Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa a norma del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, la quale abbia pagato indennizzi, in quanto soggetta all'obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di polizza in relazione anche a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, abbia già riscosso i premi, non avendo percepito i relativi premi, ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia delle vittime della strada per le somme stabilite per legge, altrimenti resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione). Quest'ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art.29 legge n.990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10489 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.P.A.L. S.M.A. IN LCA, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato DAVID MORGANTI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSAP SPA, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a, in persona del suo Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore, Dott. Luigi Scimia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO NICOLÒ, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3445/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 28/10/98 e depositata il 23/11/98 (R.G. 4730/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato David MORGANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3/9/90 la S.p.A. I.N.A. Gestione autonoma dei Fondo di garanzia per le vittime della strada proponeva dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma domanda di ammissione al passivo della APAL s.m.a., posta in liquidazione coatta amministrativa il 413180, dei crediti di L. 267.020.115 e di L. 6.373.000, esponendo:
che il Commissario liquidatore aveva comunicato l'ammissione al passivo dei crediti di esso Fondo di Garanzia "escluso quanto richiesto per indennizzi rimborsati ex art. 3 d.l. 576/78 dallo stesso Fondo alla Impresa cessionaria";
che esso Istituto si era riservata la quantificazione del credito ed aveva proposto opposizione allo stato passivo;
che nel periodo 1/7-31/12/89 esso Fondo aveva pagato ulteriori somme ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 576 del 1978 (L. 6.373.000) e dell'art. 4 d.l. n. 576 del 1978 (L. 267.020.115). La ALPAL in liquidazione coatta rendeva la dichiarazione con cui aderiva all'ammissione in privilegio di quest'ultima somma ma si opponeva all'ammissione della somma di L.
6.373.000 in quanto "gli indennizzi non potevano essere imputati alla liquidazione". Con sentenza del 18/1/94 l'adito Tribunale accoglieva il ricorso, dando atto della non opposizione della APAL in liquidazione coatta all'ammissione al passivo della somma di L. 267.020.115, e ritenendo, quanto all'altra somma, che il Fondo e l'Impresa cessionaria avevano risarcito un danno, avvenuto nei 60 giorni dal decreto di liquidazione coatta amministrativa, in virtù di un contratto di assicurazione stipulato dall'APAL il cui premio era stato da questa incassato quando era in bonis. L'obbligo risarcitorio nasceva dalla legge sull'assicurazione obbligatoria, che agli artt. 20 e 29 prevede la rivalsa nei confronti dell'impresa posta in liquidazione.
Proponeva gravame l'APAL in l.c.a. al quale resisteva l'INA mentre interveniva nel giudizio la CONSAP, divenuta titolare della Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, aderendo alle conclusioni del'INA.
Con sentenza 23 novembre 1998 la Corte di Appello di Roma estrometteva dal processo l'INA, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado in favore delle altre due parli, affermando che non risultava dagli atti che la l.c. dell'APAL avesse corrisposto all'impresa cessionaria le frazioni di premio relative al periodo successivo alla pubblicazione dei decreto di liquidazione c.a. e, conclusivamente, che anche il Fondo di Garanzia, avendo soddisfatto un'obbligazione altrui, aveva diritto di rivalersì verso la liquidazione coatta.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'APAL s.m.a. in l.c.a., affidandolo a tre motivi, al quale ha resistito la CONSAP s.p.a. con controricorso. L'INA non ha svolto attività difensiva in questo grado. L'APAL e la CONSAP hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, l'APAL, denunciando la violazione e la falsa applicazione delle leggi n. 738 del 1978 (segnatamente l'art. 3) e n. 990 del 1969, anche sotto il profilo del vizio della motivazione (con particolare riguardo alla mancata contestazione sul punto della corresponsione all'Impresa cessionaria delle frazioni di premio relative ai periodi successivi alla pubblicazione del decreto di l.c.a.: secondo motivo) - il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - critica la conforme statuizione dei giudici del merito che hanno ammesso al passivo anche gli indennizzi rimborsati ex art. 3 d.l. n. 576 del 1978 (conv. in l. n. 738 del 1978) dal fondo di Garanzia all'Impresa cessionaria.
La complessa censura, portata per la prima volta all'esame di questa Corte, non può essere accolta. In primo luogo, va ribadito che correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che il Fondo avesse contestato la corresponsione all'Impresa cessionaria delle frazioni di premio relative ai periodi successivi al decreto di l.a., atteso il tenore della comparsa di costituzione in appello;
traendone la conclusione che non avendo l'appellante fornito la relativa prova, tale corresponsione non poteva ritenersi provata.
Va così rigettato il secondo motivo di appello.
Ma neppure gli altri due mezzi, che investono più direttamente il problema di fondo, colgono nel segno. Va premesso che la motivazione dell'impugnata sentenza si sviluppa attraverso i seguenti passaggi logico-giuridici:
dalla legge n. 990 del 1969 sorge l'obbligo dell'Impresa cessionaria e del Fondo di Garanzia di risarcire il danno in forza di contratto stipulato dall'impresa messa in l.c.a., il cui premio è stato incassato da quest'ultima in bonis;
dall'art. 29 L. cit. in particolare sorge la rivalsa nei confronti dell'impresa in l.c.a. a favore dell'ente che da ultimo ha sopportato l'onere del risarcimento del danno, anche - in virtù di interpretazione estensiva - (oltre che per gli indennizzi pagati dall'impresa designata) anche per quelli pagati dall'Impresa cessionaria ex art.3 L. n. 738 del 1978;
la cessione del portafoglio senza trasferimento delle riserve e dei premi ricevuti dall'impresa prima della messa in l.c.a. trova un correttivo nel diritto di rivalsa della cessionaria verso il Fondo e di quest'ultimo verso l'impresa in liquidazione, che ha conservato le riserve sinistri;
oltre al diritto di insinuazione del Fondo al passivo dell'impresa in l.c.a., accordato dall'art. 29 L. 990/1969 cit., c'è il diritto della cessionaria verso il Fondo, ex art. 3 L. 738/1978 cit., qualificato di rivalsa;
trattandosi di rivalsa, ne segue che la cessionaria ha pagato non un debito proprio, ma un debito altrui, cioè della liquidazione coatta (verso la quale può appunto rivalersi), con l'ulteriore e definitiva conseguenza che anche il Fondo, soddisfacendo a sua volta un'obbligazione altrui, ha diritto di rivalersi nei confronti della liquidazione coatta.
Questa motivazione, che arricchisce quella già di per sè sufficiente della sentenza di primo grado, si incentra dunque su due argomenti fondamentali: che sia l'impresa cessionaria che il Fondo pagano un debito non proprio ma altrui e che la rivalsa spetta comunque all'ente che ha sopportato, da ultimo, l'onere risarcitorio. Orbene, l'iter logico seguito dalla Corte romana appare corretto. Infatti la cessione del portafoglio nel caso previsto dall'art. 3 d.l. 576 1978 non può prescindere, logicamente, proprio dal diritto di rivalsa dell'Impresa cessionaria verso il Fondo. Il legislatore, infatti, ha ritenuto di non dover disporre il trasferimento delle riserve relative ai sinistri avvenuti tra la messa in l.c.a. e la prima scadenza di premio o di frazione di premio per i quali l'Impresa cessionaria provvede alla liquidazione degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, essendo il pagamento solo provvisorio, dal momento che la stessa si rivale poi sul Fondo. Ed a quest'ultimo, a sua volta, è attribuito il diritto di rivalersi di quanto corrisposto, insinuandosi al passivo della liquidazione che ha conservato le attività delle riserve sinistri.
Il meccanismo delineato dall'art. 3 d.l. 576/1978 ricalca, a ben vedere, quello dell'art. 4, con la differenza che in questo caso il pagamento viene provvisoriamente effettuato dalla cessionaria. Questa non assume in via definitiva l'onere dei sinistri proprio perché si rivale sul Fondo e, d'altro canto, non assumendo tale onere in via definitiva, non ne percepisce neppure il corrispettivo, cioè la riserva sinistri ed i relativi premi.
Il diritto del Fondo di insinuarsi al passivo della Compagnia posta in l.c.a. trova invero il suo supporto normativo nel combinato disposto degli artt. 29 L. 990/69 e 3 e 4 d.l. 576/78 (convertito in L. 738/78) nonché, in via generale, nell'art. 1203 c.c. n.
3. Infatti il FGVS è tenuto per legge al pagamento del debito dell'impresa in bonis, debito che non si estingue con la cessione. Se così non fosse, con il pagamento da parte della cessionaria, l'obbligazione si sarebbe estinta per adempimento e non vi potrebbe essere alcun diritto di rivalsa.
Proprio la qualificazione del diritto della cessionaria verso il Fondo come diritto di rivalsa comporta che l'obbligazione della cessionaria non è un'obbligazione propria della stessa, ma un'obbligazione della liquidazione coatta amministrativa pagata dalla cessionaria, retrocessa al Fondo e da questi fatta valere in sede di insinuazione al passivo della compagnia decotta che conserva, come detto, l'onere finale del debito e la controprestazione relativa, cioè le riserve sinistri. Non si comprenderebbe, altrimenti, la ragione della partecipazione al giudizio del commissario liquidatore. Il pagamento dei sinistri da parte della cessionaria ex art. 3 d.l. 576/1978, peraltro, non può neppure considerarsi un accollo costituente il prezzo della cessione del portafoglio, perché anche in tal caso l'obbligazione dovrebbe inevitabilmente considerarsi estinta con il pagamento dei detti sinistri, senza alcuna possibilità o ragione di rivalsa.
Invero, la ratio del diritto di rivalsa dell'Impresa cessionaria non può che individuarsi alla luce del mancato percepimento dei premi da parte della stessa, nonché nell'intento di evitare un depauperamento senza causa dell'impresa cessionaria con correlato indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione (cfr. Cass. 28 giugno 1994 n. 6209). La cessionaria paga un debito altrui (cioè della liquidazione coatta amministrativa), debito che assume transitoriamente e con diritto di rivalsa nei confronti del Fondo. Quest'ultimo, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 d.l. 576/1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha quindi diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 L. 990/1969 e, più in generale, ex art. 1203 n. 3 c.c. Con l'insinuazione si chiude il sistema. Infatti, la Liquidazione Coatta, che ha conservato le riserve sinistri derivanti dai premi RCA, viene gravata dell'onere degli indennizzi corrispondenti a quei premi.
Concludendo, va affermato il diritto del Fondo di insinuarsi al passivo dell'APAL in l.c.a. per gli indennizzi rimborsati all'Impresa cessionaria ex art. 3 d.l. 576/1978 (conv. in L. 738/1978), come ha statuito il giudice del gravame ed il ricorso della Compagnia va, pertanto, rigettato.
La novità e la delicatezza della questione costituisce giusto motivo per compensare le spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001