Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
In sede di riesame o appello cautelare, l'apprezzamento della tempestività del rilascio da parte del pubblico ministero di copia delle registrazioni di conversazioni o "video-riprese" utilizzate a fini cautelari è riservato al giudice di merito, che deve fornire idonea motivazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da vizi la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto l'ufficio del pubblico ministero aveva messo a disposizione i supporti parte due giorni prima, parte un giorno prima dell'udienza, in un termine comunque utile, tenuto conto del numero complessivo delle intercettazioni e delle riprese audiovisive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2017, n. 43869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43869 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
74 43869 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/06/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - Sent. n. sez. 1101/2017 Rel. Consigliere - PATRIZIA PICCIALLI REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.15191/2017 ALESSANDRO RANALDI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ET AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il Proc. Gen. DE MA MARIELLA conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore 1 RITENUTO IN FATTO ET LI e TI EN ricorrono avverso l'ordinanza con cui il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa rispettivamente- della misura cautelare della custodia in carcere e di quella degli arresti domiciliari [poi sostituita con l'obbligo di presentazione alla p.g.] per le plurime violazioni dell'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ai medesimi contestate in concorso. Ripropongono la doglianza dell'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e audiovisive basata sull'assunto che la copia sarebbe stata messa a disposizione della difesa non in tempo utile per affrontare il riesame: sul punto, il riesame aveva disatteso la doglianza sostenendo che l'ufficio del PM aveva messo a disposizione i supporti parte due giorni prima, parte un giorno prima dell'udienza, in un termine comunque utile tenuto conto del numero complessivo delle intercettazioni e delle riprese audiovisive. Censurano il compendio indiziario, contestando la valenza indiziante di due intercettazioni video, valorizzate anche attraverso l'interpretazione del labiale;
al proposito, criticano la possibilità dell'interpretazione del labiale nei termini prospettati dal giudicante. Infine contestano il giudizio cautelare. In proposito, sostengono come insussistente il rischio di inquinamento probatorio, mentre non affrontano il tema del rischio di recidiva, su cui per vero è articolata la decisione impugnata. Inoltre, prospettano come sussistente l'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R n. 309 del 1990, tale da ostare all'applicabilità della custodia carceraria, all'evidenza non condividendo il giudizio negativo sviluppato dal Tribunale valorizzando le modalità organizzate dello spaccio e il quantitativo cospicuo nel complesso trattato, avendo riguardo anche al numero degli acquirenti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. La questione di cui al primo motivo, come è noto, si riallaccia alla decisione (sentenza 10 ottobre 2008 n. 336) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 268 cod. proc.pen., nella parte 2 in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni ○ comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. E si riallaccia, come è altrettanto noto, alla decisione (sentenza n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246906), con la quale la Cassazione, a Sezioni unite, ha chiarito la concreta portata applicativa della declaratoria di incostituzionalità. La Corte di legittimità, in tale occasione, dopo avere sottolineato che la declaratoria di incostituzionalità fonda un "diritto incondizionato" del difensore ad accedere alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, ha affrontato la delicata questione del "termine" entro cui dal pubblico ministero deve essere soddisfatta la richiesta di copia dei nastri, chiarendo che tale termine, nel silenzio della sentenza della Corte costituzionale, va individuato apprezzando la finalità sottesa alla richiesta, che è quella di riscontrare il contenuto delle intercettazioni per potere esercitare il diritto di difesa nella sede cautelare. Per l'effetto, secondo le Sezioni unite, quando la richiesta si inserisca nell'ambito di una richiesta di riesame, la copia va rilasciata comunque "in tempo utile" per consentire l'esercizio del diritto di difesa davanti al giudice del riesame e, quindi, tenendo conto delle rigorose scansioni temporali dettate dall'articolo 309 cod.proc.pen. che al comma 1, indica in dieci giorni il termine per proporre la richiesta di riesame e, nei successivi commi 5 e 9, detta le susseguenti cadenze temporali, per la trasmissione degli atti e per la decisione. In questa ottica, opportuna è la sollecitazione delle Sezioni unite agli uffici requirenti di opportunamente attrezzarsi "preventivamente" e "per tempo" per essere poi in grado di ottemperare tempestivamente, perché il pubblico ministero, qualora non sia in grado di rilasciare la copia tempestivamente [vuoi perché chiesta in ritardo, vuoi per la complessità delle operazioni di duplicazione, ecc.], deve fornire in proposito adeguata motivazione, per consentire al giudice della cautela il relativo controllo. E' però ovvio che l'apprezzamento sulla tempestività del rilascio delle copie [anche relative alle intercettazioni "video": Sez. 6, n. 45880 del 10/10/2011, Ceravolo] è riservato al giudice del merito, che sul punto deve fornire idonea motivazione. Ciò che qui il giudicante ha fatto, sottolineando sia la tempistica del rilascio delle copie, sia soprattutto il numero complessivo non esorbitante delle intercettazioni [soprattutto video] di interesse indiziario. 3 E' giudizio qui non sindacabile. Del resto, risulta che sul punto la difesa ha avuto possibilità di sviluppare le proprie argomentazioni. Rispetto poi a queste, oggetto del secondo motivo, è evidente che la censura non è qui accoglibile, perché tipicamente di merito: non è possibile rinnovare l'interpretazione anche del labiale delle videoriprese, a fronte di una spiegazione più che congrua e soprattutto riscontrata dagli esiti delle indagini [in particolare, dai sequestri avvenuti nei luoghi ove la droga era stata nascosta]. Incensurabile è il giudizio sulla insussistenza del "fatto lieve", formulata dalla difesa per escludere la possibilità di applicare al ET la misura della custodia carceraria. Qui infatti il giudicante ha sviluppato un giudizio adeguato valorizzando circostanze oggettive che escludevano la rilevanza lieve della condotta incriminata. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati. Quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all' oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione derivante dalla natura delle sostanze, anche se eterogenea, né dalle modalità organizzate della condotta, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie attenuata in ragione del mero dato quantitativo ovvero dei soli connotati dell'azione soltanto qualora possano ritenersi dimostrativi di una significativa, concreta e non virtuale potenzialità offensiva e, dunque, di un pericolo non circoscritto di diffusività della sostanza, incompatibile con la fattispecie incriminatrice in questione ( di recente, Sez. 6, n. 17061 del 02/02/2017, Billè, n.m., proprio relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il diniego dell'ipotesi attenuata effettuata valorizzando negativamente il dato quantitativo "considerevole" della sostanza ritenuto dimostrativo della significativa potenzialità offensiva della condotta). E' principio qui calzante, in una vicenda in cui motivatamente l'ipotesi lieve è stata esclusa non solo per i quantitativi complessivamente trattati, ma anche per il numero significativo degli acquirenti e per le modalità strutturate dell'attività. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c.1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso il 20/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente trizia Piccilli Rocco Marco Blaiotta نه Depositata in Cancelleria Oggi. 22 SET. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patria Ciorra