Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Unitech Textile Machinery S.p.A. (già Comet S.p.A.), in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Denti, elettivamente domiciliata in Roma, via di S. Giacomo 18, presso l'avv. Luigi Flauti, che, unitamente all'avv. Giovanni Mari del Foro di Prato, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1546/01 del 13 luglio 2001, depositata il 19 settembre 2001, notificata il 16 novembre 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Flauti per la società ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 1997 la Comet S.p.A. - oggi Unitech Textile Machinery S.p.A. a seguito di fusione mediante incorporazione - conveniva avanti al Tribunale di Firenze il Ministero delle Finanze per ivi sentirlo condannare al rimborso degli importi pagati dalla società per gli anni dal 1988 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società, importi non dovuti per contrasto della normativa impositiva con il diritto comunitario.
Il Tribunale adito con sentenza n. 2191/98 del 19 giugno 1998, depositata il 27 luglio 1998, accoglieva la domanda attrice condannando il Ministero delle Finanze al rimborso dell'importo complessivo di L. 63.000.000, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione.
La sentenza veniva impugnata dal Ministero delle Finanze, in via principale, riproponendo l'eccezione di decadenza ex art. 13, D.P.R. n. 641/1972 disattesa dal primo giudice, e dalla società
contribuente, in via incidentale, per chiedere che la decorrenza degli interessi venisse fissata dal momento dei singoli pagamenti del tributo non dovuto.
La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello principale, rigettando la domanda introduttiva della società contribuente. Avverso tale sentenza la società Unitech Textile Machinery S.p.A., già Comet S.p.A., con atto notificato l'11 gennaio 2002, propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 7 febbraio 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 641/1972 nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la sentenza impugnata, affermando che "l'appellata non ha nemmeno dedotto, in costanza di contraddittorio, di aver proposto istanza amministrativa di rimborso dei tributi pagati e di aver pertanto evitato la decadenza", non avrebbe neanche preso in esame "il fatto che la comparente aveva dedotto l'impedimento della decadenza già con l'atto di citazione introduttivo del giudizio" ed aveva poi successivamente rinnovato tale eccezione in altri scritti difensivi (comparsa conclusionale in primo grado e comparsa conclusionale in appello), producendo anche la documentazione comprovante l'avvenuta proposizione tempestiva della domanda di rimborso.
Il motivo è fondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata è effettivamente compendiata nell'affermazione della mancata deduzione da parte della società di aver tempestivamente inoltrato all'Amministrazione la domanda di rimborso relativa alle tasse di concessione governativa di cui si discute in giudizio. Ma si tratta di una affermazione che non trova un suo riscontro di verità negli atti del giudizio.
Nel ricorso per Cassazione in esame, sono state riportate, in ossequio al principio di autosufficienza (cfr. Cass. n. 3284/03), le pagine della comparsa conclusionale prodotta dalla società contribuente nel giudizio di appello, nelle quali, in modo analitico, si illustra la posizione della comparente rispetto all'eccezione di decadenza avanzata dall'Amministrazione. In tale atto difensivo, che riproduce in realtà, in modo più ampio e dettagliato, una posizione già espressa, in modo più sintetico, nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale in primo grado, la società contribuente non solo evidenzia di aver proposto tempestivamente domanda dì rimborso per ciascuna delle annualità pagate, ma fa esplicito riferimento ai documenti che essa stessa ha prodotto in giudizio a riprova della tempestività dell'inoltro all'Amministrazione delle singole istanze di rimborso.
La constatazione, resa possibile dalla riproduzione nel ricorso della comparsa conclusione prodotta nel fase di appello, che la società appellata aveva dedotto in giudizio (e fin dall'atto di citazione) di aver proposto tempestivamente domanda (in via amministrativa) di rimborso (e allegato la documentazione che riteneva idonea a darne prova), priva di base la stessa ratio decidendi della sentenza impugnata e conduce a ritenerne solo apparente la motivazione. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004