollegato ad un atto di volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, con l'ovvia conseguenza che siffatta risoluzione non può che rientrare nello schema legale del recesso datoriale. Ammettere, infatti, fattispecie di estinzioni del rapporto non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti, significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema sicchè la clausola generale di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento i tald della massima anzianità contributiva contenuta nell'accordo integrativo del 26 a novembre 1994 doveva considerarsi nulla ai sensi dell'art. 1418 C.C. con C conseguente prosecuzione del rapporto ed assorbimento rispetto a qualsiasi altra indagine in punto di necessità da parte del lavoratore di esercitare il diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto oltre il limite della massima anzianità contributiva, nonché in ordine alla individuazione dell'età anagrafica massima sino alla quale il rapporto avrebbe potuto protrarsi. Il motivo è fondato. La vicenda del collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ente Poste NE (poi trasformato in Poste NE s.p.a.) che hanno ragginto i quaranta anni di contribuzione utile ai fini pensionistici, è stata più volte oggetto dell'esame di questa Corte la quale, dopo aver proceduto alla ricognizione dei dati normativi in tema di regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale, ha ritenuto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, privatizzato a seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 D.L.1° dicembre 1993 n.487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994 n.71, è assoggettato alla disciplina contrattuale comune, senza che, stante la già intervenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro, rilevi l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi ex art.1 D.L. n.487/1993, come modificato dall'art.2, comma 27, L.23 dicembre 1996 n.662). Tanto premesso, viene rilevato che non è consentito ad un contratto collettivo di diritto comune di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturare il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come Detald scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualsiasi controllo sulla estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti: sicchè anche il contratto collettivo per tale categoria di personale non può derogare le norme di legge imperative ed è quindi nulla la previsione contrattuale secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (Cass. 19 ottobre 2002 n.13851, 12 agosto 2000 n.10782; 30 dicembre 1999 n.14763). In tale ipotesi in cui il rapporto sia di fatto cessato per effetto della illegittima clausola di risoluzione, non è configurabile un licenziamento in quanto il datore di lavoro si limita ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, con la conseguenza che il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla A E (Cass. 12 agosto 2000 n.10782) e non trova applicazione la disciplina del licenziamento illegittimo, ex art.18 1. 20 maggio 1970 n.300, ma quella comune in materia di responsabilità contrattuale(Cass.19 ottobre 2000 n. 13851), con diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito. Il ricorso deve dunque essere accolto e la causa va rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte d'Appello di L'Aquila che deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto enunciati, secondo i quali l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato è necessariamente l'effetto di un negozio di recesso ed una clausola collettiva che preveda l'estinzione automatica del rapporto al verificarsi di un determinato evento, è nulla. La stessa Corte provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE r TO Grazia Cataldr AI S elle EN SI D ELL c 'AR n a T BENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI C . 10 in REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA to ita IL CANCELLIERE, s o oggi, 26 OTT. 2002 ep D LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE йmore farselle 5