Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
IN 0 0553/02 REPUBBLICA IT EL LO ITALIAN 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 16040/99 Cron...1488 - Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 186 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Olindo SCHETTINO -Rel. Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da:
1.55 per diritti 21 GEN. 2002 ZILCO DITTA SRL, in persona del legale rappresentante IL CA domiciliato in ROMA VIA pro tempore, elettivamente COLA DI RIENZO 296, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA STEFANIA STASI, difeso dall'avvocato SALVATORE COLUCCIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PRESOTTO RINO SBA INDUSTRIE MOBILI S.R.L., già PRESOTTO RINO SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante BISCONTIN LUCIANO, elettivamente ANASTASIO II 80, presso lo domiciliato in ROMA VIA2001 1407 studio dell'avvocato LITTORIO DI NARDO, difeso -1- dall'avvocato DANILO FACCA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 288/98 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 04/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - R.G.N.16040/99 Oggetto: Contratto di trasporto-corrispettivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.317/94 del 15-10-1994, il pretore di Pordenone, pronunciando sulla domanda proposta dalla PRo Rino s.p.a. nei confronti della Zilco s.r.l. e sulla riconvenzionale spiegata da quest'ultima, accoglieva la prima e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento all'attrice della somma di lire 787.470, quale corrispettivo per il trasporto di merci (sedie e poltrone) negli USA, mentre rigettava la domanda riconvenzionale della Zilco per la condanna della PRo al non ritenendo pagamento del prezzo di tali merce, che si fosse in presenza, nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto dalla Zilco, di un contratto di compravendita. Proposto appello da quest'ultima, il tribunale di Pordenone, con sentenza del 4 luglio 1998, lo ha rigettato, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado all'appellata, con la motivazione che le testimonianze rese da ON e RD avevano 2 confermato l'assunto della PRi, secondo cui le sedie e le poltrone non erano state oggetto di alcun contratto di compravendita, ma che più semplicemente, per favorire la pretesa venditrice Zilco, erano state soltanto trasportate negli USA da parte di essa PRo, al fine di consentirne l'esposizione ad una fiera, nella quale erano anche mobili della stessa appellata esposti (PR ) e di altre società del suo gruppo. Ulteriore conferma dell'assunto di cui sopra è stato tratto dal tribunale dalla circostanza che una fornitura così modesta non appare giustificabile per una società delle dimensioni della PRo Rino, e dalla irrilevanza, inoltre, della mancata "reazione" del personale di quest'ultima, al fatto che sulla bolla di consegna figurasse la dicitura "vendita" e che si fosse proceduto alla fatturazione della merce ° che si fosse richiesta, in via burocratica, l'indicazione della banca di appoggio delle R.B. La conclusione, per il tribunale, è che non vi è prova che tra le parti vi sia stata una compravendita, per cui la Zilco non può pretendere il pagamento di alcun prezzo, laddove la PRo 2 ha diritto di essere rimborsata delle spese di 3 trasporto dei mobili. Ricorre per la cassazione della sentenza la ZILCO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la PRo Rino Industrie Mobili s.r.l., già PRo Rino s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante Biscontin Luciano. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art.26 L. 6/6/1974 n.298), nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.). La censura di cui al motivo in esame si riferisce, per un verso, alla carenza di motivazione della impugnata, con riguardo alla ritenutasentenza sussistenza del contratto di trasporto, e, per altro verso, alla violazione dell'art.26 della legge n.298/74, che avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere che il preteso contratto di trasporto era comunque nullo - con la conseguenza che l'azione di adempimento esercitata sulla base dello stesso andava rigettata - essendo comminata dalla predetta legge la nullità del contratto nel caso di mancata osservanza vuoi della prescrizione di cui al primo comma del citato art.26 (mancata iscrizione dell'autotrasportatore nell'apposito albo), per illiceità dell'oggetto, vuoi di quella di cui al quarto comma (mancata annotazione sulla copia del contratto da consegnare al mittente dei dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo). 2) Omessa, insufficiente contraddittoria decisivo dellamotivazione circa un punto controversia (art.360 n.5 c.p.c.), in relazione al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, basata sul dedotto contratto di compravendita, in bolla, fattura n.232 del 30-4- Aly dipendenza di errata valutazione delle prove (testimonianze, 1990) 5 t Il ricorso è infondato. Con il primo motivo la ricorrente, oltre a impugnata per carenza dicensurare la sentenza motivazione circa la errata qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, data dal tribunale di Pordenone rapporto che, per questo giudice, sarebbe disciplinato dalle norme dettate in materia di trasporto di cose, laddove, per la ricorrente, la disciplina ad esso applicabile è, invece, quella del contratto di compravendita deduce che, anche a volere ammettere, in ipotesi, che si sia in presenza di contratto di trasporto, deve rilevarsi che, comunque, lo stesso è nullo per violazione dell'art.26 legge 6 giugno 1974 n.298. Osserva la Corte, quanto alla prima censura, che il giudice di appello, con motivazione congrua e aderente alle risultanze processuali il cui esame e la cui valutazione, in quanto correttamente compiuti in quella sede, non possono essere qui rinnovati - ha ritenuto e conseguentemente statuito che, essendo emerso dalle assunte testimonianze e dalla prodotta documentazione che tra le parti era intervenuto un contratto di trasporto, e non una vendita di sedie e poltrone, come dedotto dall'appellante, alla PRo indubbiamente 6 richiesto, in forza spettava il corrispettivo evidentemente delle norme che disciplinano tale tipo di contratto (art.1678 e 1683 c.c.). La censura, sul punto, è pertanto priva di pregio, essendo la statuizione del tribunale, confermativa sorretta da adeguata e di pretore,quella del logica motivazione. Con la seconda censura mossa alla sentenza con lo stesso motivo, la ricorrente denuncia, come si è detto, violazione della L.298/74, che avrebbe determinato, a suo dire, la nullità del preteso contratto di trasporto per illiceità dell'oggetto, a causa dell'inosservanza della disposizione di cui quarto comma dell'art.26 (aggiunto, come ha al opportunamente precisato la resistente, con il decreto-legge 29 marzo 1993 n.82, convertito, con modificazioni, con legge 27 maggio 1993 n.162, ed il cui contenuto è stato più sopra riportato), con la conseguenza che la PRo non può pretendere corrispettivo in virtù di un il pagamento del contratto nullo. Senonchè, l'asserita violazione della predetta legge viene denunciata per la prima volta in questa sede, e, poiché la verifica dell'assunto della 2 ricorrente esige accertamenti e valutazioni circa - ! 7 il fatto specificatamente addebitato alla PRo, inosservanza del menzionato quarto costituente dell'art.26 (ved. quanto riportato sotto il comma primo motivo del ricorso) e causa, quindi, della -nullità del contratto di trasporto che non sono consentiti nel giudizio di legittimità, ne deriva che la relativa censura è inammissibile. Il secondo motivo, anch'esso, comunque, infondato, rimane assorbito. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la (€ 92,45) ricorrente alle spese, liquidate in lire 179.0001), (€258,23) : oltre a lire 500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Spadam 109T 129,11 456T 30,99 IL CA C1 TOT. 160,10 Valexia Neri 8067€ 12,00 GEN. 2002 LLERIA 18 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data NOV. 2004 4 113683 versate € 17.2.1.0.n 7. 0 (OUTO CENTOSEFIANTADUE 004 4 0 ante Area Servizi (Multa Mexia Grazia DI FILIPPO) 8 At Prespot ble Servizio Atti Giudi Dr. M. RACCIOHINI)