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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2023, n. 38340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38340 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IV ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di LARINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA LOY, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata e tramettere gli atti per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, come da memoria depositata prima dell'udienza; lette le conclusioni dell'avvocato NICOLINO DI BELLO, depositate nell'interesse della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando la nota spese;
udite le conclusioni dell'avvocato DOMENICO PORFIDO che nell'interesse del ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Larino, quale giudice di appello, in data 15 dicembre 2022 accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile BE D'NI avverso la Penale Sent. Sez. 5 Num. 38340 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 15/06/2023 sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace larinese nei confronti di EN VO, chiamato a rispondere del delitto di lesioni personali nei confronti del predetto D'NI. In sostanza il Tribunale rilevava come fosse fondato l'appello, rendendo conto per un verso dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché valorizzando il contenuto di un video effettuato dal sistema esistente nell'auto guidata dall'imputato, che consentiva al giudicante di appello di ricostruire la dinamica degli eventi. Pertanto, riteneva il Giudice d'appello ai fini civili la responsabilità di VO e lo condannava al risarcimento del danno, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di EN VO consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso deduce violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe errato nel valutare attendibile la dichiarazione della persona offesa. Il ricorrente lamenta che la versione resa dalla parte civile sarebbe contraddetta dal video, a sua volta riportato in sentenza sulla base di sole impressioni del Giudice, quindi in modo alterato rispetto a quanto effettivamente emergente dalla registrazione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — ha chiesto annullarsi la sentenza, ritenendola viziata da violazione di legge per l'omessa rinnovazione istruttoria, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quella impugnata, sulla scorta di una diversa valutazione di attendibilità del dichiarante. 5. Con memoria il difensore dalla parte civile chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato, in quanto non consentita la deduzione della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. perché norma non richiannabile in ordine alla violazione di legge processuale. Inoltre, il ricorso sarebbe aspecifico, in quanto la censura alla valutazione di attendibilità alla dichiarazione della parte civile lascerebbe intatta la prova della responsabilità attraverso il video, all'esito della cd. prova di resistenza. Infine, inammissibile è la censura al vizio di motivazione 2 in quanto la parte relativa del motivo chiede alla Corte di legittimità una non consentiva valutazione in fatto. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito della tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 15 dicembre 2022, cosicché trova applicazione la nuova disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2 -bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). 3. A buona ragione la difesa della parte civile rappresenta come l'unica violazione di legge dedotta dal ricorrente sia quella correlata all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione di attendibilità della dichiarazione della parte civile medesima. A riguardo va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'annmissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali 3 stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). E dunque, non essendo suscettibile la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. di rifluire nella lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. ne consegue che si verta in tema di vizio di motivazione non ammesso per il presente giudizio. 4. D'altro canto, il Collegio non condivide la valutazione proposta dalla Procura generale, che reinterpreta il motivo di ricorso, qualificandolo come violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque in relazione alla omessa rinnovazione, traendone la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Al di là della possibilità di reinterpretazione del motivo di ricorso — negata da un rigoroso orientamento per cui spetterebbe soltanto all'interessato, a pena di a- specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p., indicare il motivo di gravame che intenda formulare (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01) — l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria, con nuova escussione della parte civile, non sussiste nel caso in esame, in quanto la sentenza ora impugnata si fonda su una fonte probatoria assolutamente diversa da quella dichiarativa. Difatti il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, ha provveduto ad un esame del video in atti, traendone le conseguenze giustificative della responsabilità dell'imputato, senza ricorrere al contenuto delle dichiarazioni della parte civile, in relazione alle quali la sentenza di primo grado giungeva alla assoluzione. Il video in atti costituisce quindi prova documentale, non dichiarativa e comunque una prova diversa da quella valutata in primo grado e ritenuta inattendibile. Pertanto, se per un verso il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787), nel caso in cui l'overtuning scaturisca dal rilievo attribuito ad altra fonte di prova, non valutata in primo grado, alcun obbligo di rinnovazione sussiste, sia in relazione alla previsione dell'art. 603, comma 3 -bis, che fa esplicitamente riferimento alla natura dichiarativa della prova, sia anche per il pacifico orientamento giurisprudenziale che ha confermato che la diversità della prova valutata in appello e non in primo grado, nonché la non decisività della prova ritenuta inattendibile, non obbligano il giudice di appello alla rinnovazione. Di fatti questa Corte ha escluso la necessità della rinnovazione della prova dichiarativa se la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia 4 fondata non sulla stessa prova dichiarativa, bensì: sulla valorizzazione di un documento, quale un referto medico di pronto soccorso, con rilevante valenza dimostrativa, trascurato dal primo giudice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471); sulla valutazione del contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, nella sostanza ignorate dal primo giudice, rispetto alle quali le prove dichiarative sono state dalla Corte territoriale ritenute di marginale rilevanza (Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503); sulla rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 6. Inoltre, EN VO va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BE D'NI, per quanto la stessa non abbia partecipato alla trattazione orale, avendo comunque offerto un significativo contributo, teso a contrastare le tesi della controparte, con il deposito delle memorie conclusionali. Di fatti, nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; mass. conf. N. 36805 del 2015 Rv. 264906 - 01 Rv. 264906 - 01, N. 38227 del 2018 Rv. 273802 - 01, N. 30743 del 2019 Rv. 277152 - 01, N. 27987 del 2021 Rv. 281713 - 01, N. 6052 del 2016 Rv. 266021 - 01, N. 31983 del 2019 Rv. 277155 - 01). Pertanto, ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa che vanno liquidate nella misura di euro 3.500,00, oltre accessori di legge. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 15/06/2023 Il Consi liere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA LOY, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata e tramettere gli atti per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, come da memoria depositata prima dell'udienza; lette le conclusioni dell'avvocato NICOLINO DI BELLO, depositate nell'interesse della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando la nota spese;
udite le conclusioni dell'avvocato DOMENICO PORFIDO che nell'interesse del ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Larino, quale giudice di appello, in data 15 dicembre 2022 accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile BE D'NI avverso la Penale Sent. Sez. 5 Num. 38340 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 15/06/2023 sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace larinese nei confronti di EN VO, chiamato a rispondere del delitto di lesioni personali nei confronti del predetto D'NI. In sostanza il Tribunale rilevava come fosse fondato l'appello, rendendo conto per un verso dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché valorizzando il contenuto di un video effettuato dal sistema esistente nell'auto guidata dall'imputato, che consentiva al giudicante di appello di ricostruire la dinamica degli eventi. Pertanto, riteneva il Giudice d'appello ai fini civili la responsabilità di VO e lo condannava al risarcimento del danno, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di EN VO consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso deduce violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe errato nel valutare attendibile la dichiarazione della persona offesa. Il ricorrente lamenta che la versione resa dalla parte civile sarebbe contraddetta dal video, a sua volta riportato in sentenza sulla base di sole impressioni del Giudice, quindi in modo alterato rispetto a quanto effettivamente emergente dalla registrazione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — ha chiesto annullarsi la sentenza, ritenendola viziata da violazione di legge per l'omessa rinnovazione istruttoria, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quella impugnata, sulla scorta di una diversa valutazione di attendibilità del dichiarante. 5. Con memoria il difensore dalla parte civile chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato, in quanto non consentita la deduzione della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. perché norma non richiannabile in ordine alla violazione di legge processuale. Inoltre, il ricorso sarebbe aspecifico, in quanto la censura alla valutazione di attendibilità alla dichiarazione della parte civile lascerebbe intatta la prova della responsabilità attraverso il video, all'esito della cd. prova di resistenza. Infine, inammissibile è la censura al vizio di motivazione 2 in quanto la parte relativa del motivo chiede alla Corte di legittimità una non consentiva valutazione in fatto. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito della tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 15 dicembre 2022, cosicché trova applicazione la nuova disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2 -bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). 3. A buona ragione la difesa della parte civile rappresenta come l'unica violazione di legge dedotta dal ricorrente sia quella correlata all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione di attendibilità della dichiarazione della parte civile medesima. A riguardo va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'annmissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali 3 stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). E dunque, non essendo suscettibile la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. di rifluire nella lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. ne consegue che si verta in tema di vizio di motivazione non ammesso per il presente giudizio. 4. D'altro canto, il Collegio non condivide la valutazione proposta dalla Procura generale, che reinterpreta il motivo di ricorso, qualificandolo come violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque in relazione alla omessa rinnovazione, traendone la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Al di là della possibilità di reinterpretazione del motivo di ricorso — negata da un rigoroso orientamento per cui spetterebbe soltanto all'interessato, a pena di a- specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p., indicare il motivo di gravame che intenda formulare (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01) — l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria, con nuova escussione della parte civile, non sussiste nel caso in esame, in quanto la sentenza ora impugnata si fonda su una fonte probatoria assolutamente diversa da quella dichiarativa. Difatti il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, ha provveduto ad un esame del video in atti, traendone le conseguenze giustificative della responsabilità dell'imputato, senza ricorrere al contenuto delle dichiarazioni della parte civile, in relazione alle quali la sentenza di primo grado giungeva alla assoluzione. Il video in atti costituisce quindi prova documentale, non dichiarativa e comunque una prova diversa da quella valutata in primo grado e ritenuta inattendibile. Pertanto, se per un verso il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787), nel caso in cui l'overtuning scaturisca dal rilievo attribuito ad altra fonte di prova, non valutata in primo grado, alcun obbligo di rinnovazione sussiste, sia in relazione alla previsione dell'art. 603, comma 3 -bis, che fa esplicitamente riferimento alla natura dichiarativa della prova, sia anche per il pacifico orientamento giurisprudenziale che ha confermato che la diversità della prova valutata in appello e non in primo grado, nonché la non decisività della prova ritenuta inattendibile, non obbligano il giudice di appello alla rinnovazione. Di fatti questa Corte ha escluso la necessità della rinnovazione della prova dichiarativa se la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia 4 fondata non sulla stessa prova dichiarativa, bensì: sulla valorizzazione di un documento, quale un referto medico di pronto soccorso, con rilevante valenza dimostrativa, trascurato dal primo giudice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471); sulla valutazione del contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, nella sostanza ignorate dal primo giudice, rispetto alle quali le prove dichiarative sono state dalla Corte territoriale ritenute di marginale rilevanza (Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503); sulla rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 6. Inoltre, EN VO va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BE D'NI, per quanto la stessa non abbia partecipato alla trattazione orale, avendo comunque offerto un significativo contributo, teso a contrastare le tesi della controparte, con il deposito delle memorie conclusionali. Di fatti, nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; mass. conf. N. 36805 del 2015 Rv. 264906 - 01 Rv. 264906 - 01, N. 38227 del 2018 Rv. 273802 - 01, N. 30743 del 2019 Rv. 277152 - 01, N. 27987 del 2021 Rv. 281713 - 01, N. 6052 del 2016 Rv. 266021 - 01, N. 31983 del 2019 Rv. 277155 - 01). Pertanto, ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa che vanno liquidate nella misura di euro 3.500,00, oltre accessori di legge. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 15/06/2023 Il Consi liere estensore Il Presidente