Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto e di registrazione siano eseguite presso una "aula bunker" che costituisca una sezione distaccata degli uffici della Procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 3129
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 33973/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI IO, N. IL 14/05/1961;
avverso l'ordinanza n. 283/2009 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 09/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. Parisi, che ha chiesto il suo accoglimento. OSSERVA
Con ordinanza 9/7/09 il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 16/6/09 dal Gip di quello stesso Tribunale nei confronti di IN TO per i reati di concorso in estorsione (capo E) e danneggiamento (capo S) aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Risultava da attività di intercettazione telefonica ed ambientale disposta nell'ambito della c.d. operazione Green Line (compendiata in informativa della Questura di Enna del 23/12/08) l'operatività, nell'ambito di "Cosa Nostra", della c.. famiglia di Enna. Tra i soggetti "affiliati" o "avvicinati" l'odierno ricorrente IN TO, cui sono addebitati un'estorsione in concorso, effettuata con la tecnica del c.d. "cavallo di ritorno" (l'uso, cioè, di proporsi dopo il furto al derubato per fargli riottenere il bene dietro compenso in denaro) e un danneggiamento. Nel primo caso lo IN si intromette nel furto di due trattori per fare ottenere uno sconto ai due derubati (Euro 3.500 invece dei Euro 4.000 inizialmente richiesti), nel secondo è individuato con certezza come l'TO mandante del danneggiamento. L'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 è motivato anche coll'atteggiamento omertoso e di banalizzazione del fatto tenuto dalle vittime del furto e poi dell'estorsione. Sussistenti (presunte ex lege) anche le esigenze cautelari.
Ricorreva per Cassazione la difesa dello IN, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo dell'indagato nei due reati contestati e alla aggravante mafiosa:
segnalata una reiterazione cautelare quanto al capo S, rilevava in genere come lo stesso Tribunale definisse lo IN un "avvicinato" e quindi non un affiliato della cosca e, quanto al capo E, come la sua identificazione, non essendo egli direttamente intercettato, fosse quanto meno dubbia;
deduceva ancora violazione di legge e vizio di motivazione circa la postazione di ascolto per le intercettazioni, indicata formalmente in quella della Procura della Repubblica, ma poi identificatasi in concreto in quella sita presso l'aula bunker (da non potersi ritenere una sezione distaccata della prima).
Con motivi nuovi e aggiunti la difesa deduceva ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pretesa mafiosità dello IN, già condannato come mandante in primo grado per il furto contestato al capo U (al detto reato si riferiva la precedente carcerazione attribuita in ricorso al capo S) senza l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7; ancora violazione di legge e vizio di motivazione circa le postazioni di ascolto, di cui documentava la difformità rispetto ai decreti autorizzativi. All'udienza camerale fissata per la discussione il PG presso la S.C. concludeva per l'inammissibilità del ricorso, la difesa per il suo accoglimento.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invertendo l'ordine dato dal ricorrente e preliminarmente valutando la questione di legittimità relativa alla postazione per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione e di registrazione delle conversazioni (art. 268 c.p.p., comma 3), va rilevato come la stessa si esaurisca nel censurare che la postazione medesima si individui in quella sita presso l'aula bunker e non in quella sita presso la sede della Procura della Repubblica. La circostanza, pacificamente risultante dagli stessi verbali di chiusura delle operazioni di intercettazione, è irrilevante: come è ben spiegato nell'ordinanza del Tribunale del riesame, la stanza n. 1 dell'aula bunker, dove sono state effettuate tutte le operazioni di ascolto, costituisce sezione distaccata degli uffici della Procura della Repubblica. Che alcuni dei decreti autorizzativi indichino specificamente come luogo deputato all'ascolto gli "uffici della Procura della Repubblica - sede" non esclude la possibilità dell'ascolto in una sezione distaccata della sede medesima, trattandosi di parti distinte di un unico ufficio.
Circa il merito, è giurisprudenza consolidata che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, proc. Audino), allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. Il Tribunale ricorda come dalle conversazioni intercettate risulti l'intromissione dello IN nella trattativa per la determinazione del prezzo per la restituzione dei trattori rubati (l'estorsione sub E) e come da altre conversazioni del pari intercettate emerga la responsabilità di tale "TO", indubbiamente identificabile nello stesso IN, come mandante del danneggiamento sub S.
La difesa contesta specialmente l'aggravamento dei due reati ex L. n.203 del 1991, art. 7: ciò perché la stessa ordinanza impugnata definisce lo IN un "avvicinato" e non un "affiliato" e perché il suo ruolo di intermediazione nella contestata estorsione appare comunque marginale.
La doglianza è infondata: il Tribunale sottolinea la caratura mafiosa di alcuni dei concorrenti dello IN in entrambi i reati (tale CA nell'estorsione sub E) e tale Di FR nel danneggiamento sub S, indagati nello stesso processo anche per associazione mafiosa); rileva che in entrambi le condotte degli indagati integravano un'intimidazione seria e grave;
che assai significativo del contesto in cui si ponevano era il comportamento delle parti offese dell'estorsione, che oltre a non denunciare il furto dei trattori, dichiaravano alle forze dell'ordine che erano stati rubati per scherzo (ricordata anche l'esortazione di uno degli autori del furto agli altri due a parlare con il pecoraio che abitava dove erano stati occultati per assicurarsene il silenzio). Se la qualifica dello IN fosse stata di "affiliato" anzi che di "avvicinato" gli sarebbe stato direttamente imputato il reato associativo. Autonomo dal presente procedimento (ovviamente privo della visione di insieme consentita dallo sviluppo delle indagini) quello scaturito dall'arresto in flagranza dello IN (e di D'TI VI) per il furto di ovini sub U, dove oggi sono indagati coloro che al tempo riuscirono a fuggire (CA e Tirreni).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo (art. 616 c.p.p.). Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010