CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18823 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26104/2022 R.G. proposto da TA OL e CA Building TI srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Tinelli;
- ricorrenti -
contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 382/2022 pubblicata il 24 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026 dal Consigliere RI CA;
Oggetto: sanzione amministrativa Civile Sent. Sez. 2 Num. 18823 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 09/06/2026 2 lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto di accogliere il ricorso;
uditi l’Avv. Claudio Lucisano per i ricorrenti e l’Avvocatura generale dello Stato per parte controricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22 luglio 2009 TA OL e C.S.C. spa hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 71533 del 10.6.2009, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ingiunto loro il pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.301.665, pari al 5% delle somme movimentate, per la violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 197 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, per avere effettuato transazioni finanziarie di denaro superiori ad € 12.500,00 senza il ricorso ad un intermediario abilitato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 277/2011, ha rigettato l’opposizione. TA OL e C.S.C. spa hanno proposto appello. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 242/2016, ha rigettato il gravame;
in relazione all’applicabilità della norma sanzionatoria più favorevole, ha ritenuto che, in assenza di impugnazione, la questione non potesse essere esaminata perché era divenuta definitiva la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza TA OL e C.S.C. spa hanno proposto ricorso per cassazione, che la Suprema Corte adita ha accolto, con sentenza n. 27704/2019, relativamente al secondo e terzo motivo di ricorso, che avevano ad oggetto l’applicazione della normativa più favorevole sopravvenuta alla commissione dell’illecito. La Corte di cassazione ha affermato che anche ai procedimenti pendenti di opposizione a sanzioni amministrative irrogate in base alla precedente normativa si applicava la disciplina sanzionatoria di 3 cui al d.lgs. n. 90 del 2017, in vigore dal 4 luglio 2017, che aveva innovato le disposizioni legislative presenti nel d.lgs. n. 231 del 2007, in quanto l’art. 69 del testo vigente aveva introdotto nell’ordinamento anche per le sanzioni amministrative il principio del favor rei, mentre prima valeva il principio opposto (tempus regit actum). Ha aggiunto che la norma sopravvenuta più favorevole al trasgressore era applicabile anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, avendo ad oggetto non l’operato del giudice di merito, bensì la conformità all’ordinamento giuridico della decisione adottata. Il giudizio è stato riassunto, con distinti ricorsi, sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che da TA OL e C.S.C. spa, divenuta CA Building TI s.r.l. I due giudizi sono stati riuniti e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 382/2022, ha respinto l’appello dei soggetti sanzionati. TA OL e CA Building TI srl hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. La P.A. si è difesa con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente si osserva che la presente controversia è stata già esaminata da questa Suprema Corte con ordinanza n. 27704/2019. Tale decisione, nel cassare con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha limitato, in maniera definitiva, il thema decidendum della lite alla sola individuazione, in seguito alle modifiche normative intervenute nelle more del giudizio, del trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito. Non sono più in questione né l’affermazione della responsabilità dei 4 ricorrenti né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionate né l’ammontare, in euro, delle somme di denaro oggetto di dette operazioni. In particolare, anche alla luce dei motivi posti a fondamento del precedente ricorso per cassazione, si deve ritenere che la Suprema Corte abbia considerato come definitiva base di riferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto, ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione più favorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno poi condotto alle opposizioni in esame. 2) Premesso quanto sopra, con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 perché la corte territoriale si sarebbe limitata a trasfondere il “criterio sanzionatorio” utilizzato dal MEF nel decreto ab origine impugnato - seguendo un metodo matematico o, comunque, “proporzionale” - all’interno dei diversi limiti edittali previsti dal nuovo d.lgs. n. 231 del 2007. Così facendo, però, non avrebbe compiuto gli apprezzamenti di fatto (di cui al comma 1 dell’art. 67 cit.) prescritti da codesta Suprema Corte come necessari al fine di determinare in concreto la sanzione applicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta, in tale modo contravvenendo al disposto dell’art. 384, comma 2, del c.p.c. Quanto dedotto in ordine al necessario espletamento degli apprezzamenti di fatto (ai sensi del nuovo art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) volti a determinare in concreto la sanzione applicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta, troverebbe conferma - non solo in quanto disposto nella sopra citata sentenza n. 27704 del 2019, ma anche - in ulteriori pronunciamenti di codesto Supremo Collegio che si sarebbe così espresso: “Ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze di 5 commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa dal signor S., risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca di commissione dell’illecito o quella irrogabile secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione sopra menzionati”. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Affermano che questa Suprema Corte, con la sentenza n. 27704 del 2019, avrebbe disposto il rinvio alla Corte di Appello di Brescia imponendo a quest’ultima “una nuova valutazione circa la quantificazione della sanzione pecuniaria alla luce dei nuovi parametri normativi” onde valutare se, in relazione all’illecito commesso dai soggetti sanzionati, dovesse per costoro ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143 del 1991 o quello di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017; richiamando, in tale contesto, il disposto del nuovo art. 67 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni) del d.lgs. n. 231 del 2007. Ritengono che la corte di appello, al fine di determinare la sanzione irrogabile nel caso di specie in ragione della normativa sopravvenuta, avrebbe dovuto applicare - o comunque valutare se fosse applicabile anche - l’art. 67, comma 317 del d.lgs. n. 231 del 2007 (come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017), che avrebbe esteso alle violazioni della normativa antiriciclaggio gli istituti del concorso formale, della reiterazione e della continuazione. Le censure, che possono essere trattata insieme, stante la connessione, sono fondate nei termini che seguono. La causa concerne trasferimenti di danaro contante superiori ad € 12.500,00, avvenuti in violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143 6 del 1991, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 1991, fra il 1999 e il 2004. La sanzione amministrativa irrogata all’autore materiale della violazione, e alla società responsabile in solido, era stata applicata, in data 19 giugno 2009, nella misura del 5% dell’importo trasferito, in base all’art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991, il quale prevedeva una sanzione nella misura massima del 40% e senza minimi edittali. Pertanto, era stata inflitta una sanzione di € 1.301.685,00 a OL TA e alla società all’epoca da lui rappresentata, per la violazione della normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, legge n. 197 del 1991) in relazione a 246 operazioni in contanti, pari al 5% dell’importo di cui alle violazioni contestate. Oggetto del contendere è l’individuazione della normativa più favorevole ai sanzionati, dovendosi comparare l’art. 63, commi 1 e 6, d.lgs. n. 231 del 2007, nella versione precedente, la quale prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, e la disciplina attuale, come modificata dal d.lgs. n. 90 del 2017, che contemplava una sanzione che colpiva i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da € 3.000,00 a € 50.000,00, quintuplicabile nei casi più gravi). La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha affermato che «A tal fine va considerato che l’art. 63, commi primo e sesto del D.Lgs. 231/2007, nella sua previgente disciplina, prevedeva un trattamento sanzionatorio di tipo proporzionale laddove stabiliva “una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito” mentre l’attuale disciplina (contenuta nelle disposizioni sopra citate come modificate dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 90) contempla una sanzione che colpisce i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da € 3.000 a € 50.000, quintuplicabile nei casi più gravi da un minimo di € 15.000 al massimo di € 250.000). Pertanto, se si considerano i limiti edittali e si applica al massimo edittale (di € 50.000) il criterio sanzionatorio applicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (all’incirca il 12,50%) in ragione dei 7 singoli atti di trasferimento, che sono 246, la sanzione da infliggere per ogni singolo atto risulterebbe pari a € 6.250,00 e quella complessiva (€ 1.537.500) sarebbe molto più elevata di quella effettivamente irrogata. La normativa sanzionatoria più favorevole risulta in concreto quella previgente, che ha portato all’applicazione della sanzione oggetto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 71533/09». Il ragionamento del giudice di appello non è condivisibile. In primo luogo, esso non rispetta quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27704/2019, che ha imposto al giudice del rinvio di accertare quale trattamento, fra quelli sopra menzionati, fosse, in concreto, “più favorevole al sanzionato”, “in relazione all’esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell’articolo 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017”. Invece, come rilevato pure dal Procuratore Generale, la Corte d’Appello di Brescia ha operato una comparazione astratta e ipotetica, atteso che ha presunto che, in base al nuovo regime, si dovesse applicare per ciascuno dei 246 trasferimenti una sanzione fissa, calcolata in via proporzionale rispetto al massimo edittale, per poi moltiplicare il risultato per il numero delle infrazioni. In questo modo, però, non ha compiuto l’indagine “in concreto” richiesta dall’ordinanza n. 27704/2019, che imponeva di considerare tutte le caratteristiche del caso specifico. La giurisprudenza, d’altronde, è costante nell’affermare che «in tema di illecito trasferimento di denaro contante, nell’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati 8 dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico» (cfr. Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 18495/2021, Cass. n. 24209/2022; Cass., n. 1698/2024). L’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, peraltro, menziona proprio i “Criteri per l’applicazione delle sanzioni”, indicati come segue: «1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
9 h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni». La Corte d’appello di Brescia, però, nulla ha detto in ordine ai criteri appena menzionati, nonostante la citata giurisprudenza di codesta Suprema Corte sia costante nel dichiarare che l’individuazione della lex mitior non può esaurirsi in un confronto tra i limiti edittali, ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi applicabili, inclusi i criteri di graduazione della pena (Cass. n. 29391/2024). Quanto al profilo della ulteriore questione posta con il secondo motivo, laddove si sottolinea che il menzionato art. 67 richiama espressamente gli artt. 8 e 8 bis della legge n. 689 del 1981, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni, si dirà di seguito. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale non si sarebbe minimamente pronunciata sulla questione afferente il disposto del nuovo art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 (come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017), ovvero sull’applicabilità al caso di specie dell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) in ragione dell’espresso rimando - contenuto in detta norma - all’art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981 in materia di continuazione. Con il quarto motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), sostenendo, nella denegata ipotesi in cui codesta Suprema Corte avesse ritenuto che la Corte di 10 Appello di Brescia nella sentenza impugnata non fosse incorsa nel vizio di omessa pronuncia sopra esposto, che la relativa motivazione fosse comunque viziata perché apparente. Infatti, essi avrebbero contestato l’applicabilità della “prima ipotesi di calcolo” formulata da controparte (ovvero quella accolta dalla corte territoriale), deducendo, in tale contesto, la necessaria applicazione dell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) ai sensi del nuovo art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe, quantomeno, dovuto esporre le ragioni di fatto o di diritto che avrebbero portato il giudice a quo a ritenere applicabile o meno in materia di antiriciclaggio l’istituto della continuazione (cumulo giuridico), con particolare riferimento al disposto dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007. Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49, 63 e 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Ritengono che, nell’ipotesi in cui codesta Suprema Corte dovesse rilevare che la Corte di Appello di Brescia nella sentenza impugnata avesse comunque escluso l’applicazione dell’istituto della continuazione in relazione al regime sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di trasferimento del contante, tale approdo interpretativo non sarebbe stato condivisibile in ragione del chiaro disposto dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 (come sostituito dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 90 del 2017). Con il sesto motivo i ricorrenti contestano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 63 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo che, in ragione del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 63, commi 1 e 6, nel caso di plurimi trasferimenti soggetti ad un’unica contestazione ed aventi valore complessivo superiore a € 250.000 11 dovesse essere irrogata un’unica sanzione compresa nei limiti edittali previsti tra € 15.000 ed € 250.000 in relazione al complessivo importo trasferito. Si tratta di censure che, stante l’accoglimento del primo motivo e in parte del secondo, vanno dichiarate assorbite. Esse saranno valutate dal giudice del rinvio, che, nel fare ciò, dovrà tenere conto dei limiti del thema decidendum ancora oggetto di lite, come definiti dalla precedente pronuncia di rinvio di questa Suprema Corte e precisati al punto 1 della presente motivazione, e, quindi, utilizzare come definitiva base di riferimento per la nuova decisione di merito, finalizzata a stabilire ormai esclusivamente il trattamento sanzionatorio più favorevole agli incolpati, gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno condotto alle opposizioni in esame. 4) Il ricorso è accolto quanto al primo e al secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito alla luce dei principi sopra illustrati, anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI CA MI CH 12
- ricorrenti -
contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 382/2022 pubblicata il 24 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026 dal Consigliere RI CA;
Oggetto: sanzione amministrativa Civile Sent. Sez. 2 Num. 18823 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 09/06/2026 2 lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto di accogliere il ricorso;
uditi l’Avv. Claudio Lucisano per i ricorrenti e l’Avvocatura generale dello Stato per parte controricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22 luglio 2009 TA OL e C.S.C. spa hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 71533 del 10.6.2009, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ingiunto loro il pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.301.665, pari al 5% delle somme movimentate, per la violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 197 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, per avere effettuato transazioni finanziarie di denaro superiori ad € 12.500,00 senza il ricorso ad un intermediario abilitato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 277/2011, ha rigettato l’opposizione. TA OL e C.S.C. spa hanno proposto appello. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 242/2016, ha rigettato il gravame;
in relazione all’applicabilità della norma sanzionatoria più favorevole, ha ritenuto che, in assenza di impugnazione, la questione non potesse essere esaminata perché era divenuta definitiva la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza TA OL e C.S.C. spa hanno proposto ricorso per cassazione, che la Suprema Corte adita ha accolto, con sentenza n. 27704/2019, relativamente al secondo e terzo motivo di ricorso, che avevano ad oggetto l’applicazione della normativa più favorevole sopravvenuta alla commissione dell’illecito. La Corte di cassazione ha affermato che anche ai procedimenti pendenti di opposizione a sanzioni amministrative irrogate in base alla precedente normativa si applicava la disciplina sanzionatoria di 3 cui al d.lgs. n. 90 del 2017, in vigore dal 4 luglio 2017, che aveva innovato le disposizioni legislative presenti nel d.lgs. n. 231 del 2007, in quanto l’art. 69 del testo vigente aveva introdotto nell’ordinamento anche per le sanzioni amministrative il principio del favor rei, mentre prima valeva il principio opposto (tempus regit actum). Ha aggiunto che la norma sopravvenuta più favorevole al trasgressore era applicabile anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, avendo ad oggetto non l’operato del giudice di merito, bensì la conformità all’ordinamento giuridico della decisione adottata. Il giudizio è stato riassunto, con distinti ricorsi, sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che da TA OL e C.S.C. spa, divenuta CA Building TI s.r.l. I due giudizi sono stati riuniti e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 382/2022, ha respinto l’appello dei soggetti sanzionati. TA OL e CA Building TI srl hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. La P.A. si è difesa con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente si osserva che la presente controversia è stata già esaminata da questa Suprema Corte con ordinanza n. 27704/2019. Tale decisione, nel cassare con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha limitato, in maniera definitiva, il thema decidendum della lite alla sola individuazione, in seguito alle modifiche normative intervenute nelle more del giudizio, del trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito. Non sono più in questione né l’affermazione della responsabilità dei 4 ricorrenti né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionate né l’ammontare, in euro, delle somme di denaro oggetto di dette operazioni. In particolare, anche alla luce dei motivi posti a fondamento del precedente ricorso per cassazione, si deve ritenere che la Suprema Corte abbia considerato come definitiva base di riferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto, ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione più favorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno poi condotto alle opposizioni in esame. 2) Premesso quanto sopra, con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 perché la corte territoriale si sarebbe limitata a trasfondere il “criterio sanzionatorio” utilizzato dal MEF nel decreto ab origine impugnato - seguendo un metodo matematico o, comunque, “proporzionale” - all’interno dei diversi limiti edittali previsti dal nuovo d.lgs. n. 231 del 2007. Così facendo, però, non avrebbe compiuto gli apprezzamenti di fatto (di cui al comma 1 dell’art. 67 cit.) prescritti da codesta Suprema Corte come necessari al fine di determinare in concreto la sanzione applicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta, in tale modo contravvenendo al disposto dell’art. 384, comma 2, del c.p.c. Quanto dedotto in ordine al necessario espletamento degli apprezzamenti di fatto (ai sensi del nuovo art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) volti a determinare in concreto la sanzione applicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta, troverebbe conferma - non solo in quanto disposto nella sopra citata sentenza n. 27704 del 2019, ma anche - in ulteriori pronunciamenti di codesto Supremo Collegio che si sarebbe così espresso: “Ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze di 5 commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa dal signor S., risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca di commissione dell’illecito o quella irrogabile secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione sopra menzionati”. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Affermano che questa Suprema Corte, con la sentenza n. 27704 del 2019, avrebbe disposto il rinvio alla Corte di Appello di Brescia imponendo a quest’ultima “una nuova valutazione circa la quantificazione della sanzione pecuniaria alla luce dei nuovi parametri normativi” onde valutare se, in relazione all’illecito commesso dai soggetti sanzionati, dovesse per costoro ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143 del 1991 o quello di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017; richiamando, in tale contesto, il disposto del nuovo art. 67 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni) del d.lgs. n. 231 del 2007. Ritengono che la corte di appello, al fine di determinare la sanzione irrogabile nel caso di specie in ragione della normativa sopravvenuta, avrebbe dovuto applicare - o comunque valutare se fosse applicabile anche - l’art. 67, comma 317 del d.lgs. n. 231 del 2007 (come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017), che avrebbe esteso alle violazioni della normativa antiriciclaggio gli istituti del concorso formale, della reiterazione e della continuazione. Le censure, che possono essere trattata insieme, stante la connessione, sono fondate nei termini che seguono. La causa concerne trasferimenti di danaro contante superiori ad € 12.500,00, avvenuti in violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143 6 del 1991, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 1991, fra il 1999 e il 2004. La sanzione amministrativa irrogata all’autore materiale della violazione, e alla società responsabile in solido, era stata applicata, in data 19 giugno 2009, nella misura del 5% dell’importo trasferito, in base all’art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991, il quale prevedeva una sanzione nella misura massima del 40% e senza minimi edittali. Pertanto, era stata inflitta una sanzione di € 1.301.685,00 a OL TA e alla società all’epoca da lui rappresentata, per la violazione della normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, legge n. 197 del 1991) in relazione a 246 operazioni in contanti, pari al 5% dell’importo di cui alle violazioni contestate. Oggetto del contendere è l’individuazione della normativa più favorevole ai sanzionati, dovendosi comparare l’art. 63, commi 1 e 6, d.lgs. n. 231 del 2007, nella versione precedente, la quale prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, e la disciplina attuale, come modificata dal d.lgs. n. 90 del 2017, che contemplava una sanzione che colpiva i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da € 3.000,00 a € 50.000,00, quintuplicabile nei casi più gravi). La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha affermato che «A tal fine va considerato che l’art. 63, commi primo e sesto del D.Lgs. 231/2007, nella sua previgente disciplina, prevedeva un trattamento sanzionatorio di tipo proporzionale laddove stabiliva “una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito” mentre l’attuale disciplina (contenuta nelle disposizioni sopra citate come modificate dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 90) contempla una sanzione che colpisce i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da € 3.000 a € 50.000, quintuplicabile nei casi più gravi da un minimo di € 15.000 al massimo di € 250.000). Pertanto, se si considerano i limiti edittali e si applica al massimo edittale (di € 50.000) il criterio sanzionatorio applicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (all’incirca il 12,50%) in ragione dei 7 singoli atti di trasferimento, che sono 246, la sanzione da infliggere per ogni singolo atto risulterebbe pari a € 6.250,00 e quella complessiva (€ 1.537.500) sarebbe molto più elevata di quella effettivamente irrogata. La normativa sanzionatoria più favorevole risulta in concreto quella previgente, che ha portato all’applicazione della sanzione oggetto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 71533/09». Il ragionamento del giudice di appello non è condivisibile. In primo luogo, esso non rispetta quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27704/2019, che ha imposto al giudice del rinvio di accertare quale trattamento, fra quelli sopra menzionati, fosse, in concreto, “più favorevole al sanzionato”, “in relazione all’esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell’articolo 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017”. Invece, come rilevato pure dal Procuratore Generale, la Corte d’Appello di Brescia ha operato una comparazione astratta e ipotetica, atteso che ha presunto che, in base al nuovo regime, si dovesse applicare per ciascuno dei 246 trasferimenti una sanzione fissa, calcolata in via proporzionale rispetto al massimo edittale, per poi moltiplicare il risultato per il numero delle infrazioni. In questo modo, però, non ha compiuto l’indagine “in concreto” richiesta dall’ordinanza n. 27704/2019, che imponeva di considerare tutte le caratteristiche del caso specifico. La giurisprudenza, d’altronde, è costante nell’affermare che «in tema di illecito trasferimento di denaro contante, nell’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati 8 dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico» (cfr. Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 18495/2021, Cass. n. 24209/2022; Cass., n. 1698/2024). L’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, peraltro, menziona proprio i “Criteri per l’applicazione delle sanzioni”, indicati come segue: «1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
9 h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni». La Corte d’appello di Brescia, però, nulla ha detto in ordine ai criteri appena menzionati, nonostante la citata giurisprudenza di codesta Suprema Corte sia costante nel dichiarare che l’individuazione della lex mitior non può esaurirsi in un confronto tra i limiti edittali, ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi applicabili, inclusi i criteri di graduazione della pena (Cass. n. 29391/2024). Quanto al profilo della ulteriore questione posta con il secondo motivo, laddove si sottolinea che il menzionato art. 67 richiama espressamente gli artt. 8 e 8 bis della legge n. 689 del 1981, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni, si dirà di seguito. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale non si sarebbe minimamente pronunciata sulla questione afferente il disposto del nuovo art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 (come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017), ovvero sull’applicabilità al caso di specie dell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) in ragione dell’espresso rimando - contenuto in detta norma - all’art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981 in materia di continuazione. Con il quarto motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), sostenendo, nella denegata ipotesi in cui codesta Suprema Corte avesse ritenuto che la Corte di 10 Appello di Brescia nella sentenza impugnata non fosse incorsa nel vizio di omessa pronuncia sopra esposto, che la relativa motivazione fosse comunque viziata perché apparente. Infatti, essi avrebbero contestato l’applicabilità della “prima ipotesi di calcolo” formulata da controparte (ovvero quella accolta dalla corte territoriale), deducendo, in tale contesto, la necessaria applicazione dell’istituto della continuazione (cumulo giuridico) ai sensi del nuovo art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe, quantomeno, dovuto esporre le ragioni di fatto o di diritto che avrebbero portato il giudice a quo a ritenere applicabile o meno in materia di antiriciclaggio l’istituto della continuazione (cumulo giuridico), con particolare riferimento al disposto dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007. Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49, 63 e 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Ritengono che, nell’ipotesi in cui codesta Suprema Corte dovesse rilevare che la Corte di Appello di Brescia nella sentenza impugnata avesse comunque escluso l’applicazione dell’istituto della continuazione in relazione al regime sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di trasferimento del contante, tale approdo interpretativo non sarebbe stato condivisibile in ragione del chiaro disposto dell’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 (come sostituito dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 90 del 2017). Con il sesto motivo i ricorrenti contestano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 63 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo che, in ragione del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 63, commi 1 e 6, nel caso di plurimi trasferimenti soggetti ad un’unica contestazione ed aventi valore complessivo superiore a € 250.000 11 dovesse essere irrogata un’unica sanzione compresa nei limiti edittali previsti tra € 15.000 ed € 250.000 in relazione al complessivo importo trasferito. Si tratta di censure che, stante l’accoglimento del primo motivo e in parte del secondo, vanno dichiarate assorbite. Esse saranno valutate dal giudice del rinvio, che, nel fare ciò, dovrà tenere conto dei limiti del thema decidendum ancora oggetto di lite, come definiti dalla precedente pronuncia di rinvio di questa Suprema Corte e precisati al punto 1 della presente motivazione, e, quindi, utilizzare come definitiva base di riferimento per la nuova decisione di merito, finalizzata a stabilire ormai esclusivamente il trattamento sanzionatorio più favorevole agli incolpati, gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno condotto alle opposizioni in esame. 4) Il ricorso è accolto quanto al primo e al secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito alla luce dei principi sopra illustrati, anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI CA MI CH 12